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Home » Attualità » Cassonetti. Sono detraibili con il Bonus 75%?

Cassonetti. Sono detraibili con il Bonus 75%?

25 Luglio 2023
in Attualità, Barriere architettoniche, Bonus 75%, Cassonetti, Serramenti
Tempo di lettura:3 minuti
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Una delle tante domande che pongono i serramentisti nell’ambito dei lavori di superamento delle barriere architettoniche è se anche i cassonetti dei serramenti siano detraibili sotto il bonus 75%. Una FAQ dell’Accademia AmbrosiPartners fornisce una risposta al quesito appoggiandosi alla Circolare n. 36/E del 2007.

Cassonetti e bonus 75%

Alla frequente domanda dei serramentisti risponde una FAQ  dell’Accademia AmbrosiPartners reperibile nella Guida tecnica Bonus Barriere Architettoniche al 75%. La risposta si articola nella maniera seguente.

I cassonetti non sono certamente una barriera architettonica ma a nostro avviso possono fruire del bonus 75% in 2 casi:

  1. quando sono opera di completamento, nel caso di fornitura di avvolgibile motorizzato;
  2. quando sono strutturalmente integrati al serramento, nel caso in cui non viene fornita la tapparella motorizzata.

In questo secondo caso, riteniamo corretto fare riferimento alla Circolare AdE n. 36/E del 31 maggio 2007. In tal caso, prendendo in considerazione la detraibilità degli accessori connessi al serramento, seppur nel contesto dell’Ecobonus, la Circolare n. 36/E chiarisce al punto 3.2.  Interventi su strutture opache e su infissi (articolo 1,  comma 345):

“Gli infissi sono comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore (ad esempio, scuri o persiane) o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto come, ad esempio, i cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso”

Riteniamo che il caso “strutturalmente integrati” riguardi i cassonetti anche nel caso di detrazione per Bonus Barriere Architettoniche.

Causali ai fini dell’IVA

Nel caso in cui possano essere utilizzate entrambe le causali quale risulta essere la più conveniente tra la a) e la b)?

Così risponde l’AmbrosiPartners: ai fini della detrazione non vi è differenza. Tuttavia, ai fini dell’aliquota Iva, le cose stanno in modo diverso. Quando abbiamo le tapparelle motorizzate, potremmo decidere se considerare il cassonetto come “opera di completamento” oppure “strutturalmente integrato nell’infisso”.

IVA agevolata

Riteniamo sia più conveniente considerarlo come “opera di completamento” in quanto sconterebbe l’IVA agevolata al 10% come per gli accessori piuttosto che l’IVA mista come il serramento del quale sarebbe un componente strutturale. I cassonetti sono quindi detraibili con il bonus barriere architettoniche quando sono correttamente descritti in fattura. Così, Il caso di sostituzione del cassonetto insieme alle tapparelle motorizzate in fattura, andrà descritto nel seguente modo: “Cassonetto come opera di completamento all’intervento conforme al DM 236/89”.

In alto: Il cassonetto Bora Evo 24 Kömmerling

Nell’ambito dei lavori per il superamento delle barriere architettoniche ti possono interessare anche i seguenti argomenti:

Luce netta di passaggio per il bonus 75%: come misurarla?

Altezza maniglia delle portefinestre: quale misura per il bonus75%?

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