In una nota Unicmi presenta i diversi tratti distintivi della nuova UNI 10818 su Ruoli, responsabilità nel processo di fornitura in opera di finestre, portefinestre, porte pedonali e chiusure oscuranti. Illustra l’ambito merceologico in cui si applica la norma e dove non si applica, le nuove definizioni dei ruoli dei soggetti coinvolti nel processo di fornitura, i casi con e senza la presenza del progettista, i contenuti dell’Appendice e le novità.
Come noto, UNI ha pubblicato qualche giorno fa l'aggiornamento della norma UNI 10818 "Finestre, portefinestre, porte pedonali e chiusure oscuranti - Ruoli, responsabilità nel processo di fornitura in opera". Vedi qui la nostra news e il primo commento di un noto esperto di settore.
E' una norma, non tecnica come si può vedere dal titolo, ma è di assoluto rilievo per il mondo del serramento. La precedente edizione risaliva al 2015. La revisione della UNI 10818 è stata redatta dal Gruppo di lavoro UNI/CT 033/GL 12 "Finestre, porte, chiusure oscuranti e relativi accessori", sotto il coordinamento del prof.ing. Paolo Rigone, direttore tecnico di Unicmi.
Quali sono, secondo Unicmi, le novità della nuova UNI 10818? Ecco quanto riporta, in una nota, l’associazione dell’involucro e dei serramenti metallici.
Rispetto alla precedente edizione del 2015, l'UNI 10818:2023 in estrema sintesi introduce le seguenti novità:
La norma UNI 10818:2023 specifica i ruoli e le responsabilità dei diversi operatori che intervengono nel processo di fornitura di serramenti, inteso come tutte le attività inerenti a: progetto esecutivo della posa, posa in opera, collaudi finali, nei seguenti due casi:
La norma è applicabile a serramenti manuali o motorizzati del tipo:
Sono escluse dal campo di applicazione della norma:
Vista l'assenza di riferimenti legislativi e normativi specifici e nonostante le inclusioni ed esclusioni sopra-esposte, la norma UNI 10818 è stata spesso mutuata – con opportune modifiche a seconda della specificità dell'intervento - anche per altri manufatti quali ad esempio: facciate ventilate, facciate continue, parapetti, ecc.
Nella norma, oltre a fornire le definizioni delle diverse attività che compongono la fornitura in opera dei serramenti come, ad esempio, il "progetto esecutivo della posa", la "posa in opera dei serramenti", la "verifica finale delle opere (collaudo)", vengono definiti i ruoli di: committente, costruttore edile, direttore dei lavori, distributore/rivenditore, fabbricante, fornitore/installatore di materiali e prodotti complementari, fornitore di serramenti, installatore/posatore, progettista architettonico.
Vengono, poi, illustrati i ruoli e le responsabilità dei diversi attori, in funzione delle diverse fasi del processo di fornitura in opera dei serramenti che sono di seguito elencate:
Nel caso di presenza di progettista architettonico e direttore dei lavori:
Nel caso di assenza di progettista architettoniche e direttore dei lavori, le fasi si riducono a 6:
È infine presente un'Appendice (puramente informativa) relativa alle indicazioni contrattuali minime al fine di garantire correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali, fatte salve ovviamente la disciplina regolamentata dalla legislazione civile e dalle applicazioni della giurisprudenza. Tali indicazioni contrattuali minime dovrebbero essere inerenti a:
Articoli correlati: