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Home » Attualità » Impianto termico nella sostituzione infissi: nuovi requisiti dal 3 giugno

Impianto termico nella sostituzione infissi: nuovi requisiti dal 3 giugno

13 Giugno 2026
in Abitazioni, Decreto Requisiti Minimi, Finestre, Infissi, riqualificazione energetica, Sostituzione di serramenti
Tempo di lettura:5 minuti
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Serramentista impianto tecnico e sostituzione infissi
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Il “nuovo” Decreto Requisiti Minimi nel caso di mera sostituzione degli infissi esterni in un immobile riscaldato impone dei requisiti tecnici per gli infissi stessi ma anche per l’impianto termico presente nell’immobile oggetto di intervento. Lo abbiamo visto in un precedente articolo, qui. Ora vediamo in cosa consiste questo ulteriore requisito, come spiegarlo al cliente e cosa suggerirgli di fare. A cura dell’arch. Ester Marino, esperta in detrazioni fiscali per serramenti, IVA sui serramenti, Conto Termico 3.0 e D.M. Requisiti Minimi.

8 FAQ sull’impianto termico in caso di sostituzione degli infissi.

1. Cosa impone il Decreto Requisiti Minimi relativamente all’impianto termico negli interventi di riqualificazione energetica dell’involucro edilizio?

Al punto 5.2 del nuovo Allegato 1 il Decreto Requisiti Minimi precisa che in caso di riqualificazione energetica dell’involucro edilizio è necessario che l’impianto termico sia dotato di “valvole termostatiche, ovvero di altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente o singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica del generatore”.

E aggiunge che la compensazione climatica del generatore può essere omessa in presenza di un sistema di termoregolazione equivalente o più efficiente o qualora non sia tecnicamente realizzabile.

2. Cosa comporta il mancato rispetto di questo requisito?

Il mancato rispetto di questo requisito determinerebbe la non-conformità urbanistica ed edilizia dell’intervento e il mancato rispetto delle leggi sul contenimento dei consumi energetici e pertanto in caso di controllo, oltre a comportare delle sanzioni amministrative, potrebbe anche inficiare l’accesso alle detrazioni fiscali.

3. Ma cosa c’entra il serramentista con le caratteristiche dell’impianto termico dei suoi clienti?

In teoria non c’entra nulla e non è tenuto a fare nulla se non avvisare i propri clienti che dal 3 giugno c’è anche questo requisito da rispettare se si sostituiscono gli infissi esterni in un immobile riscaldato. Sarebbe anche un modo per distinguersi dai suoi concorrenti, dimostrando ai clienti che non è solo un venditore ma un consulente addentro anche alle questioni normative e fiscali e quindi in grado di consigliare e indirizzare al meglio i suoi clienti.

4. Che cosa succede se il serramentista fornisce anche il servizio delle pratiche Enea?

In quel caso le cose sono diverse perché potrebbe anche essere direttamente chiamato in causa!  Infatti, il cliente potrebbe addirittura chiedergli un risarcimento dei danni in caso di un controllo e di un mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali perché è stata rilevata una non conformità edilizia e urbanistica dell’intervento.

Quindi, se ci si occupa anche della pratica Enea è importante acquisire dal cliente un “pezzo di carta” con il quale egli dichiara che il suo impianto ha i requisiti richiesti dal Decreto Requisiti Minimi!

5. Ma quale potrebbe essere il “pezzo di carta” da farsi rilasciare dal cliente per stare tranquilli?

In teoria la cosa migliore sarebbe farsi compilare e firmare un atto notorio in cui dichiara che il suo impianto rispetta già quel requisito richiesto dal punto 5.2 del nuovo Allegato 1 del Decreto Requisiti Minimi per gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti sull’involucro edilizio. Oppure che sta provvedendo ad adeguarlo. Oppure ancora che si tratta di un intervento tecnicamente non realizzabile.

Resta però il problema (non indifferente!) di spiegare al cliente perché e come deve rilasciare quella dichiarazione.

Il che significa dover perdere del tempo, dover entrare in merito a dettagli tecnico-impiantistici e anche dover discutere con il cliente con il serio rischio che decida di rivolgersi ad altro fornitore che non gli complica la vita con richieste del genere!

6. Può andar bene inserire una “frase” in calce al verbale di collaudo che si compila insieme al cliente al termine dei lavori?

Personalmente ritengo che ciò non abbia senso (visto che non è quello l’obiettivo di una dichiarazione di fine lavori!). Ho visto che già lo fanno alcuni serramentisti inserendo una frase in cui ci si limita a dire che il cliente ha dichiarato che il suo impianto possiede già quei requisiti o che provvederà a modificarlo. Intanto non va bene quel “provvederà Non tocca infatti al serramentista accertarsene in sede di collaudo!

7. E allora cosa si può fare?

Secondo me la cosa più semplice e più “soft” (cioè che desta meno sospetti e ansie nel cliente!) è inserire un apposito campo nella Scheda Informativa con i dati del beneficiario delle detrazioni e dell’immobile oggetto di intervento che abitualmente il cliente compila e firma sotto la sua responsabilità e consegna al tecnico che si occuperà della sua pratica enea, allegando anche il suo documento di identità.

Proprio per questo ho prontamente provveduto a modificare le mie due Schede Informative per Ecobonus e Bonus casa, cioè quelle che – più volte revisionate negli anni – utilizzano tutti i serramentisti che mi affidano le pratiche Enea dei loro clienti.

Queste schede in formato pdf editabile saranno inviate gratuitamente a tutti coloro che ne faranno richiesta al mio studio.…

8. Ma come si può aiutare il cliente che non sa se il suo impianto è in regola oppure chiede cosa può fare se non lo è?

Fermo restando che la cosa migliore è suggerirgli di parlarne con chi gli ha installato l’impianto o più in generale con un termotecnico, gli si può provare a dare qualche indicazione di larga massima relativamente ai tipi di impianto più comuni.

Se il suo appartamento è in un condominio con riscaldamento centralizzato il sistema dovrebbe essere già conforme a quanto richiesto dal nuovo Decreto Requisiti Minimi. Infatti, l’installazione delle valvole termostatiche è obbligatoria del 2017. Rarissimi i casi di impossibilità tecnica per i quali dovrebbe però essere stata redatta una Relazione Tecnica Asseverata da parte di un tecnico.

Se invece ha un impianto di riscaldamento autonomo che non è già in regola con quanto richiesto dal decreto, può essere utile fornirgli in prima battuta le informazioni riportate nella seguente tabella. Avrà così un’idea di quello che potrebbe fare e dei costi approssimativi dell’intervento a seconda del tipo di caldaia e di sistema di emissione del calore. La tabella è stata redatta nell’ipotesi di un appartamento di 80-100 metri quadri.

Ma ovviamente, non essendo il serramentista un termotecnico, se il cliente chiede chiarimenti o volesse avere ulteriori informazioni bisogna invitarlo caldamente a rivolgersi a chi fa questo di mestiere!

Arch. Ester Marino,  Studio Consulenza Marino

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Tags: Decreto requisiti minimi
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