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Home » Attualità » Decreto del Conto Termico 3.0. Opportunità e limiti

Decreto del Conto Termico 3.0. Opportunità e limiti

3 Ottobre 2025
in Conto termico, Efficienza energetica, Fotovoltaico, Schermature solari, Serramenti
Tempo di lettura:4 minuti
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Decreto del Conto Termico 3.0
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Finalmente il 26 settembre scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il tanto sospirato Decreto del Conto Termico 3.0, v. news. Il provvedimento del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica porta il titolo “Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili”. Il provvedimento sarà pienamente a regime solo a gennaio/febbraio 2026!!! Qui l’analisi delle opportunità e dei limiti della misura a cura dell’arch. Ester Marino, esperta in detrazioni fiscali per serramenti e Conto Termico.

Prima Parte

Il Decreto del Conto Termico 3.0

Il provvedimento porta la data del 7 agosto 2025.In parole povere, è il famoso decreto per il Conto Termico 3.0 di cui si parlava da anni e che tutto il nostro settore dei serramenti attendeva con forte trepidazione. Infatti, già si sapeva (dalle notizie che circolavano in rete e anche dalla Bozza del Decreto pubblicata in anteprima su alcuni siti!) che avrebbe esteso questo tipo di incentivi anche alla sostituzione degli infissi e alla installazione di schermature solari da parte dei privati.

Ricordiamo infatti che il precedente Decreto del Conto termico 2.0 (che risaliva al 2016!) consentiva questa possibilità solo sugli immobili di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni.

Voci errate bloccano il mercato

Prima di entrare nel dettaglio di ciò che dice il Decreto ci preme sfatare una erronea informazione che circola nel settore. Questa voce sta spingendo molti operatori e anche clienti finali a pensare di poter accedere agli incentivi del nuovo Conto Termico per qualunque intervento di sostituzione degli infissi o installazione di schermature solori su una qualunque unità immobiliare di proprietà di un privato.

Questo sta causando un “congelamento” delle vendite nel settore perché in tanti vorrebbero approfittare di questa opportunità e nell’attesa di capirne di più si stanno sempre più “disaffezionando” dalle classiche detrazioni Ecobonus o  Bonus Casa pensando che siano meno convenienti e anche ormai obsolete!

Per quali immobili privati?

La prima cosa che va evidenziata è che ai privati sarà possibile accedere agli incentivi del Conto Termico SOLO per gli immobili dell’Ambito Terziario e NON per quelli dell’Ambito Residenziale! 

Ciò significa che non potrà trattarsi di un immobile abitativo, cioè contraddistinto da una categoria catastale del gruppo A (ad eccezione degli immobili o delle unità immobilari A10, cioè degli uffici). Potrà essere invece un immobile di categoria catastale B (ad esempio: un collegio, la residenza stabile di una comunità, una casa di cura o un ospedale, una scuola, ecc.) oppure del Gruppo C (ad esempio: un negozio, un laboratorio) oppure del Gruppo D (ad esempio un albergo una fabbrica, una banca, ecc.) o infine del Gruppo E (ad esempio: una chiesa, una cappella cimiteriale, ecc.).

Quando entra in vigore?

La seconda cosa che teniamo a precisare è che il Decreto entrerà in vigore il 25 dicembre 2025 (cioè 90 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) e che l’operatività concreta del nuovo sistema scatterà solo con la pubblicazione delle Regole Applicative del GSE. Questo documento che definirà nel dettaglio procedure, documentazione e tempistiche. Il GSE dovrà emanare le Regole Applicative entro i successivi 60 giorni all’entrata in vigore del Decreto.


Ciò significa che il Conto Termico 3.0 entrerà pienamente a regime solo tra gennaio e febbraio 2026!

Spiegare il decreto del Conto termico

Detto questo e prima di addentraci nella disamina di ciò che dice il Decreto (cosa che faremo nelle successive parti del presente articolo che saranno pubblicate nei prossimi giorni) ci teniamo a suggerire vivamente a tutti i serramentisti di spiegare chiaramente ai potenziali clienti che entrano nei loro showroom e si mostrano indecisi se acquistare adesso gli infissi per casa loro o aspettare che sia operativo il Conto Termico,  che sicuramente non potranno usufruire di questa opportunità visto che si tratta di un immobile abitativo!

Convincere gli indecisi

E subito dopo aver chiarito questo, si tratta di spingerli a non esitare a fare l’ordine e anche a mettersi in condizioni di poter pagare tutto il dovuto – o almeno una sua buona parte – entro la fine di quest’anno in maniera da poter ancora usufruire delle detrazioni Ecobonus o Bonus Casa al 50% o 36%. Sappiamo infatti che dal prossimo anno tali detrazioni scenderanno al 36%-30%.

Quindi, è questo il momento per convincere gli indecisi a non perdere altro tempo rincorrendo inutilmente l’opportunità data dal Conto Termico 3.0 e a sfruttare le “buone e vecchie“ detrazioni ecobonus/bonus casa, tanto più che fino al 31 dicembre 2025 le percentuali di detrazione restano sicuramente molto più appetibili se paragonate a quelle già stabilite per il prossimo anno!

(continua, qui la seconda Parte)

Ester Marino, Studio Consulenza Marino

Articoli sul Conto Termico

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Tags: Conto Termico 3.0Ester Marino
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