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Home » Attualità » IVA per serramenti da bonus barriere: 4%, 10%, 22% o mista?

IVA per serramenti da bonus barriere: 4%, 10%, 22% o mista?

23 Febbraio 2024
in Attualità, Barriere architettoniche, Bonus 75%, IVA, Serramenti
Tempo di lettura:4 minuti
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L’IVA per la fornitura e posa dei serramenti è notoriamente argomento complesso non fosse altro perché le possibili soluzioni applicative sono ben quattro. Per il bonus barriere architettoniche, lo scorso anno, abbiamo visto una diffusa applicazione dell’IVA al 4%. Aliquota certamente attraente e conveniente per i clienti. Ma, rispondendo ad un interpello l’Agenzia delle entrate dice no, così non si fa. Ne hanno parlato ieri sera in una seguita live sui social Paolo e Leonardo Ambrosi dell’omonima Accademia che hanno fornito un utile suggerimento a chi avesse applicato l’Iva errata.

Un interpello all’Agenzia delle entrate per comprendere quale sia l’aliquota IVA da applicare nel caso di fornitura e posa di serramenti destinati a superare le barriere architettoniche. Serramenti corrispondenti ai requisiti del DM 236/1989 per la cui spesa si sarebbe chiesto il bonus 75%. È questa la domanda di un contribuente rivolta all’Agenzia delle entrate della Valle d’Aosta. Del caso hanno parlato lungamente ieri sera in una live sui social Paolo e Leonardo Ambrosi dell’omonima Accademia.

I serramenti ex DM 236/1989

Il contribuente valdostano riteneva che il contratto di fornitura e posa dei serramenti fosse un contratto d’appalto e quindi di poter usufruire di un’IVA al 4%.  Il dubbio del committente era più che legittimo perché la scorsa primavera una frazione piuttosto consistente di rivenditori di infissi ha iniziato ad applicare l’IVA al 4% in quanto spinta a credere che la fornitura e posa di serramenti per il bonus barriere fosse soggetta a un contratto d’appalto. Un contratto soggetto all’aliquota più bassa. Certamente l’IVA al 4 è più attraente di un’IVA al 10 o al 22% ma ciò pone chi la applica in una posizione di irregolarità fiscale oltre che di concorrenza sleale. Come vedremo.

L’interpello sull’IVA

Il caso specifico riguardava la fornitura e posa di serramenti per un appartamento situato in un condominio di 12 unità residenziali. L’interpello viene rivolto all’Agenzia della Valle d’Aosta che si rende conto che il problema è più generale e demanda tutto alla sede centrale di Roma. Scrive AdE Valle d’Aosta: “atteso che la problematica prospettata verte su una questione di carattere generale, riferita ad una fattispecie ben precisa che presenta situazioni di incertezza, è stato richiesto l’intervento della Divisione Contribuenti di Roma”.

Roma chiede precisazioni

Dopo qualche settimana, il contribuente si sente richiedere dalla sede centrale dell’Agenzia di produrre dei documenti integrativi “ai fini del corretto inquadramento della questione prospettata e per la compiutezza della risposta”.  Nello specifico: copia del contratto con il fornitore, copia del progetto di ristrutturazione ove presente, capitolato tecnico e relativi allegati ove sussistenti. Infine, occorre chiarire se “se l’assuntore dei lavori sia il fabbricante o colui che fa abituale commercio dei beni che si intende installare…”. Roma viene accontentata.

L’Agenzia risponde sull’IVA

La risposta dell’Agenzia, che abbiamo potuto visionare integralmente, non si è fatta attendere. Essa ribadisce, come da “documenti di prassi”, che la fornitura e posa di serramenti ancorché rispondenti al DM 236/1989 rientra tra i contratti di compravendita e non tra i contratti di appalto. Ne consegue che l’IVA da applicare è quella del 10% in quanto si tratta di “beni significativi”. Ergo, IVA mista come previsto dal regime dei beni significativi.

Iva sbagliata: autodenunciatevi!

Della risposta ad interpello hanno parlato lungamente ieri sera in una seguita live sui social Paolo e Leonardo Ambrosi dell’omonima Accademia e che potete rivedere cliccando qui. Entrambi hanno suggerito a chi avesse applicato l’IVA al 4% di autodenunciarsi subito per l’errore commesso. E’ la soluzione meno costosa e più conveniente, ha sottolineato Leonardo Ambrosi. La risposta dell’AdE contiene anche delle utili indicazioni per il problema dell’atto notorio ex DL 212 che attesta l’inizio lavori di serramenti per il bonus 75%. Il quale, attenzione, non termina con il 30 dicembre scorso. Ma di questo ci occuperemo in una prossima news. La stessa Accademia mette a disposizione i quattro documenti dell’interpello al prezzo di 130+IVA. Saranno utili ai produttori e ai rivenditori di serramenti e ai loro commercialisti. Con un briciolo di ironia, ha detto Paolo Ambrosi, i documenti saranno utili anche ai consulenti che lo scorso anno hanno consigliato l’IVA al 4%.

(continua)

Ennio Braicovich

Tags: Accademia AmbrosiPartnerAgenzia delle entrate
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