Negli appalti pubblici capita ancora di vedere più di un Bando privo di CAM. Interviene in merito molto duramente il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6651 del 25 luglio 2025. L’ing. Sergio Botta dell’omonimo Studio illustra la ratio della sentenza ed esclama: “E’ una svolta per il settore dei serramenti e delle facciate continue”. Vediamo come e perché.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6651 del 25 luglio 2025 ha fatto chiarezza sul bando di gara non rispettoso dell’art. 57, comma 2, del Codice appalti, che prevede l’inserimento obbligatorio dei CAM (“criteri ambientali minimi”) nella documentazione di gara. Si tratta di una svolta per il settore dei serramenti e delle facciate continue.
Bando privo di CAM
La recente sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V, n. 6651/2025) – come ricordato dalla Fondazione Inarcassa nella sua rivista N. 8 di Settembre 2025 – segna un passaggio cruciale per la gestione dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) nelle gare pubbliche. Il principio espresso è chiaro: un bando privo di CAM è viziato ab origine e deve essere impugnato immediatamente, senza attendere la fase di aggiudicazione.
Gli effetti diretti e profondi
Nel comparto dei serramenti e delle facciate continue, questo orientamento produce effetti diretti e profondi:
-Revisione dei capitolati tecnici
Molti schemi di gara continuano a richiamare genericamente i CAM Edilizia senza specificare le prescrizioni applicabili a infissi, vetrazioni, componenti metallici o compositi. Ciò può configurare una “grave carenza” nella lex specialis.
-Responsabilità per produttori e installatori
Le aziende che partecipano come esecutrici o fornitori di sistemi serramentistici devono poter dimostrare la conformità dei propri prodotti ai requisiti ambientali minimi, in particolare su durabilità, riciclabilità, contenuto di materiale riciclato e prestazioni energetiche.
-Marcatura CE e CAM: due binari che si incrociano.
I CAM non sostituiscono le norme di prodotto armonizzate (EN 14351-1, EN 13830 ecc.), ma le completano: la mancanza di riferimenti espliciti nel bando può generare incompatibilità con le dichiarazioni di prestazione (DoP) e creare rischi di esclusione o contenzioso.
-Verso un nuovo modello di procurement sostenibile
L’applicazione effettiva dei CAM obbliga il mercato dei serramenti a ripensare processi e filiere, introducendo logiche di ciclo di vita, tracciabilità dei materiali e riduzione dell’impronta ambientale già in fase progettuale.
Il segnale del Consiglio di Stato
Il messaggio per le imprese è chiaro: non basta “adeguarsi” ai CAM. ccorre presidiarli proattivamente, verificarne la corretta trasposizione nei documenti di gara e segnalare tempestivamente eventuali omissioni. La compliance ambientale diventa così uno strumento di tutela legale e competitiva, non un mero adempimento formale. In un mercato in cui sostenibilità, qualità e legalità convergono, i serramentisti che sapranno integrare i CAM nella propria strategia d’impresa saranno i primi a beneficiarne in termini di punteggi, affidabilità e reputazione.
Dott. Ing. Sergio Botta, Studio Tecnico Botta
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