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Home » Attualità » Requisiti minimi 2025: ci siamo! I doveri del serramentista

Requisiti minimi 2025: ci siamo! I doveri del serramentista

1 Giugno 2026
in Cassonetti, Edilizia sostenibile, Infissi, Serramenti, Serramentisti
Tempo di lettura:8 minuti
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REQUISITI MINIMI 2025 E I DOVERI DEL SERRAMENTISTA
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Il 3 giugno entra in vigore il Decreto Requisiti Minimi 2025. Nei tre precedenti articoli pubblicati nelle scorse settimane abbiamo sviscerato tutto ciò che dice questa nuova versione del Decreto Requisiti Minimi relativamente agli interventi di sostituzione degli infissi. In questo nuovo articolo ci concentriamo su cosa deve fare un serramentista per essere in regola con quanto richiesto dal decreto. A cura anche questa volta dell’arch. Ester Marino, esperta in detrazioni fiscali per serramenti, IVA sui serramenti, Conto Termico 3.0 e D.M. Requisiti Minimi.

10 FAQ sul Decreto Requisiti Minimi e il serramentista

1.Cosa è questo decreto, cosa contiene e a chi si rivolge?

È improprio parlare di “Decreto Requisiti Minimi 2025”. In realtà si tratta solo dell’aggiornamento di quello pubblicato dal MISE il 26/06/2015, con l’inserimento di qualche frase negli articoli 1-7 e con la sostituzione integrale dei precedenti allegati 1 e 2.

Contiene le prescrizioni e i requisiti minimi che devono essere soddisfatti nella progettazione/realizzazione di nuove costruzioni o negli interventi sugli edifici esistenti per la conformità edilizia e ai fini del contenimento dei consumi energetici.

È rivolto principalmente ai progettisti, ai costruttori e ai proprietari di edifici pubblici e privati, sia residenziali che non residenziali. Interessa anche i produttori/fornitori dei manufatti da utilizzare in questi interventi e impatta anche sulle detrazioni fiscali.

2..Da quando entra in vigore il “nuovo” Decreto Requisiti Minimi?

Il “nuovo” decreto (cioè quello con le modifiche/integrazioni apportate dal decreto emanato il 28/10/2025 dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) entra in vigore il 3 giugno 2026. Vale per tutti gli interventi edilizi per i quali il progettistta presenta la richiesta di titolo abilitativo in Comune a partire da quella data.

Per tutti quelli il cui progettista ha presentto la richiesta prima del 3 giugno 2026, continueranno invece a valere le regole del Decreto Requisiti Minimi del 2015.

Per quanto riguarda invece gli interventi di Edilizia Libera il decreto non specifica a quale data bisogna fare riferimento. In attesa di chiarimenti “ufficiali” si può ipotizzare che possa valere la data del contratto vincolante tra le parti e la presenza di un primo bonifico, come già a proposito della questione del Bonus Barriere architettoniche.

3.Cosa deve fare un serramentista incaricato della fornitura/installazione degli infissi nell’ambito di un intervento edilizio per essere in regola con quanto richiesto dal decreto?

In verità, per quanto riguarda gli interventi di nuova costruzione, di ampliamento di edifici esistenti, le demolizioni e ricostruzioni oppure le ristrutturazioni importanti di I o II livello (cioè quelle che comportano rispettivamente lavori su più del 50% oppure tra il 25% e il 50% della superficie lorda disperdente), nei lavori eseguiti dai privati, il serramentista può limitarsi a fornire manufatti che abbiano le caratteristiche tecniche che gli sono state indicate dal progettista. E ovviamente dovrà posarli con molta cura per limitare al minimo le dispersioni termiche tra l’infisso e il foro murario nel quale viene inserito.

Se poi utilizza un sistema di posa per il quale sono disponibili le relative certificazioni dei nodi primari e secondari può fornirle al progettista e al cliente. Ma ovviamente la configurazione di posa deve essere una di quelle previste nel manuale di posa redatto dal produttore del sistema e si devono seguire le relative istruzioni di posa (vedi https://www.cosmoserr.it/nodi-di-posa-conformi-alla-uni-11673-1-secondo-i-cam-edilizia/).

È però compito del progettista o comunque di un Tecnico Abilitato redigere e depositare in Comune una Relazione Tecnica che attesti (e dimostri con calcoli e verifiche!) la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento dei consumi energetici presenti nel decreto. Un serramentista viene chiamato direttamente in causa (nel senso che è lui che può attestare che l’intervento soddisfa i requisiti richiesti dal decreto!) solo nel caso di interventi di mera sostituzione dei serramenti e a condizione che le vetrate esposte da est a ovest passando per il sud abbiano un valore del fattore solare non superiore a 0,35 (o che magari siano protette da una chiusura oscurante o da una schermatura solare).

REQUISITI MINIMI 2025 E I DOVERI DEL SERRAMENTISTA
4.Nel caso in cui possa bastare una dichiarazione del serramentista, come deve essere redatta? 

Secondo quanto scrive il Decreto in tale dichiarazione il serramentista deve attestare la trasmittanza termica dei serramenti esistenti che sono stati sostituiti e le caratteristiche dei nuovi serramenti così come riportate nella relativa marcatura CE, la cui documentazione va allegata alla dichiarazione.

