Concludiamo con questo terzo articolo la pubblicazione delle FAQ sull’applicazione del Conto Termico 3.0 al settore dei serramenti a firma come sempre dell’arch. Ester Marino. Al momento ci fermiamo qui. Necessariamente alcuni interrogativi restano senza risposta nell’attesa della pubblicazione -delle Regole Applicative per l’accesso agli incentivi previsti dal Decreto. Il che dovrebbe avvenire da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica su proposta del GSE entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto.
FAQ 3 Conto Termico su Serramenti e Schermature solari
21-COME SI CALCOLA L’IMPORTO DI INCENTIVO CUI SI HA DIRITTO?
Per calcolare l’incentivo cui si ha diritto si procede in modo simile a quello che abitualmente si utilizza per la verifica della congruità della spesa in ecobonus:
1-Calcolo dell’importo di spesa massimo ammissibile
Si moltiplicano i metri quadri totali dei manufatti installati (cioè gli infissi o le schermature solari) per il massimale unitario specifico (ad esempio in caso di infissi € 700,00 €/m2 o 800,00 € /m2 a seconda della zona climatica) e si ottiene così la spesa massima ammissibile in base ai massimali specifici di costo;
2-Verifica della congruità della spesa totale sostenuta
Si verifica che il totale delle spese sostenute (comprese quindi anche quelle della posa in opera e le eventuali spese accessorie) non sia superiore a quello massimo ammissibile di cui al punto 1)
3-Calcolo dell’incentivo cui si ha diritto
Se la verifica precedente ha dato esito positivo si calcola il 40% del totale della spesa sostenuta e sarà quello l’importo dell’incentivo cui si avrà diritto. Se invece la verifica precedente ha dato esito negativo si calcola il 40% dell’importo di spesa massimo ammissibile di cui al punto 1) e sarà quello l’importo dell’incentivo cui si avrà diritto. Per gli interventi in Comuni fino a 15.000 abitanti la percentuale di incentivo è del 100%. Per le imprese invece si parte da una percentuale del 25% ma serve che ci sia almeno il 10% di riduzione della domanda di energia primaria; ci sono delle maggiorazioni in funzione di una serie di parametri (dimensioni dell’azienda, zona in cui è stato eseguito l’intervento, energetici conseguiti, ecc.) con un tetto massimo di € 30.000 ad azienda.
4-Controllo finale che l’incentivo non superi il valore massimo raggiungibile
Come ultima operazione si controlla che l’incentivo calcolato al punto 3) non sia superiore al valore massimo raggiungibile riportato nella Tab. 7 dell’All . 2 del Decreto. Nella maggior parte dei casi questa verifica sarà superflua perchè si tratta di importi molto alti (per gli infissi è pari a € 500.000,00 e per le sole schermature € 90.000,00!) ma, comunque, nel caso tale verifica dovesse dare esito negativo, si avrà diritto solo all’incentivo massimo raggiungibile.
Attenzione: per i manufatti prodotti nell’Unione Europea il decreto prevede un incremento dell’incentivo del 10%.
22-PER LA CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI DEL CONTO TERMICO 3.0 È PREVISTO UN IMPEGNO MASSIMO DI SPESA ANNUALE?
Sì, è fissato un tetto massimo di spesa complessiva annuale di 900 milioni di euro. Di questi 400 milioni per incentivi riconosciuti ad interventi realizzati o da realizzare da parte delle Amministrazioni Pubbliche (nei quali massimo 20 per le diagnosi energetiche) e 500 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi realizzati da soggetti privati (dei quali massimo 150 riservati alle imprese)
Nel corso dell’anno potrà essere rimodulata la ripartizione dei 900 milioni di euro tra i due tipi di interventi, fermo restando il tetto massimo complessivo di 900 milioni di euro. Quindi una volta raggiunto questo tetto complessivo non si potrà più accedere agli incentivi a meno che vengano revocati incentivi già concessi o già prenotati.
23-COME SI FA A CAPIRE QUAL È LA CAPIENZA RESIDUA?
Sulla home page del sito GSE ci sarà una specifica pagina con un contatore che consentirà di visualizzare in ogni momento il cumulo della spesa impegnata nell’anno in corso e la disponibilità residua.
24-COSA BISOGNA FARE PER ACCEDERE AGLI INCENTIVI DEL CONTO TERMICO?
