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Home » Attualità » La pergotenda non richiede rilascio del permesso di costruire

La pergotenda non richiede rilascio del permesso di costruire

11 Marzo 2023
in Attualità, Mercato, Pergotende, Sentenze, Tende
Tempo di lettura:4 minuti
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La pergotenda non richiede rilascio del permesso di costruire
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In una recente sentenza il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana afferma che la realizzazione di una pergotenda non richiede il rilascio del permesso di costruire. Opportunamente i giudici formulano la definizione della pergotenda e fissano le caratteristiche tecniche che essa deve possedere per rientrare all’interno delle regole dell’edilizia libera perché essa “non è un’opera edilizia qualificabile alla stregua della nuova costruzione”.

Negli ultimi vent’anni la pergotenda è stata oggetto di feroci ed estenuanti liti giudiziarie tra cittadini e amministrazioni comunali. Liti che si sono spesso trascinate fino all’istanza suprema della giustizia amministrativa del Consiglio di Stato. Proprio sul sito del Consiglio di Stato è stata pubblicata una sentenza, clicca qui, che pone una pietra tombale su decenni di contese. La pronuncia, che potrebbe essere definita storica, porta il numero 00573/2022.

Ad emettere la sentenza nel dicembre scorso, è stato il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, a sessioni riunite, con presidente Gabriele Carlotti ed estensore Paola La Ganga. Il caso di specie riguarda un ristoratore di Piazza Armerina che aveva  fatto realizzare ‘in edilizia libera’ una struttura coperta da una tenda che aveva definito pergotenda per meglio sfruttare le potenzialità del locale. Il Comune aveva contestato la realizzazione negando che si trattasse di opera di edilizia libera.

Le caratteristiche di una pergotenda

Il succo della questione oggetto di lite consiste nell’inquadramento giuridico del manufatto in questione, definito dal ricorrente “pergotenda”, quindi tra quelle rientranti nella categoria dell’attività di edilizia libera. Secondo la tesi del Comune il manufatto era tra le opere che richiedono il previo rilascio del permesso di costruire. Così, nella delibera il Consiglio di Giustizia Amministrativa fissa anzitutto le caratteristiche della pergotenda.

La struttura della pergotenda

Deve essere una struttura destinata a rendere più vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini), installabile al fine di soddisfare esigenze non precarie. Essa, dunque, non si connota per la temporaneità della sua utilizzazione, piuttosto per costituire un elemento di migliore fruizione dello spazio esterno, stabile e duraturo.

Il manufatto

L’aspetto principale è che deve essere costituita, da una tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa. La conseguenza è che la struttura di supporto deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda, mediante elementi leggeri di sezione esigua, eventualmente imbullonati al suolo e facilmente disancorabili.

La tenda di una pergotenda

Deve essere realizzata in un materiale retrattile, con la conseguenza che la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza.

L’elemento di copertura e chiusura

Deve essere costituito da una tenda di un materiale, privo di quelle caratteristiche di consistenza e di rilevanza che possano connotarlo in termini di componenti edilizie di copertura o di tamponatura di una costruzione.

L’aspetto giuridico

Sotto il profilo giuridico, l’installazione di una pergotenda – tenuto conto della sua consistenza, delle caratteristiche costruttive e della suindicata funzione caratterizzante – non è un’opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo.

La definizione di pergotenda

A pagina sette della delibera i giudici amministrativi fissano la definizione. Scrivono:

In pratica la «pergotenda consiste tipicamente in una struttura leggera, diretta precipuamente a soddisfare esigenze che, seppure non precarie, risultano funzionali (solo) a una migliore vivibilità degli spazi esterni di un’unità già esistente, tipo terrazzi e/o giardini, poiché essenzialmente finalizzate ad attuare una protezione dal sole e dagli agenti atmosferici»

Conclusione della vicenda

Quello che scrive il Consiglio di Giustizia Amministrativa è di fatto un manuale pratico per la realizzazione delle pergotende. Attenersi a queste preziose indicazioni eviterà di entrare in antipatiche ed estenuanti liti con le amministrazioni comunali. Il lettore si domanderà a questo punto come sia finita la querelle tra il ristoratore il Comune. Male, anche perché aveva fatto realizzare una struttura in carpenteria pesante che in pianta misurava 17 x 10,4 metri. Non proprio piccolina. Per di più il ristoratore l’aveva dotata di impianti di illuminazione e riscaldamento autonomo. Un manufatto di non facile rimozione e per niente riconducibile “al novero degli interventi di edilizia tout court libera (ossia senza oneri di previa comunicazione dell’installazione all’autorità comunale”.

Una raccomandazione finale: edilizia libera non significa edilizia liberata. Ci sono delle precise regole da rispettare, come vedremo.

Ennio Braicovich

Immagine: courtesy by Tendatech

Tags: Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
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