La Federazione europea dei produttori di serramenti e facciate boccia l’attuale progetto di Passaporto Digitale di Prodotto (DPP) per i prodotti da costruzione e ne chiede una revisione completa. Per di più, no all’obbligo di registrazione prima che vengano definite le norme armonizzate di merito.
I produttori di finestre e porte, la stragrande maggioranza dei quali PMI con meno di 10 dipendenti, saranno presto tenuti a registrare per i loro infissi il Passaporto Digitale di Prodotto. In acronimo DPP, da Digital Product Passport.
Il Passaporto Digitale di Prodotto
Lo prevede l’articolo 76 del Regolamento sui Prodotti da Costruzione (UE) 2024/3110. In merito la Commissione ha presentato un progetto di regolamento di attuazione del Passaporto Digitale di Prodotto (DPP) ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 5, del Regolamento sulla Progettazione Ecosostenibile (ESPR).
La Federazione europea EuroWindoor ha presentato un documento di feedback dettagliato che evidenzia le carenze fondamentali del progetto. “Sosteniamo il Passaporto Digitale di Prodotto come strumento di trasparenza e edilizia circolare”, ha dichiarato Frank Koos, segretario generale di EuroWindoor. “Tuttavia, l’attuale progetto è stato concepito senza tenere sufficientemente conto delle realtà di un settore composto quasi esclusivamente da piccole e medie imprese. Una revisione completa è essenziale prima dell’adozione.”

Sette aree critiche
Nel suo feedback in sette punti, EuroWindoor individua le aree chiave che necessitano di revisione e propone modifiche concrete:
-Verifica semplificata
il processo di verifica basato su eIDAS impone costi sproporzionati (circa 300-800 euro all’anno) e complessità. EuroWindoor propone l’accesso tramite i registri nazionali delle imprese.
-Sicurezza informatica proporzionata
Gli obblighi di sicurezza non definiti creano incertezza giuridica. La Commissione dovrebbe offrire una soluzione di accesso sicuro gestita centralmente.
-Inserimento dati intuitivo
Devono essere forniti strumenti gratuiti e guidati. I dati già inviati tramite la Dichiarazione di Prestazione e Conformità (DoPC) devono essere consultabili senza necessità di reinserimento.
-Livelli di registrazione praticabili
La registrazione a livello di singolo articolo è impraticabile per i prodotti realizzati su misura con milioni di varianti parametriche. Deve essere consentita la registrazione a livello di famiglia di modelli o di tipologia di prodotto.
-Continuità dell’account
Mancano norme relative a cambiamenti di personale, fusioni e insolvenza. Il limite di 90 giorni per la prova di registrazione è inadeguato per prodotti con una vita utile di oltre 30 anni.
– Servizio di assistenza multilingue
L’implementazione a livello UE richiede supporto in tutte le lingue ufficiali e un supporto di primo livello a livello nazionale tramite le associazioni di settore.
-Promozione dell’economia circolare
La conservazione dei dati deve essere garantita per almeno 25 anni, come richiesto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (CPR). È necessario affrontare le questioni relative ai limiti di responsabilità negli scenari di riutilizzo e alla duplicazione dei dati tra il DPP e il DoPC.
E ora che succede?
EuroWindoor esorta la Commissione a integrare il principio di proporzionalità nelle disposizioni operative e a garantire che non sorgano obblighi di registrazione prima che le norme armonizzate definiscano l’ambito di applicazione dei dati.
Ennio Braicovich
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