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Home » Attualità » Atto notorio per attestare la data di inizio lavori serramenti

Atto notorio per attestare la data di inizio lavori serramenti

13 Marzo 2024
in Atto notorio, Attualità, Barriere architettoniche, Bonus 75%
Tempo di lettura:3 minuti
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In una risposta ad interpello l’Agenzia delle Entrate dell’Emilia Romagna conferma che, nel caso di interventi in edilizia libera di sostituzione serramenti, contribuente e serramentista possono dichiarare mediante atto notorio la data inizio lavori.

Qualche giorno fa, vedi news, avevamo dato della risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate dell’Emila Romagna a una contribuente che voleva indicazioni precise su come stabilire la data inizio lavori nel caso di fornitura e posa di serramenti in edilizia libera. La richiesta era importante per la contribuente perché riteneva di potersi avvalere delle condizioni più vantaggiose per il bonus 75%­ prima dell’arrivo del DL 212 entrato in vigore il 30 dicembre 2023, vedi news. Una data che fa da spartiacque tra prima e dopo il DL 212. Lavori eseguiti prima significa non solo potersi avvalere del bonus 75% per i serramenti ma anche delle interessanti opzioni sconto in fattura/cessione dei crediti.

Atto notorio per la data inizio lavori

Della risposta ad interpello hanno dato conto ieri sera in una live sui social Paolo e Leonardo Ambrosi della omonima Accademia che potete ancora cogliere qui. Due i quesiti posti dalla interpellante. Il primo è se la data inizio lavori per serramenti in edilizia possa essere comprovata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal committente e dal fornitore. Positiva la risposta dell’AdE che scrive:  “per gli interventi in edilizia libera è corretto attestare la data di inizio lavori mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa, sia dal committente che dal fornitore, ai sensi dell’articolo 47 Dpr 445/2000. Ciò in analogia con quanto previsto dall’art.2 comma 3 lett. b) DL 11/2023 (cosiddetto decreto ”blocca cessioni‘‘).

Data sopralluogo del fornitore?

Il secondo quesito è se, sempre per un intervento in edilizia libera di sostituzione infissi, il sopralluogo del fornitore possa essere considerato ”inizio lavori”, senza ulteriore precisazione. Qui l’AdE si arrende e dichiara candidamente “non può essere stabilito in questa sede quale sia nel caso specifico l’inizio lavori, e quale debba essere dunque il contenuto della dichiarazione di atto notorio” citata al precedente quesito. E, quindi, di fatto demanda il tutto alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio di entrambi i soggetti, il cliente e il serramentista.

Risposte positive

Commentando nella live Leonardo Ambrosi ha posto in luce la positività soprattutto della prima delle due risposte. Così il serramentista, che spesso prende accordi verbali e sigla le intese con una stretta di mano, sa che per lavori eseguiti prima del 30 novembre si apre la strada dell’atto notorio suo e del cliente con le condizioni più favorevoli che ne conseguono. Al pari di quello che è successo lo scorso anno con DL 11, come conferma l’AdE. La documentazione  comprende interpello, interpretazione e documenti relativi, è disponibile presso l’Accademia AmbrosiPartner al prezzo di 130,00€.

Ennio Braicovich

Tags: Accademia AmbrosiPartnerLeonardo AmbrosiPaolo Ambrosi
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