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Home » Attualità » Bonus dipendenti a 600€. Esteso alle utenze domestiche

Bonus dipendenti a 600€. Esteso alle utenze domestiche

8 Novembre 2022
in Attualità, Energia
Tempo di lettura:2 minuti
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È stato elevato da 258,23 a 600 euro il cosiddetto bonus dipendenti. Per tutto il 2022 tra i fringe benefit per i lavoratori dipendenti sono incluse anche le somme erogate per il pagamento delle utenze domestiche. Lo specifica la Circolare n. 35 dell’Agenzia delle Entrate.

Chi riguarda il bonus dipendenti

Novità per il bonus dipendenti che riguarda i titolari sia di redditi di lavoro dipendente che di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Come sempre il riferimento di legge è l’articolo 51, comma 3, del TUIR. Esso stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore se il valore complessivo degli stessi non supera euro 258,23.

Elevato ed ampliato il bonus dipendenti

La buona notizia per i lavoratori dipendenti e assimilati è che l’articolo 12 del decreto Aiuti-bis di metà settembre, quindi Governo Draghi, è intervenuto per fissare un nuovo limite massimo di esenzione e per ampliare le tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore. Ma solo per il 2022, in deroga al predetto articolo 51 del TUIR. Dal 2023 si ritorna al vecchio e più basso limite.

Così fino a fine dicembre di quest’anno, il limite massimo passa a 600 euro. Altra importante novità è che il bonus dipendenti ora include anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche. Ovvero i pagamenti del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. Un aiuto per combattere il caro energia che si è abbattuto sulle famiglie, oltre che sulle imprese.

Quali immobili riguarda

La Circolare spiega che per utenze domestiche si intendono quelle relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio. Vi rientrano, quindi, anche le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o del proprio coniuge e familiari.

Estensione del bonus dipendenti

Non risultano imponibili anche i beni e servizi ceduti al coniuge o ai familiari. Rientrano tra i fringe benefit anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.

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