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Home » Attualità » Pergotende, arredi o opere strutturali?

Pergotende, arredi o opere strutturali?

21 Marzo 2023
in Attualità, Costruzioni, Pergole, Pergotende, Sismoresistenza, Strutture, Tende
Tempo di lettura:6 minuti
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Pergotende, arredi o opere strutturali?
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Continua il nostro viaggio nel mondo delle pergotende. Dopo gli articoli su due recenti sentenze dei giudizi amministrativi che hanno pienamente confermato che le pergotende sono lavori di edilizia libera, iniziamo ad affrontare il discorso della sicurezza sismica che riguarda gran parte della penisola. Qui interviene l’ing. Alessandro Ruperto, consulente di imprese installatrici di pergotende. L’articolo nasce dalla relazione dell’Autore al recente Convegno Assites a metà novembre a Bologna.

La domanda posta nel titolo di questo articolo  – Pergotende, arredi o opera strutturale? – non è un divertissement per addetti ai lavori. Dietro il quesito ci possono essere precise responsabilità civili e penali. Affrontiamo il tema non tanto dal punto di vista della liceità urbanistica della pergotenda quanto dei suoi aspetti di sicurezza.

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La pergotenda non richiede rilascio del permesso di costruire

Ancora una sentenza su una pergotenda

Edilizia libera. Quali interventi e quali regole

Pergotende in edilizia libera

ing. Alessandro Ruperto

Per quanto riguarda la liceità urbanistica il riferimento è il Glossario di Edilizia libera, vedi qui.

Il Glossario individua tra le principali opere di edilizia libera, riconducibili all’art. 6, comma 1, lett. e-quinquies):

Art. 6 (L) – Attività edilizia libera

Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di  Gazebo, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo, Tenda, Tenda a Pergola, Pergotenda, Copertura leggera di arredo

e tra le opere riconducibili all’art. 6, comma 1, lett. e-bis):

gazebo; stand fieristici; tensostrutture, pressostrutture e assimilabili.

La sicurezza delle pergotende

Le strutture ombreggianti hanno caratteristiche dimensionali e di peso sempre più performanti e pertanto sottoposte all’azione del vento possono liberarsi dai vincoli e volare. E proprio per questo da elemento di arredo ombreggiante possono diventare elemento di pericolo. Se l’arredo genera un danno questo innesca un contenzioso tra il proprietario della struttura e chi ha subito l’evento. Di conseguenza ne risponde l’installatore nel caso dovesse essere valutata la negligenza anche se il montaggio è stato eseguito con il rispetto della normativa cogente.

Pergotende oltre le dimensioni imposte

In zone considerate sismiche la pergotenda che supera standard dimensionali imposti, come quella qui sopra, è considerata una costruzione. E’ quindi soggetta a diversi articoli del DPR 380, Testo Unico dell’Edilizia:

-Art. 93 “Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche”

“Nelle zone sismiche di cui all’art. 83” (Opere disciplinate e gradi di sismicità) “chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico;

-Dispositivo dell’art. 94 T.U. 81/08 s.m.i.

“Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione”.

Pergotenda in via di installazione

I responsabili delle costruzioni in zona sismica

Ai sensi dell’art. 95 “Sanzioni penali” del d.P.R. 380/2001 “Testo Unico dell’edilizia” i soggetti potenzialmente responsabili delle violazioni penali per costruzioni in zona sismica sono:

-il proprietario del fabbricato o del terreno oggetto di intervento in abuso;

-il committente;

-il direttore lavori,

-l’impresa affidataria e la ditta esecutrice.

L’Autorizzazione sismica è di competenza regionale

Gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, ai sensi dell’art. 94 bis, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 156/2019, sono:

-gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo della pubblica incolumità.

Ogni ente regionale ha un regolamento sismico nel quale vengono identificate le opere e gli standard dimensionali tali da non richiedere autorizzazione sismica…

Regione Emilia-Romagna 

La Regione considera quali opere prive di rilevanza per la pubblica incolumità (IPRIPI), due tipologie di strutture:

a) le “Strutture di sostegno leggere, per coperture e tamponamenti per teli, di altezza media ≤ 3 m, aventi superficie coperta ≤ 20 mq. (L0)”

b) le “Strutture di sostegno leggere, per coperture e tamponamenti per teli, di altezza media ≤ 4 m, aventi superficie coperta ≤ 30 mq. (L1

Regione Lombardia

La Regione considera quali interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità:

-Strutture di sostegno, per coperture e tamponamenti con teli, di altezza media ≤ 4 m, aventi superficie coperta ≤ 30 m2 ;

-Pergolati di altezza media ≤ 3 m e superficie ≤ 30 m2 , realizzati con strutture aventi peso proprio (G1) ≤ 0,25 kN/m2 ;

Regione Lazio

In questa regione sono considerati Interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità:

y) pergolati con struttura in legno o acciaio, aventi superficie inferiore od uguale a 20 metri quadrati;

o)   chiusure con infissi di porticati e logge;

Installazione di una pergotenda

Pergotende nelle aree sismiche

E’ bene riflettere anzitutto sul fatto che nel caso delle aree sismiche la violazione delle norme è di natura penale.

Per ottenere l’autorizzazione sismica occorre eseguire delle azioni corrette quali:

1-la struttura della pergotenda deve essere idonea già in fase di preventivazione per evitare che la modifica di quanto previsto determini un incremento di prezzo non sempre ben accetto dal cliente.

2-la struttura principale è costituita da travi e pilastri.

3-l’ancoraggio deve avvenire su porzioni della struttura principale.

4-gli ancoraggi della pergotenda devono scaricare sulla struttura principale.

5-verificare i punti di ancoraggio anche con prova di pull out.

6-utilizzare tasselli e resine idonei e adeguatamente dimensionati.

7-evitare installazione di pilastri in falso ovvero al centro del solaio.

8-l’impresa deve essere registrata nell’albo delle imprese per opere strutturali con relativo codice Ateco.

Nel prossimo intervento entreremo nei dettagli delle opere di sicurezza da attuare per rinforzare la sismoresistenza.

(continua)

Ing. Alessandro Ruperto, Studio di Ingegneria Civile

Foto: realizzazioni di Tendatech

Tags: Alessandro RupertoAssites
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