Sempre in attesa che l’Enea aggiorni il portale e si possano finalmente mettere in lavorazione le pratiche relative ad interventi 2025, l‘arch. Ester Marino, specialista in pratiche fiscali, affronta una questione della quale si parla molto ma sottovoce: il rischio di risarcimento danni patrimoniali derivante da pratiche Enea non corrette.
Da un po’ di tempo si fa molto parlare in rete o durante alcuni webinar sulle detrazioni fiscali del rischio di “danni patrimoniali” in cui può incorrere il serramentista che si occupa in proprio delle pratiche Enea dei suoi clienti o che le affida incautamente ad un consulente esterno che magari non gli fa un contratto o che non ha una adeguata assicurazione professionale.
Rischio di “danni patrimoniali”
Sicuramente è un grosso rischio svolgere in proprio le pratiche Enea dei propri clienti perché in caso di una eventuale richiesta di risarcimento da parte di un cliente per errata compilazione oppure invio in ritardo o per mancato invio della dichiarazione in Enea se ne dovrebbe rispondere in proprio non potendo le società dotarsi di una assicurazione professionale.
Finora è andato sempre tutto liscio…
È vero che molte aziende hanno personale al loro interno che si occupa da anni delle pratiche Enea dei vari clienti (quasi sempre un dipendente amministrativo o una segretaria!) e che finora è sempre andato tutto liscio, ma è anche vero che da un po’ di tempo fare le pratiche Enea è diventato decisamente più complicato e ultimamente sono anche stati massimamente intensificati i controlli da parte dell’Enea e dell’Agenzia delle Entrate! Meglio quindi affidare le pratiche Enea all’esterno….
Il consulente esterno
Affidare le pratiche Enea dei propri clienti ad un consulente esterno può essere sicuramente una buona soluzione, ma bisogna fare attenzione a chi si sceglie. Intanto deve trattarsi di un tecnico abilitato, cioè un professionista regolarmente iscritto ad un albo professionale e come tale dotato di assicurazione professionale (requisito obbligatorio per i professionisti!) e deve avere un curriculum di tutto rispetto da cui risulti che ha già svolto e svolge abitualmente l’attività di redazione delle pratiche Enea e che magari è specializzato in quelle relative al settore dei serramenti. In altre parole … non deve essere un improvvisato!
Serve necessariamente un contratto?
La questione non è – come afferma qualcuno – che debba esserci necessariamente un contratto scritto tra le parti; anzi a dir la verità è improprio dire che deve essere stato stipulato un contratto perché non essendo il professionista un’azienda non si può parlare di contratto! Conviene però che il professionista abbia redatto una “proposta per l’affidamento dell’incarico per la redazione delle pratiche Enea” che, una volta accettata e controfirmata dalla controparte, regoli i rapporti tra il professionista e il suo committente.
La proposta di affidamento
La proposta deve descrivere chiaramente l’oggetto dell’incarico e le sue modalità di espletamento e di durata, precisare i rispettivi obblighi e responsabilità, stabilire i compensi per il professionista e anche riportare i dati e le caratteristiche della sua assicurazione professionale.
Che cosa copre l’assicurazione del professionista
A proposito della assicurazione professionale del consulente esterno voglio sfatare due affermazioni non corrette che ho visto circolare in rete e ho sentito affermare da qualcuno in qualche live su facebook o magari durante qualche webinar svolto on- line:
- non è vero che se il professionista cambia compagnia assicurativa, questa non risponderà delle conseguenze di errori od omissioni da lui commessi negli anni precedenti.
- non è vero che se il professionista chiude la sua partita IVA si rischia di non essere più coperti dalla sua assicurazione professionale.
Il tutto dipende dalle caratteristiche della polizza assicurativa sottoscritta dal professionista!
Caratteristiche della polizza del professionista
Per esser certi di essere adeguatamente tutelati bisognerebbe accertarsi che la polizza assicurativa del professionista garantisca:
- una retro-attività illimitata
Questo significa che coprono le eventuali richieste di risarcimento che pervengono per la prima volta dopo la stipula del contratto assicurativo, anche se originate da prestazioni professionali svolte nel passato e non note al momento della stipula della polizza.
- possibilità di estensione postuma decennale
Questo significa prolungare la copertura assicurativa per ulteriori 10 anni oltre la cessazione dell’attività professionale del professionista, cioè quando chiuderà la sua partita IVA.
Le principali compagnie assicurative offrono polizze di questo tipo.
E allora, il rischio “danni patrimoniali”??
Riassumendo, se si affidano le pratiche Enea dei propri clienti ad un professionista che ha redatto una proposta di incarico come quella descritta e che è in possesso di una assicurazione professionale stipulata con una primaria compagnia assicurativa, con un adeguato massimale, con una retroattività illimitata e con la possibilità di una estensione postuma decennale, si può stare tranquilli. Si sarà, infatti, sicuramente tutelati dal rischio di danni patrimoniali sia in caso di eventuali contenziosi pregressi alla stipula della polizza sia in caso di contenziosi successivi alla chiusura della Partita IVA da parte del professionista.
Arch. Ester Marino, Studio Consulenza Marino
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