La terza parte dello Speciale dedicato alla Marcatura CE dei serramenti a cura dell’Istituto Giordano tratta delle prestazioni di acustica e termica in funzione degli obblighi di legge e delle detrazioni fiscali.
Si tratta di requisiti richiesti a livello di capitolato secondo prassi consolidata
d. Prestazioni di acustica
In Italia non vi è un obbligo legislativo esplicito sulla determinazione delle prestazioni acustiche dei serramenti. Il produttore, per commercializzare il proprio prodotto in Italia, potrebbe avvalersi dell’opzione “NPD” e poter comunque apporre il marchio CE sul serramento.
L’esigenza di effettuare la prova di isolamento acustico in laboratorio nasce quindi non da cogenze legislative ma da motivazioni esclusivamente commerciali, correlate anche al decreto sui requisiti acustici passivi degli edifici DPCM 05/12/1997, che richiede un valore minimo per l’isolamento acustico di facciata.
e. Prestazioni di Trasmittanza termica
A titolo di esempio, per la trasmittanza termica sono in vigore i seguenti documenti legislativi:
• Decreto 2 aprile 1998 “Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi” impone ai Fabbricanti di serramenti, che vogliono immettere i loro prodotti sul territorio italiano, di attestare le prestazioni offerte dai loro manufatti in relazione ai requisiti di trasmittanza termica e permeabilità all’aria
• Decreto interministeriale detto Requisiti minimi del 26 giugno 2015 determina l’applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definisce le prescrizioni e i requisiti minimi degli edifici
•il DPR 26 agosto 1993 n. 412 fornisce elenco dei Comuni d’Italia e delle zone climatiche relative
Ai sensi del decreto Requisiti minimi a seconda che si tratti di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione o riqualificazione energetica sono presenti delle prescrizioni/verifiche di legge da rispettare in funzione della tipologia di intervento. Di seguito si riportano le due tabelle presenti nel decreto, relative alle prescrizioni rispetto ai serramenti installati.
Decreto Requisiti Minimi – Appendice A “Descrizione dell’edificio di riferimento e parametri di verifica” – Tabella 4

Decreto Requisiti Minimi – Appendice B “Requisiti specifici per gli edifici esistenti soggetti a riqualificazione energetica” – Tabella 4

Una distinzione doverosa va fatta a proposito dei valori limite di trasmittanza termica da rispettare per fruire delle agevolazioni fiscali. Talvolta erroneamente sono confusi con quelli sopra riportati. In questo caso è necessario fare riferimento ai requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.90 (DM 06 agosto 2020).
DM 06/08/2020 – Valori limite di trasmittanza termica per l’accesso alle detrazioni fiscali.

(continua)
1.Parte Marcatura CE dei serramenti. Introduzione
2. Parte Obblighi di legge per la marcatura CE dei serramenti