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Home » Attualità » VePa e pergotenda. OK del TAR che condanna il Comune

VePa e pergotenda. OK del TAR che condanna il Comune

24 Ottobre 2023
in Attualità, Vepa, Verande, Vetrate panoramiche
Tempo di lettura:3 minuti
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Con sentenza n. 256/2023 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna condanna il Comune di Piacenza che aveva emesso un doppio ordine di demolizione di VePa e pergotenda. L’amministrazione comunale aveva ravvisato nel manufatto una veranda che determinava un aumento della volumetria abitativa e la modifica della sagoma dell’edificio. Così non è, sentenzia il TAR e il Comune di Piacenza ha la peggio.

VePA e pergotenda fanno litigare duramente una cittadina di Piacenza e la locale amministrazione comunale che emette due ordini di demolizione del manufatto che considera una veranda. Un manufatto che crea, a dire del Comune, un aumento di volumetria e la modifica della sagoma dell’edificio e quindi sarebbe stata soggetta a permesso di costruire. La causa finisce al TAR che rigetta in prima istanza il ricorso della cittadina che non demorde e ricorre al Consiglio di Stato.

VePa e pergotenda in Consiglio di Stato

A gennaio l’organo supremo della magistratura amministrativa decide di rinviare la causa al TAR “dovendosi approfondire le caratteristiche della “pergotenda” e la refluenza sulla vicenda della sopravvenuta disciplina relativa all’installazione di vetrate panoramiche“. Il riferimento esplicito è all’articolo 33-quater del Decreto Aiuti-bis entrato in vigore il 22 settembre 2022 che ‘liberalizzava’ le VePa rendendole interventi di edilizia libera. Come noto, tale articolo è stato inserito nel Testo unico dell’edilizia Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

La condanna del Comune

Alla fine della lunga vicenda il TAR dell’Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, riesamina la vicenda e accoglie pienamente la tesi della cittadina. Così condanna il Comune di PIacenza:

“per violazione nonché falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli articoli 3, 6, 10, 33 e 34 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e s.m.i. Violazione nonché falsa ed erronea interpretazione ed applicazione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 marzo 2018, in particolare delle voci nn. 50 e 51 dell’allegato Glossario-edilizia libera. Violazione nonché falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 7 della legge regionale Emilia Romagna n. 15 del 2013. 6 Violazione nonché falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 13 e 14 della Legge regionale Emilia Romagna n. 23 del 2004 Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche.”

Il TAR salva VePa e pergotenda

La VePa sotto pergotenda è salva ed è pure salva la pergotenda. La caparbia signora, a cui va tutta la nostra ammirazione, potrà godersi finalmente il suo terrazzo al quinto piano di un immobile di Piacenza. Sarà protetta da sole e pioggia dalla pergotenda e sarà ben protetta dai colpi di vento e dalle intemperie dalla VePa che potrà aprire e chiudere a piacere a seconda delle sue convenienze.

La sentenza

Abbiamo riassunto in breve una lunga tormentata vicenda che non è rara in Italia laddove si contrappongono amministrazioni burosaure e non sempre bene informate degli sviluppi legislativi, come nel caso di specie, e cittadini che vorrebbero approfittare al meglio di terrazzi, balconi, loggiati ed atrii. Alleghiamo a fine pagina la sentenza n. 256/2023. Chi avrà la pazienza di leggersela coglierà i punti di vista delle due parti ma anche gli sviluppi del pensiero della magistratura in merito a pergotende e VePa.

Ennio Braicovich

Foto in alto: doc. Assvepa

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Qui tutti gli articoli sulle VePa

TAR-ER-Parma-256-2023Download
Tags: Consiglio di statoTAR
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