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Home » Attualità » Decreto Requisiti minimi, Guida ragionata, Parte 2

Decreto Requisiti minimi, Guida ragionata, Parte 2

15 Maggio 2026
in Decreto Requisiti Minimi, Serramenti, Trasmittanza termica
Tempo di lettura:7 minuti
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Decreto Requisiti Minimi 2025
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Parte 2 di tre, della Guida alla lettura del Decreto Requisiti Minimi 2025 relativamente ai requisiti per gli interventi sugli infissi e ai suoi impatti sulle detrazioni fiscali. I destinatari della Guida, proposta sotto forma di FAQ, cioè di domande e risposte, sono principalmente i produttori e fornitori di infissi esterni e relativi accessori. A cura dell’arch. Ester Marino, esperta in detrazioni fiscali per serramenti, IVA sui serramenti, Conto Termico 3.0 e D.M. Requisiti Minimi.

A questo link la prima parte D.M. Requisiti Minimi 2025: Guida ragionata alla lettura

Qui il DECRETO 28 ottobre 2025 Aggiornamento del decreto 26 giugno 2015, recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici». (25A06487) (GU Serie Generale n.283 del 05-12-2025)

Decreto Requisiti minimi, Guida ragionata, Domande e Risposte 8-17

8-Nel caso in cui possa bastare una dichiarazione del serramentista, come deve essere redatta? 

In tale dichiarazione il serramentista deve attestare la trasmittanza termica dei serramenti esistenti che sono stati sostituiti e le caratteristiche dei nuovi serramenti così come riportate nella relativa marcatura CE, la cui documentazione va allegata alla dichiarazione.

Il serramentista deve, obbligatoriamente, riportare in tale documentazione i seguenti dati:

-la trasmittanza dei serramenti esistenti oggetto di sostituzione;

-la trasmittanza termica dei nuovi serramenti;

-la permeabilità all’aria dei nuovi serramenti;

-la verifica che la trasmittanza dei nuovi serramenti soddisfi il valore limite previsto nella Tabella 4 dell’Appendice B del nuovo decreto in funzione della zona climatica in cui ricade l’immobile oggetto di intervento. La Tabella è la seguente:

-la verifica – in caso di vetrate esposte da est a ovest passando per sud – che il valore del fattore solare delle vetrate comprensivo dell’eventuale contributo di una schermatura solare (o anche di una chiusura oscurante) rispetti la Tabella 8 dell’Appendice B del nuovo decreto. Cioè non sia superiore a 0,35:

9-Come può un serramentista esser certo (e quindi dichiarare!) che il valore gtot non è superiore a 0,35?

Se ha installato dei nuovi infissi con una vetrata a controllo solare (cioè quella che la norma UNI EN 14501 individua come vetrata di tipo D e che ha un valore del fattore solare pari a 0,32) sicuramente questo valore è rispettato. Quindi basta che alleghi alla dichiarazione la DOP dei serramenti o la scheda tecnica della vetrata.

Qualora invece ha installato una classica vetrata doppia basso-emissiva (cioè quella che la norma UNI EN 14501 individua come vetrata di tipo C e che ha un valore del fattore solare pari a 0,59) sicuramente ci sarà bisogno del contributo di una chiusura oscurante o di una schermatura solare per raggiungere un valore gtot non superiore a 0,35.

Se contestualmente ha sostituito il vecchio oscurante o anche se ha lasciato quello che c’era, il valore 0,35 richiesto dal decreto si ritiene comunque soddisfatto. Come riportato in una delle FAQ di chiarimento del Decreto Requisiti Minimi del 2015 pubblicate dal MISE nell’agosto 2016. La FAQ in questione è la 2.36 che riportiamo qui di seguito:

Ovviamente e a maggior ragione il requisito relativo al fattore di trasmissione solare totale si ritiene soddisfatto se davanti alla vetrata c’è già una schermatura solare o viene installata contestualmente alla sostituzione dell’infisso!

10-Ma quindi in caso di mera sostituzione degli infissi gli unici requisiti da rispettare sono il valore limite di trasmittanza termica e il fattore solare totale?

