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Home » Attualità » Pergotende in zona tutelata. Il TAR Lazio conferma la demolizione

Pergotende in zona tutelata. Il TAR Lazio conferma la demolizione

1 Luglio 2024
in Abitazioni, Attualità, Edilizia libera, Pergotende, Senza categoria
Tempo di lettura:4 minuti
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A Roma verranno demolite due pergotende in zona tutelata. Sono del noto regista Paolo Genovese che le aveva fatte realizzare in “edilizia libera” sui terrazzi di casa nel famoso quartiere Liberty Coppedè. Una sentenza che smentisce la tesi di chi sostiene che, essendo le pergotende interventi in edilizia libera, possono essere erette liberamente, ovunque e comunque.

Può costare cara la realizzazione di due pergotende in zona tutelata e in un palazzo inserito nello splendido e altrettanto tutelato quartiere Liberty Coppedè. Un quartiere situato tra la piazza Buenos Aires e la via Tagliamento e che prende il nome dal geniale ideatore, l’architetto Gino Coppede. La sentenza del del TAR del Lazio, pubblicata il 26 giugno ma risalente all’8 maggio, vedi qui, ha confermato l’ordine di demolizione intimato nel 2018 dal Municipio II di Roma Capitale.

pergotende in zona tutelata

Le due pergotende in zona tutelata

La storia risale a qualche anno fa quando “l’amministrazione capitolina dichiarava di aver riscontrato, sull’immobile di proprietà del ricorrente, l’installazione di due pergotende nei terrazzi pertinenziali dell’appartamento posti ai piani quarto e sesto dell’edificio di via Dxxx 2. Le due strutture, prive di ancoraggi al pavimento o ai muri perimetrali e realizzte in alluminio e copertura con telo, richiudibile manualmente e poggiante su pali a sezione quadrata di 10 cm e altezza di metri 2,50, avevano dimensioni di metri 7,20 per 3,20 circa, la struttura posta al quarto piano, mentre quella collocata al sesto piano aveva dimensioni pari a metri 4,80 per 4”.

La determina del Municipio

Con determinazione dirigenziale il Municipio II contestava i fatti al proprietario, il noto regista Paolo Genovese. Gli intimava “la riduzione in pristino stato, entro 60 giorni, dell’opera edile realizzata, in forma asseritamente abusiva, nell’immobile di sua proprietà … oltre al pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 15.000,00”. Nel suo ricorso il regista sosteneva che le due pergotende erano “opere che non comporterebbero la creazione o la modificazione di un organismo edilizio, né si presterebbero a modificare la destinazione d’uso dei luoghi in quanto costituirebbero essenzialmente elementi di arredo esterno, di riparo e di protezione, funzionali, tra l’altro, alla migliore fruizione temporanea di un immobile già esistente a cui le stesse accedono”.

Edilizia libera?

Sempre il regista puntualizzava che si sarebbe trattato di coperture di arredo realizzabili in regime di edilizia libera ai sensi del c.d. ‘Glossario dell’edilizia libera’, ora ripreso nell’art. 6 del DPR 380, Testo unico dell’Edilizia, vedi qui. Le due pergotende erano “un elemento di arredo nella cui conformazione l’opera principale dovrebbe considerarsi non la struttura di sostegno, ma la tenda, quale elemento a protezione dal sole e dagli agenti atmosferici e finalizzato ad una migliore fruizione dello spazio esterno”.

Il TAR dà ragione al Municipio

Anzitutto il TAR conferma la tesi del Comune rilevando che il proprietario “mostra di essere consapevole del vincolo culturale gravante sull’edificio”. Inoltre “interventi quali quelli attuati nel caso di specie (consistenti nell’installazione di due ampie pergotende su altrettanti terrazzi pertinenziali collocati all’esterno di un fabbricato sottoposto a vincolo culturale, ben visibili da ogni angolazione, come desumibile dalle fotografie allegate in atti proprio da parte del ricorrente) implichino un’alterazione dei prospetti dell’edificio necessitante, per ciò solo, di titolo abilitativo (eventualmente consistente anche in una Scia)”. Scia che mancava, ricordiamo noi.

La sentenza

Il TAR conferma quindi la demolizione delle due pergotende in zona tutelata ma chiede al Municipio di rivedere l’ammontare dell’ammenda di 15mila euro. La sentenza, segnata dal N. 12844/2024 REG.PROV.COLL. N. 11921/2018 REG.RIC., è rinvenibile nella sua integralità nel sito della Giustizia Amministrativa qui. Quando all’edilizia libera, all’articolo 6 (Attività edilizia libera) del DPR 389 si legge in premessa che, sempre e comunque vanno:

“Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,…”

Ennio Braicovich

In alto: uno scorcio del Quartiere Coppedé, da Google Map

Tags: Paolo GenoveseTAR del Lazio
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