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Home » Attualità » Decreto Bollette: è legge. Occhio alle bollette gas e luce del 2023

Decreto Bollette: è legge. Occhio alle bollette gas e luce del 2023

5 Giugno 2023
in Attualità, Aziende, Gestione
Tempo di lettura:2 minuti
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Decreto Bollette: è legge. Occhio alle bollette gas e luce del 2023
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Anche se le vostre aziende non sono energivore e gasivore, il Decreto Bollette prevede degli interessanti crediti di imposta per il secondo trimestre di quest’anno. Vediamo i contenuti del provvedimento

Abbiamo scritto recentemente qui del Decreto Bollette, diventato legge definitiva con la pubblicazione in  Gazzetta Ufficiale del 29 maggio. Era  a proposito dell’accumulo tra bonus fiscali e contributi regionali, ora possibile. Il che può rappresentare un efficace stimolo all’acquisto dei serramenti in luogo di sconto in fattura e cessione dei crediti. Ma il DL n. 34/2023 detto comunemente Decreto bollette prevede altri vantaggi per le aziende per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Cosa prevede il decreto bollette

Stiamo parlando dell’Articolo 4, commi da 1 a 10 (Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale)

L’articolo 4 riconosce, abbassandone le percentuali, anche nel secondo trimestre 2023 alcuni crediti di imposta già concessi nel 2022 dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115, n. 144 e n. 176 del 2022 e, per il primo trimestre 2023, dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 2-9) per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese.

I crediti di imposta specifici per:

– le imprese energivore. Viene concesso nella misura del 20% (in luogo del 45%) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di secondo trimestre 2023;

– per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore. Il credito viene attribuito in misura pari al 10% (in luogo del 35 per cento) della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023;

-imprese gasivore. Il credito di imposta è concesso in misura pari al 20% per cento (in luogo del 45%) della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

-per l’acquisto di gas naturale per imprese non gasivore. Il credito è pari al 20% (in luogo del 45%) della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico.

Le disposizioni regolano le modalità di fruizione dei crediti d’imposta e il regime di cedibilità. Tra l’altro fissano al 31 dicembre 2023 i termini per il relativo utilizzo e la relativa cessione.

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