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Home » Attualità » Dichiarazione sostitutiva per i serramenti per tutelare lo sconto

Dichiarazione sostitutiva per i serramenti per tutelare lo sconto

22 Febbraio 2023
in Attualità, Cessione dei crediti, Sconto in fattura, Serramenti
Tempo di lettura:4 minuti
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Dichiarazione sostitutiva per i serramenti per tutelare lo sconto
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Come i serramentisti e i rivenditori di porte e finestre, pur rispettando il decreto-legge 11/2023, salvaguardano gli interessi dei propri clienti a cui avevano promesso sconto in fattura e cessione dei crediti, come la legge consentiva prima del 17 febbraio. La soluzione è la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. L’eccezione degli interventi in edilizia libera come i serramenti, le pompe di calore e i pannelli fotovoltaici, ma solo per lavori prima del 17 febbraio.

Una dichiarazione sostitutiva per gli interventi di sostituzione di serramenti prima del 17 febbraio. E’ questa la soluzione che molti serramentisti e altri operatori dell’edilizia, come gli impiantisti, stanno adottando per proteggere i propri clienti dall’arrivo del decreto-legge 11/2023. È una soluzione adottata nel pieno rispetto di questo decreto e di altre leggi. Del resto, lo prevede l’articolo 2 del dl 11/2023, vedi Gazzetta Ufficiale.

Come noto a tutti, dal 17 febbraio 2023, il Governo ha abrogato la cessione del credito e lo sconto in fattura come modalità alternative di fruizione di tutti i bonus fiscali in edilizia permettendo unicamente la tradizionale detrazione in fattura. Il che significa un periodo di 10 anni per i serramenti, le pompe di calore e i pannelli fotovoltaici. Un periodo che molti clienti giudicano troppo lungo preferendo lo sconto in fattura, nonostante i costi che questa soluzione prevede.

Dichiarazione sostitutiva per i serramenti

La possibilità dello sconto in fattura e della cessione dei crediti resta solo per gli interventi in corso per i quali, prima del 17 febbraio, il committente ha già presentato il titolo abilitativo oppure la dichiarazione sostitutiva ma solo nel caso di interventi in edilizia libera, come per l’appunto, i serramenti, vedi qui sotto, articolo 2, comma 3. Interventi che non sono soli poiché questo caso riguarda anche l’installazione di pannelli fotovoltaici e di pompe di calore sotto i 12 kW.

INIZIO LAVORI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Dentro il dl 11/2023

Come afferma il decreto-legge, il cliente rende la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi  dell’articolo  47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In essa egli indica la data di inizio  dei  lavori  e attesta “ la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti  in essere rientrano tra quelli  agevolabili,  pure  se  i  medesimi  non necessitano di alcun titolo abilitativo,  ai  sensi  della  normativa vigente”.

Inizio lavori

Al serramentista e al rivenditore restano i canonici 12 giorni dall’operazione di “vendita di un prodotto o prestazione di servizio” per emettere fattura, come prevede il D.L. Crescita n. 34/2019. A titolo di maggior tutela del loro operato sarà opportuno premunirsi di ogni prova documentale che attesta l’intervento e in modo particolare l’inizio lavori, come il rilievo misure e l’invio di ordine al frnitore. L’eccezione rappresentata dai lavori di sostituzione dei serramenti è ampiamente giustificata dal cosiddetto ‘tempo di attraversamento’ della commessa che inizia dal rilievo misure al collaudo finale degli infissi. Un tempo che può richiedere settimane e mesi interi trattandosi quasi sempre di interventi eseguiti su misura. Un altro vincolo è rappresentato dall’essere realmente lavori in edilizia libera. Ci sembra doveroso dare conto qui anche di un’altra interpretazione impostata alla prudenza. Quello che farebbe fede sulla data di inizio lavori è la data di fattura o del bonifico. Prudenza, quindi.

Ennio Braicovich

Foto. doc. Millone Serramenti

In merito al DL 11/2023 che blocca la cessione dei crediti fiscali e lo sconto in fattura abbiamo pubblicato in precedenza

Addio a sconto in fattura e cessione dei crediti!

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Tags: Dichiarazione sostitutivaDL 11/2023
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