La notizia della pubblicazione della UNI 11998 su Cosmoserr, a firma di Ennio Braicovich, non è piaciuta al prof. ing. Paolo Rigone, coordinatore del GL12/UNI, che ci ha scritto una nota di chiarimento pubblicata qui. A seguire la risposta dell’autore della notizia.
Caro Paolo, buongiorno.
Ho letto con molta attenzione la Tua del 18 dicembre.
Risponderò iniziando dal fondo della Tua nota di chiarimento quando citi il “DM 380”. Ahinoi, un Decreto Ministeriale 380 non esiste. Potrei immaginare che si tratti di un lapsus freudiano teso, involontariamente s’intende, a diminuire la portata e l’efficacia del provvedimento ma non andrei così lontano. Credo che Ti voglia riferire al DPR n. 380, ovvero al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, detto anche per brevità TUE, ossia Testo Unico dell’Edilizia. Per i lettori che non lo conoscono, dico solo che si tratta della legge fondamentale che riordina e disciplina tutta l’attività costruttiva in Italia, che stabilisce cosa si può costruire, come lo si deve fare e quali permessi servono. Vedi qui il testo scaricabile liberamente da Normattiva.it.
L’Attività edilizia libera
Sempre a beneficio dei lettori, richiamo dall’Art. 6 (Attività edilizia libera) del DPR n. 380 il seguente importante comma:
b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio, di logge rientranti all’interno dell’edificio o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell’edificio prospicienti aree pubbliche, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche; (N.B.: il corsivo è della redazione)
Una legge di libertà
Quindi, il DPR n. 380, legge primaria dello Stato, cita “le vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA” e dichiara con tutti i limiti sopra descritti che si tratta di interventi in edilizia libera, non richiedenti permessi, salvo alcune situazioni particolari. È un comma fondamentale che libera energie creative, ampia le libertà dei cittadini, crea comfort, lavoro e occupazione grazie a poche e sane regole. Ed evita di intasare i tribunali con tante ridicole cause. Naturalmente la speranza di tutti è che la legge venga ben compresa e utilizzata per il meglio.
Il Regolamento UNI
Ma c’è di più nel Tuo passo del “DM 380”. Ed è il citare il regolamento interno dell’UNI secondo cui “per richiamare documenti legislativi all’interno delle norme, occorre fare un generico riferimento alla “legislazione vigente”, questo perché, in caso di modifica/aggiornamento del riferimento legislativo specifico, è necessario ricorrere ad una modifica della stessa norma”.
Ebbene no. Non è così come Tu scrivi, caro Paolo. Dimentichi che vi sono parecchie norme UNI che citano espressamente e in abbondanza leggi europee e nazionali e decreti ministeriali.
Le norme UNI citano le leggi
Ne cito solo alcune di interesse per il settore dei serramenti e dei vetri:
-UNI 7697: Criteri di sicurezza nelle applicazione vetrarie.
Nella sua bibliografia si citano il DM 14 gennaio 2008 sulle NTC, nuove Norme Tecniche per le Costruzioni. Quindi il DLgs n. 206/2005 Codice del Consumo e infine il DM LLPP n. 236/1989.
-UNI 11296: 2024 Acustica in edilizia – Posa in opera di serramenti e altri componenti di facciata…
Alla fine della norma, la bibliografia contempla 4 Decreti Ministeriali, 2 Decreti del Presidente della Repubblica, 1 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e 2 Decreti legislativi.
Ma c’è di più. Vi sono due altre norme elaborate proprio dal GL12/UNI che coordini.
-UNI 10818:2023 Finestre, portefinestre, porte pedonali e chiusure oscuranti – Ruoli, responsabilità nel processo di fornitura in opera.
In essa si menzionano, sempre in bibliografia: il DLgs n. 206/2005 Codice del Consumo, il Regolamento Prodotti da Costruzione n. 305/2011 (la legge fondamentale delle costruzioni dell’Unione europea) e 3 Regolamenti delegati dell’Unione europea.
-UNI 11979:2025 Controtelai e controtelai monoblocco per serramenti – Caratteristiche prestazionali e requisiti.
Qui la bibliografia cita un importante testo di legge relativo ai CAM. Si tratta del Decreto 23 giugno 2022 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”.
Perché non citare il DPR n. 380?
E allora la domanda che tutti si pongono è: che cosa ha impedito al GL12/UNI di citare nel testo della UNI 11998:2025 il DPR n. 380/2001 che annovera tra gli interventi di edilizia libera le vetrate panoramiche amovibili ovvero le VEPA? Dici che le norme non possono citare marchi e nomi commerciali. Te lo concedo in omaggio ai regolamenti UNI e ISO che citi in abbondanza ma che non hanno il valore di legge che ha il DPR n. 380. E’ un po’ come se, in questo caso, l’UNI si ergesse al di sopra delle leggi. Insomma, mettiamo al bando pure il nome VEPA, proprio quello che oramai nel linguaggio comune è diventato un diffusissimo ”nome comune di cosa” (termine da analisi grammaticale). Però, in qualità di coordinatore del GL12, avresti potuto permettere o imporre di citare in una noticina, magari a fondo pagina, in corpo 2, almeno il DPR n. 380. Una legge che rende il lavoro più facile a progettisti, produttori, serramentisti, vetrai e rivenditori.
VEPA, chi ha paura di questo termine?
Non ha avuto paura Ance, l’associazione degli imprenditori edili, che praticamente il giorno dopo che il Parlamento aveva approvato la ‘liberalizzazione’ delle vetrate panoramiche amovibili, usciva con una Guida intitolata “Semplificazioni per l’installazione di vetrate panoramiche cd. VEPA”. Non ha avuto paura di utilizzare il termine VEPA un importante attore del settore che è uscito sul Sole 24Ore del 23 dicembre con un‘inserzione a mezza pagina intitolata “New Time e il nuovo spartiacque delle VEPA quando prodotto, norma e fisco coincidono. Con la pubblicazione della UNI 11998:2025 sui Sistemi Vetrati Amovibili, il mercato delle VEPA entra in una nuova fase”. Anche in qualità di Direttore Tecnico Unicmi, il 20 gennaio 2025 Tu stesso non hai avuto timore di usare il termine VEPA in un documento messo online da Assovetrate quando ti sei espresso così: “… il progetto di norma UNI1614502 (attualmente in fase di stesura da parte del gruppo di lavoro UNI/CT033/GL12) avente ad oggetto le caratteristiche prestazionali dei sistemi vetrati amovibili (VEPA),….”.
Dimenticanza affatto curiosa
Quindi, perché aver paura del DPR 380 e del termine VEPA? Mi sono sbagliato quando nell’articolo di presentazione della UNI 11998 ho scritto di “Dimenticanza davvero curiosa!” a proposito dell’assenza dei termini VEPA e DPR n. 380 all’interno della norma. La dimenticanza non è affatto curiosa. Mi spiace che tutta questa polemica vada sostanzialmente a detrimento del grande lavoro fatto in questi anni dal GL12/UNI e che abbiamo sempre seguito con puntualità e passione. Ma nessuno è perfetto. Neanch’io.
Con stima e i migliori saluti
Ennio Braicovich
Editorialista, Cosmoserr
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