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Home » Attualità » Sentenza del TAR su VePa e pergotenda. Assvepa commenta

Sentenza del TAR su VePa e pergotenda. Assvepa commenta

25 Ottobre 2023
in Attualità, Vepa, Vetrate panoramiche
Tempo di lettura:3 minuti
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Ospitiamo volentieri l’intervento del presidente di Assvepa, l’associazione delle vetrate panoramiche, che ci offre un commento sulla sentenza del TAR di Emilia Romagna su VePa e pergotenda che ha portato alla condanna del Comune di Piacenza per plurime violazioni di legge

La recente sentenza del TAR su VePa e pergotenda, che ha portato alla condanna del Comune di Piacenza sta suscitando un vivo interesse tra gli operatori dell’edilizia, del serramento e del vetro. La condanna dell’amministrazione comunale, che aveva ordinato per ben 2 volte la demolizione di due manufatti, è per plurime violazioni di articoli di leggi nazionali e locali, e loro falsa ed erronea interpretazione e applicazione. In merito riceviamo il commento dell’arch. Vito Chirenti, presidente di Assvepa, l’associazione di settore, e volentieri lo pubblichiamo qui di seguito.(EB)


La recente sentenza del TAR Emilia Romagna (256/2023), vedi qui, ha acclarato che le VePa possono essere installate anche sotto strutture precarie esterne all’abitazione (in questo caso, una pergotenda). Purché, naturalmente, tali strutture siano autorizzate (laddove occorre il permesso) e non si modifichi la destinazione d’uso assentita dello spazio che vanno a proteggere.

La sentenza del TAR

Il TAR dell’Emilia Romagna ha condannato il Comune di Piacenza per:

“violazione nonché falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli articoli 3, 6, 10, 33 e 34 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e s.m.i. Violazione nonché falsa ed erronea interpretazione ed applicazione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 marzo 2018, in particolare delle voci nn. 50 e 51 dell’allegato Glossario-edilizia libera. Violazione nonché falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 7 della legge regionale Emilia Romagna n. 15 del 2013. 6 Violazione nonché falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 13 e 14 della Legge regionale Emilia Romagna n. 23 del 2004; Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche.”

Amministrazioni e magistrati in ritardo

Questo a riconferma di quello che abbiamo più volte sostenuto: quando gli Amministratori locali dimostrano incompetenza e superficialità, creano contenziosi inutili e dannosi. Che fanno perdere prezioso tempo ai cittadini e denaro a noi contribuenti. Denaro che potrebbe essere speso in modo proficuo, invece di sprecarlo in lungaggini burocratiche e sostenendo tesi prive di fondamento e di buon senso.

Anche per porre fine a questo spettacolo poco decoroso di confusione giuridica autolesiva, e per mettere un freno agli abusi di potere delle Amministrazioni locali, sono dovuti intervenire i nostri legislatori con un’apposita legge sulle VePa. Confidando nel buon senso degli italiani. E sbagliando. Perché alcuni magistrati, fagocitati dalle circonvoluzioni codicistiche-giurisprudenziali, dimenticano che a volte si può anche usarlo, il buon senso.

VePA, sistemi intelligenti

Capirebbero che le Leggi sono sempre a favore degli interessi nazionali e collettivi. Mai il contrario. E capirebbero che la norma sulle VePa è stata proposta e trasformata in un Decreto Legge (142/2022) semplicemente per facilitare e incoraggiare l’utilizzo di questi funzionali “sistemi intelligenti”, così definiti da famosi architetti, urbanisti e progettisti internazionali che li hanno utilizzati in grandi progetti di riqualificazione e rigenerazione residenziale e urbana. Con straordinari risultati estetici, edili, architettonici, urbani, sociali, ambientali, economici.

Con le VePa niente aumento di volumetria

La norma è semplice. L’art. 33-quater individua un sistema: le VePa. Che, a differenza di infissi e serramenti, ha tutte quelle caratteristiche necessarie a non determinare ulteriore volumetria. Indipendentemente dalla tipologia di struttura o vano – esterni alla casa – che vanno a completare e proteggere. Proprio per questo motivo le VePa sono state inserite nell’elenco dei manufatti che possono essere installati in EDILIZIA LIBERA ai sensi dell’art. 6 comma b bis del DPR 380/2001 (Testo unico Edilizia) – Attività edilizia libera (L).

Vito Chirenti, Assvepa

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Tags: AssvepaTARVito Chirenti
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