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Home » Attualità » Edilizia libera. Pergole e Vepa più libere con il Salva-Casa

Edilizia libera. Pergole e Vepa più libere con il Salva-Casa

29 Luglio 2024
in Abitazioni, Attualità, Edilizia, Edilizia libera, Pergole, Pergole bioclimatiche, Vepa, Vetrate panoramiche
Tempo di lettura:4 minuti
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In dettaglio, ecco le modifiche all’articolo 6 – Edilizia libera – del DPR 380, Testo Unico Edilizia introdotte dal decreto Salva-Casa, da ieri legge dello Stato- Le novità per tende, e pergole e Vepa, vetrate panoramiche amovibili

Pergole bioclimatiche Chirenti edilizia libera

La legge 105/2024 che con modifiche ha convertito il decreto Salva-Casa dl n. 69/2024, è intervenuta con due note specifiche sulle Attività edilizia libera previste dall’articolo 6 del DPR 380. La prima riguarda le Vepa, vetrate panoramiche amovibili, la seconda riguarda tende e pergole. A beneficio dei lettori riportiamo qui di seguito quanto pubblicato dal testo coordinato inserito nella Gazzetta Ufficiale, vedi qui sotto. I titolini in grassetto sono della redazione. In evidenza poniamo anche le prescrizioni di rispetto delle norme sismiche, particolarmente importanti per tende e pergole. Importante anche il rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio per tende, pergole e Vepa. Va ribadito nuovamente che edilizia libera non significa edilizia liberata dal rispetto delle leggi vigenti, come ben puntualizza il comma 1 dell’articolo 6. La legge 105/2024 è in vigore da ieri 28 luglio, vedi news.

Edilizia libera all’articolo 6

«Art. 6 (L). (Attività edilizia libera). — (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lettera c) ; legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2; decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94):

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

( Omissis )

Vepa, vetrate panoramiche amovibili

b -bis ) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio , di logge rientranti all’interno dell’edificio o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell’edificio prospicienti aree pubbliche , purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare e preesistenti linee architettoniche;

Pergola bioclimatica WATERPROOF YCO

Tende e Pergole

b -ter ) le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristichetecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche.

EB

Immagine in alto: pergola bioclimatica con VEPA, doc. Chirenti

Immagine in basso: Pergola bioclimatica YCO

In allegato la legge 105 nel testo coordinato pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Legge 105 DL Salva-Casa dl-coordinato
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