I dati che egli deve obbligatoriamente riportare in tale documentazione sono i seguenti:

  • la trasmittanza dei serramenti esistenti oggetto di sostituzione;
  • la trasmittanza termica dei nuovi serramenti;
  • la permeabilità all’aria dei nuovi serramenti;
  • la verifica che la trasmittanza dei nuovi serramenti (ed eventualmente anche quella dei nuovi cassonetti o dei cassonetti esistenti dopo la loro coibentazione!) soddisfi il valore limite previsto nella Tabella 4 dell’Appendice B del nuovo decreto in funzione della zona climatica in cui ricade l’immobile oggetto di intervento. La Tabella è la seguente:
  • la verifica – in caso di vetrate esposte da est a ovest passando per sud – che il valore del fattore solare delle vetrate comprensivo dell’eventuale contributo di una schermatura solare (o anche di una chiusura oscurante) rispetti quanto riportato nella Tabella 8 dell’Appendice B del nuovo decreto, cioè non sia superiore a 0,35:
5.Esiste un modello “ufficiale” per la redazione di tale Dichiarazione da parte del serramentista?

No, però si potrebbe utilizzare un modello simile a quelli che ho messo a punto anni addietro per la redazione della Dichiarazione Requisiti Tecnici al fine di attestare il possesso dei requisiti tecnici richiesti per l’accesso alle detrazioni fiscali rispettivamente Bonus Casa e Ecobonus. Tali modelli sono stati recentemente modificati per attestare anche il rispetto di quanto richiesto dal “nuovo” Decreto Requisiti Minimi relativamente agli interventi di mera sostituzione degli infissi.

6.Ci sono altri requisiti da rispettare?

Ai suddetti requisiti si aggiunge l’obbligo di installazione di valvole termostatiche, oppure di un altro sistema evoluto di controllo della temperatura per singolo ambiente o singola unità immobiliare climatica, qualora tecnicamente realizzabile. Ma non tocca al serramentista verificare che sia rispettato! 

7. E se invece l’intervento di sostituzione degli infissi rientra in una ristrutturazione di secondo livello o in una riqualificazione energetica che comprende anche lavori sulle porzioni opache?

Se l’intervento rientra in un intervento di ristrutturazione di secondo livello o in una riqualificazione energetica che comprende lavori anche sulle porzioni opache, bisogna che ci sia stata a monte una progettazione dei ponti termici e una verifica del valore di trasmittanza termica dei nuovi infissi comprensiva dei ponti termici. Ma se ne deve essere occupato il progettista che deve aver redatto e depositato in Comune la Relazione Tecnica richiesta dal Decreto. Però se il serramentista utilizza un sistema di posa per il quale sono disponibili le certificazioni dei nodi di posa, può fornirle al progettista. Questi potrà così tenerne conto nella progettazione dell’intervento e nella redazione della Relazione Tecnica.

8.Ai fini delle detrazioni fiscali devono essere soddisfatti questi requisiti?

Sì, certo, perché in caso di controllo la mancata conformità edilizia e urbanistica comporterebbe la perdita delle detrazioni!

9. Ma quindi c’è da aspettarsi un nuovo aggiornamento del portale dell’Enea per l’inserimento dei dati relativi agli interventi iniziati a partire dal 3 giugno? 

In teoria l’Enea dovrebbe modificare la scheda-dati sul suo portale prevedendo l’inserimento di nuovi dati in osservanza dei requisiti obbligatori in base al nuovo Decreto Requisiti Minimi. Non è detto che lo faccia! È probabile che permarrà quello “scollamento” che già esistente con il precedente decreto del 2015. Ad esempio, Enea non richiede mai l’esposizione delle vetrate e il loro fattore solare e in Bonus Casa è possibile inserire per i nuovi serramenti un valore di trasmittanza termica superiore al valore limite!

10.E, quindi, come bisogna comportarsi?

Se l’Enea non dovesse aggiornare il portale sarebbe un problema perché i clienti riterranno di avere diritto alle detrazioni visto che la loro pratica è stata chiusa. Salvo poi scoprire in fase di un controllo che ha realizzato un intervento che non rispetta il Decreto Requisiti Minimi e che potrebbe quindi perdere le detrazioni!

Quindi conviene sicuramente mettere il cliente al sicuro da questo rischio utilizzando un modello di Dichiarazione Requisiti Tecnici tipo quelli da me redatti per le detrazioni Bonus Casa o Ecobonus. Tali modelli verranno da me inviati gratuitamente a chi ne farà richiesta al mio studio, insieme alle istruzioni per loro compilazione.

Una dichiarazione di tal tipo assumerebbe, infatti, il ruolo della Dichiarazione Semplificata che chiede il Decreto Requisiti Minimi nel caso di sola sostituzione dei serramenti.

Alla dichiarazione il serramentista dovrà obbligatoriamente allegare le DOP dei nuovi infissi e portoncini (nelle quali deve risultare il valore di trasmittanza termica, il fattore solare delle vetrate – se presenti – e la tenuta all’aria) e le certificazioni del valore Usb dei nuovi cassonetti o dei cassonetti esistenti dopo la loro coibentazione (se si è intervenuti sui cassonetti).

E ovviamente bisogna ricordarsi di fare presente al cliente che quando si interviene sugli infissi è obbligatorio che l’impianto termico sia dotato di valvole termostatiche ovvero di altro sistema di controllo evoluto. E magari si potrebbe suggerirgli la redazione di un atto notorio in cui attesta il rispetto di questo requisito.

Arch. Ester Marino,  Studio Consulenza Marino

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1.a Parte: D.M. Requisiti Minimi 2025: Guida ragionata alla lettura

2.a Parte: Decreto Requisiti minimi, Guida ragionata

3.a Parte: Dal 3 giugno il Decreto Requisiti Minimi. Obbligo anche per i serramenti

Tags: Enea
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