No, c’è anche l’obbligo di installazione di valvole termostatiche, oppure di un altro sistema che permetta di regolare la temperatura per singolo ambiente o singola unità immobiliare e che consenta al generatore di adattare la temperatura dell’acqua nelle canalizzazioni di mandata in funzione della temperatura esterna che viene rilevata da un’apposita sonda climatica. Quest’ultimo requisito può non essere rispettato nel caso in cui la tecnologia impiantistica preveda sistemi di controllo equivalenti o di maggiore efficienza. Può non essere rispettato qualora non sia tecnicamente realizzabile.

11-E se oltre alla mera sostituzione degli infissi c’è stata anche la sostituzione o coibentazione dei cassonetti esistenti? 

Nel testo del decreto i cassonetti non sono nominati. Tuttavia nel titolo della Tabella 4 dell’Appendice B (cioè quella relativa ai valori limite di trasmittanza termica dei serramenti) viene fatto riferimento anche a questi manufatti:

Quindi, questi valori massimi di trasmittanza termica valgono anche per i cassonetti! Del resto già in precedenza, lo aveva precisato una delle già citate FAQ di chiarimento del Decreto Requisiti Minimi del 2015 pubblicate dal MISE nell’agosto 2016. Ovvero, se si interviene sul cassonetto, va rispettato il valore limite di trasmittanza termica previsto dal decreto per gli infissi per la zona climatica in cui ricade l’immobile oggetto di intervento. La FAQ in questione è la 2.53 che riportiamo qui di seguito:

12-E se invece l’intervento di sostituzione degli infissi rientra in una ristrutturazione di secondo livello o in una riqualificazione energetica che comprende anche lavori sulle porzioni opache?

Se l’intervento rientra in un intervento di ristrutturazione di secondo livello o in una riqualificazione che comprende lavori anche sulle porzioni opache, le cose cambiano. In questi casi c’è anche l’obbligo che la posa in opera sia molto accurata. Infatti, in casi del genere bisogna calcolare il valore di trasmittanza termica comprensiva dei ponti termici. Poi, occorrerà verificare che non sia superiore ad un valore limite in funzione della zona climatica in cui ricade l’immobile oggetto di intervento.

13-Come si calcola la trasmittanza termica comprensiva dei ponti termici?

Si calcola secondo la seguente formula riportata al punto 2 del paragrafo 1.1 dell’Appendice B del Decreto:

14-Come si calcola la trasmittanza termica limite comprensiva dei ponti termici?

Si calcola secondo la seguente formula riportata anch’essa al punto 2 del paragrafo 1.1 dell’Appendice B del Decreto:

15-Dove si trovano i valori tabellari di ψ che sono nella formula?

Si trovano nelle tabelle 5, 6 e 7 del decreto, in funzione della tipologia di ponte termico e della posizione dell’isolante.

Di seguito riportiamo le tre tabelle:

16-Quindi in casi di ristrutturazioni di II livello serve che ci sia stata a monte una progettazione dei ponti termici?

Sì, ma se ne deve essere occupato a monte il progettista che deve aver redatto anche la relazione ex-legge 10.

17-Ma cosa deve intendersi per ponte termico?

Il Decreto riporta alla lettera h) dell’articolo 2 la definizione esatta di ponte termico. Questa definizione in verità non era presente nella versione del 2015. Ed è quindi una assoluta novità!): “zona più o meno estesa dell’involucro edilizio caratterizzata da dispersione termica dovuta a discontinuità di tipo costruttivo, strutturale o geometrico e all’ utilizzo di materiali con diversi valori di conduttività termica, in conformità a quanto definito dalla norma UNI EN ISO 10211”.

18-Da quando entra in vigore il decreto?

Varrà per tutti gli interventi la cui richiesta di titolo abilitativo sarà stata presentata in Comune dal 3 giugno 2026 in poi! Per tutti quelli presentati prima del 3 giugno 2026 continuano a valere le regole del Decreto Requiti Minimi del 2015.

(continua)

Ester Marino,  Studio Consulenza Marino

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Tags: Ester Marino
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