Bisogna presentare una istanza al GSE (che è il soggetto responsabile della gestione degli incentivi e delle attività del conto termico) tramite lo specifico portale portaltermico attraverso la compilazione di una scheda-domanda cui dovranno essere allegati i documenti indicati nelle Regole Applicative che saranno pubblicate tra gennaio e febbraio 2026 e che saranno diversi a seconda del tipo di intervento.
25-CHI PUÒ PRESENTARE L’ISTANZA?
Direttamente il soggetto privato che ha sostenuto le spese dell’intervento e che ha diritto all’incentivo (definito dal decreto come “soggetto responsabile”), anche attraverso una persona fisica o giuridica che opera su sua delega (definita dal decreto come “soggetto delegato”).
In alternativa può presentare l’istanza – sempre per conto del soggetto responsabile – una ESCo (acronimo di Energy Service Company, cioè una società di servizi energetici il cui obiettivo principale è quello di migliorare l’efficienza energetica e ridurre i consumi di energia per i propri clienti) con cui il soggetto responsabile ha sottoscritto un contratto. Per i privati si tratta di un contratto di servizi di energia o di prestazione energetica.
26-QUALI SONO LE POSSIBILI MODALITÀ DI ACCESSO ALL’INCENTIVO E QUAL È LA TEMPISTICA DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA?
Il Decreto prevede che l’incentivo possa essere richiesto secondo due modalità: ad accesso diretto e a prenotazione. Però per i soggetti privati l’unica modalità possibile è l’accesso diretto. In caso di accesso diretto la domanda va presentata entro 90 giorni dalla conclusione dell’intervento. I pagamenti possono protrarsi fino a massimo 120 giorni dalla conclusione dell’intervento (tranne quelli per le spese professionali) e anche oltre 120 giorni (ma a condizione che l’ultima quota pagata sia superiore al 10% della spesa totale dell’intervento).
27-QUALI SONO LE MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA DI INCENTIVO?
Il GSE valuta l’istanza verificandone in forma automatica la rispondenza ai requisiti minimi previsti per quel tipo di intervento e di congruità dei relativi costi. Se tale verifica dà esito negativo l’istanza viene respinta e il GSE lo comunica al soggetto che l’ha presentata. In caso di esito positivo il GSE predispone e invia una scheda-contratto che deve essere accettata e firmata dal soggetto richiedente. Quindi provvede ad impegnare a suo favore la somma corrispondente all’incentivo spettante (da intendersi come massimale a preventivo nel caso di accesso a prenotazione).
Attenzione: ai fini della copertura dei costi sostenuti dal GSE, il Soggetto Responsabile è tenuto a corrispondere l’1% del valore del contributo totale spettante fino ad una somma massima di € 250,00.
28-QUAL È LA TEMPISTICA PER L’EROGAZIONE DELL’INCENTIVO?
Per gli interventi che ci interessano e per i soggetti privati è prevista l’erogazione in una unica rata per importi fino a € 5.000,00.
Per importi superiori a € 5.000,00 è in 5 rate annuali di pari importo.
La tempistica precisa di erogazione verrà stabilita nelle Regole Applicative che saranno pubblicate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
29-SERVE UNA DIAGNOSI ENERGETICA O UN APE E, NEL CASO, TALE SPESA È AMMESSA AD INCENTIVO?
Solo in caso di interventi realizzati in interi edifici con impianto di riscaldamento di potenza nominale totale del focolare maggiore o uguale a 200 kW, la diagnosi energetica ante operam e l’APE post operam sono obbligatorie per il riconoscimento degli incentivi, a pena di decadenza. Nei casi di obbligatorietà, le spese sostenute per i privati per la redazione della diagnosi e dell’APE sono incentivate nella misura del 50% delle spese.
30. IN QUALI CASI SI HA LA DECADENZA DAGLI INCENTIVI E IL RECUPERO DELLE SOMME GIÀ EROGATE?
Gli interventi incentivati devono mantenere i requisiti che hanno consentito l’accesso agli incentivi durante il periodo di incentivazione e nei cinque anni successivi al periodo di erogazione degli incentivi, decorrenti dalla data di corresponsione dell’ultima rata. Rientra tra le cause di decadenza dagli incentivi e recupero delle somme già erogate l’accertamento del mancato rispetto di tali condizioni.
Qui le precedenti puntate:
Arch. Ester Marino, Studio Consulenza Marino
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