Nella Risposta n. 212/2025 l’Agenzia delle Entrate nega la possibilità di applicazione dell’aliquota agevolata dell’IVA 4 per cento nel caso di cessione con posa in opera di infissi classificabili tra le opere finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche. Salvo precise clausole contrattuali, prevale in linea generale la cessione dei beni.
Infissi per superare o eliminare le barriere architettoniche e IVA 4 per cento. Il tema non è per niente nuovo. Lo abbiamo già affrontato diverse volte. Acquisisce una nota di attualità alla luce della Risposta n. 212/2025 ad interpello pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate. Il tema è stato posto recentemente da una società attiva nel bricolage che opera attraverso numerosi punti vendita attiva nella vendita con posa di infissi, tra i quali anche quelli per superare o eliminare le barriere architettoniche.
IVA al 4 per cento?
Sulla base di alcune raffinate argomentazioni la società ha ritenuto che l’IVA agevolata nella misura del 4 per cento, di cui alla lett. 41ter della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72, possa essere applicata a tutti gli interventi aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche ex D.M. 236/89, indipendentemente dagli schemi contrattuali adottati (cessione con posa effettuata dal medesimo soggetto che vende i beni o contratto di appalto). Il caso di specie riguarda proprio la fornitura con posa in opera di infissi dotati dei requisiti tecnici previsti dalla normativa di riferimento per il superamento o l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Il parere dell’Agenzia
Tuttavia, precisa Ade, laddove le opere abbiano le caratteristiche tecniche previste dalla normativa di riferimento, ai sensi dell’articolo 8.1.13 del D.M. 14 giugno 1989, n. 236, e siano realizzate in base ad un contratto di appalto, può trovare applicazione l’aliquota IVA agevolata del 4 per cento.
Prevale il dare o il fare?
In merito ai criteri che consentono di distinguere tra cessione di beni con posa in opera e prestazioni di servizi, l’Agenzia richiama la Risoluzione 10.08.2007, n. 220/E. Con essa l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che ”…nelle ipotesi in cui siano poste in essere sia prestazioni di servizi che cessioni di beni, occorrerà far riferimento alla volontà contrattualmente espressa dalle parti per stabilire se sia prevalente l’obbligazione di dare o quella di fare. Si fa presente che in linea di principio la distinzione tra contratto di vendita e contratto di appalto dipende dalla causa contrattuale, rintracciabile dal complesso delle pattuizioni negoziali e dalla natura delle obbligazioni dedotte dalle parti”.
Cessione di beni o prestazione di servizi?
E ancora: “Quando il programma negoziale ha quale scopo principale la cessione di un bene e l’esecuzione dell’opera sia esclusivamente diretta ad adattare il bene alle esigenze del cliente, o a consentirne la fruizione, senza modificarne la natura, il contratto è senz’altro qualificabile quale cessione con posa in opera. Al contrario, se la volontà contrattuale è quella di addivenire a un risultato diverso e nuovo rispetto al complesso dei beni utilizzati per l’esecuzione dell’opera, allora la prestazione di servizi si deve considerare assorbente rispetto alla cessione del materiale impiegato”.
Quid novi? Che c’è di nuovo?
In mancanza di un contratto che obblighi il fornitore ad realizzare qualcosa di innovativo rispetto all’ordinaria produzione “la fornitura, anche se con posa in opera, di impianti di riscaldamento, condizionamento d’aria, infissi etc.” va qualificata come vendita di beni. Ma c’è un qualcosa di più che riguarda direttamente gli infissi. Infatti “Con la risoluzione n. 25/E del 2015 (confermando quanto già sostenuto con risoluzione n. 360009 del 5 luglio 1976) è stato escluso il requisito del quid novi nel caso in cui nella fornitura degli infissi siano previste semplici variazioni di misura in relazione alle specifiche esigenze di ogni singolo cliente”.
Rapporto prezzi beni/servizi
Ai fini della qualificazione dell’operazione come cessione di beni o prestazione di servizi, occorrerebbe esaminare altri elementi come, ad esempio, il rapporto tra il prezzo dei beni e quello dei servizi. A tale proposito, in finale l’Agenzia annota che, “in sede di invio di documentazione integrativa, l’istante rappresenta che l’incidenza del corrispettivo della posa in opera si aggira in media intorno al 26% del corrispettivo totale, mentre la parte prevalente del corrispettivo è rappresentata dal valore degli infissi”.
Le procedure della società
Può interessare il lettore conoscere l’iter operativo della società che ha iniziato di recente, per sua ammissione, la vendita con posa di infissi destinati a superare o eliminare le barriere architettoniche. Il servizio di posa in opera, fatturato dalla società direttamente al cliente finale insieme ai beni, è reso tramite fornitori terzi, artigiani partner, incaricati dalla stessa società, peraltro facilmente riconoscibile.
L’iter operativo per i serramenti
Le procedure messe in campo dalla società sono:
-l’effettuazione di un sopralluogo tecnico preventivo presso il cliente, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per la sostituzione degli infissi esistenti con infissi dotati delle caratteristiche previste dal citato D.M. n. 236/89 per il superamento delle barriere architettoniche;
-la compilazione, nel corso del sopralluogo, di una scheda tecnica contenente, tra le altre, le seguenti informazioni:
i) misurazione dell’altezza delle maniglie e del profilo della soglia della portafinestra;
ii) misurazione della luce netta di apertura della porta finestra;
iii) documentazione fotografica di tutti gli infissi oggetto dell’intervento e
iv) raccolta delle specifiche necessarie per la progettazione dei nuovi infissi;
-l’elaborazione del preventivo e l’effettuazione dell’ordine;
-l’esecuzione, post installazione, di un nuovo sopralluogo volto a verificare l’effettivo superamento delle barriere architettoniche mediante apposite misurazioni e raccolte fotografiche inserite all’interno di una nuova scheda tecnica;
-la compilazione della scheda di collaudo lavori;
-il rilascio di un’attestazione tecnica di congruità dell’intervento redatta da un professionista abilitato.
Tutto ciò non è bastato per far ottenere ai clienti l’agevolazione dell’IVA 4 per cento.
Ennio Braicovich
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