UNI 10818 e fornitura in opera di serramenti, secondo Unicmi

Data: 17 Ottobre 2023
Aggiornato: 17 Ottobre 2023

In una nota Unicmi presenta i diversi tratti distintivi della nuova UNI 10818 su Ruoli, responsabilità nel processo di fornitura in opera di finestre, portefinestre, porte pedonali e chiusure oscuranti. Illustra l’ambito merceologico in cui si applica la norma e dove non si applica, le nuove definizioni dei ruoli dei soggetti coinvolti nel processo di fornitura, i casi con e senza la presenza del progettista, i contenuti dell’Appendice e le novità.

Come noto, UNI ha pubblicato qualche giorno fa l'aggiornamento della norma UNI 10818 "Finestre, portefinestre, porte pedonali e chiusure oscuranti - Ruoli, responsabilità nel processo di fornitura in opera". Vedi qui la nostra news e il primo commento di un noto esperto di settore.

E' una norma, non tecnica come si può vedere dal titolo, ma è di assoluto rilievo per il mondo del serramento. La precedente edizione risaliva al 2015. La revisione della UNI 10818 è stata redatta dal Gruppo di lavoro UNI/CT 033/GL 12 "Finestre, porte, chiusure oscuranti e relativi accessori", sotto il coordinamento del prof.ing. Paolo Rigone, direttore tecnico di Unicmi.

Quali sono, secondo Unicmi, le novità della nuova UNI 10818? Ecco quanto riporta, in una nota, l’associazione dell’involucro e dei serramenti metallici.

Le novità della UNI 10818

Rispetto alla precedente edizione del 2015, l'UNI 10818:2023 in estrema sintesi introduce le seguenti novità:

  • Aggiornamento delle inclusioni ed esclusioni della norma;
  • Aggiunta della definizione di ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo di fornitura in opera, nel caso in cui non siano presenti il Progettista architettonico e il Direttore dei Lavori;
  • Ampliamento ed aggiornamento delle definizioni, degli operatori e dei relativi ruoli;
  • Aggiornamento dell'appendice A informativa, relativa alle indicazioni minime contrattuali;

I contenuti della nuova norma

La norma UNI 10818:2023 specifica i ruoli e le responsabilità dei diversi operatori che intervengono nel processo di fornitura di serramenti, inteso come tutte le attività inerenti a: progetto esecutivo della posa, posa in opera, collaudi finali, nei seguenti due casi:

  • Presenza del progettista architettonico e del direttore dei lavori;
  • interventi minori in cui tali operatori non sono presenti.

Dove la UNI 10818 è applicabile

La norma è applicabile a serramenti manuali o motorizzati del tipo:

  • Finestre e porte esterne pedonali coperte dalla UNI EN 14351-1, con o senza prestazioni di resistenza alle effrazioni, incluse finestre da tetto se inserite in coperture inclinate;
  • Porte interne pedonali coperte dalla UNI EN 14351-2, con o senza prestazioni di resistenza alle effrazioni;
  • Chiusure oscuranti e altri prodotti coperti dalla norma UNI EN 13659 (tende esterne alla veneziana, persiane avvolgibili, persiane a battente, persiane alla veneziana, persiane a soffietto, ecc.), con o senza prestazioni di resistenza alle effrazioni.

Dove non è applicabile

Sono escluse dal campo di applicazione della norma:

  • Finestre e porte esterne pedonali con prestazioni di resistenza al fuoco e di controllo fumo;
  • Porte pedonali motorizzate diverse da quelle a battente e inizialmente progettate per installazione motorizzata;
  • Porte industriali, commerciali, da garage ed i cancelli coperti dalla UNI EN 13241;
  • Serramenti inseriti in facciate continue;
  • Tende esterne e altri prodotti coperti dalla UNI EN 13561, solo qualora non facciano parte del progetto complessivo di posa in opera;
  • Cupole monolitiche poste su coperture piane coperte dalla UNI EN 1873 e lucernari continui posti in coperture piane definiti dalla UNI EN 14963;
  • Interventi di manutenzione su serramenti preesistenti.

Altre applicazioni

Vista l'assenza di riferimenti legislativi e normativi specifici e nonostante le inclusioni ed esclusioni sopra-esposte, la norma UNI 10818 è stata spesso mutuata – con opportune modifiche a seconda della specificità dell'intervento - anche per altri manufatti quali ad esempio: facciate ventilate, facciate continue, parapetti, ecc.

Definizione dei ruoli

Nella norma, oltre a fornire le definizioni delle diverse attività che compongono la fornitura in opera dei serramenti come, ad esempio, il "progetto esecutivo della posa", la "posa in opera dei serramenti", la "verifica finale delle opere (collaudo)", vengono definiti i ruoli di: committente, costruttore edile, direttore dei lavori, distributore/rivenditore, fabbricante, fornitore/installatore di materiali e prodotti complementari, fornitore di serramenti, installatore/posatore, progettista architettonico.

Vengono, poi, illustrati i ruoli e le responsabilità dei diversi attori, in funzione delle diverse fasi del processo di fornitura in opera dei serramenti che sono di seguito elencate:

Se il progettista è presente

Nel caso di presenza di progettista architettonico e direttore dei lavori:

  • Fase 1: scelte progettuali;
  • Fase 2: progetto esecutivo della posa;
  • Fase 3: verifica del progetto esecutivo della posa;
  • Fase 4: predisposizione dei vani di posa;
  • Fase 5: posa in opera dei controtelai;
  • Fase 6: realizzazione del giunto primario;
  • Fase 7: riquadratura e intonacatura dei vani di posa;
  • Fase 8: fornitura dei serramenti in cantiere;
  • Fase 9: posa in opera dei serramenti.

Se il progettista è assente

Nel caso di assenza di progettista architettoniche e direttore dei lavori, le fasi si riducono a 6:

  • Fase 1: scelte progettuali;
  • Fase 2: predisposizione dei vani di posa;
  • Fase 3: posa in opera dei controtelai;
  • Fase 4: realizzazione del giunto primario;
  • Fase 5: fornitura dei serramenti in cantiere;
  • Fase 6: posa in opera dei serramenti.

I contenuti dell’Appendice

È infine presente un'Appendice (puramente informativa) relativa alle indicazioni contrattuali minime al fine di garantire correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali, fatte salve ovviamente la disciplina regolamentata dalla legislazione civile e dalle applicazioni della giurisprudenza. Tali indicazioni contrattuali minime dovrebbero essere inerenti a:

  • Definizione dei soggetti coinvolti;
  • Indicazioni dell'oggetto del contratto in tutte le sue parti
  • Corrispettivo del contratto;
  • Tempi di realizzazione, con incluse modalità di risoluzione e recesso, gestione delle sospensioni dei lavori e proroghe;
  • Oneri a carico dei contraenti;
  • Criteri di misurazione dei serramenti con indicate inclusioni ed esclusioni e dimensioni minime di fatturazione;
  • Aspetti economici;
  • Modalità di accettazione delle forniture;
  • Modalità e criteri di collaudo finale;
  • Garanzia e responsabilità su difformità e vizi.

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