La Conferenza unificata Stato-Regioni ha dato il via libera decreto ministeriale che aggiorna il DM Requisiti Minimi del 26 giugno 2015. Riguarda le nuove prestazioni dell’involucro edilizio, i ponti termici e i punti di ricarica dei veicoli elettrici. Ora il provvedimento è nelle mani delle Direzioni ministeriali. Entrerà in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Presto un nuovo DM requisiti minimi regolerà le prestazioni energetiche degli edifici. Sostituisce l’analogo DM che dal 26 giugno fissa le regole dell’efficienza energetica in edilizia per le nuove costruzioni, le riqualificazioni di vario livello e pure le sostituzioni dei serramenti e di facciate continue.
In arrivo il DM requisiti minimi
Dopo lunga attesa la Conferenza unificata Stato-Regioni ha dato il via libera decreto ministeriale che aggiorna il DM Requisiti Minimi del 26 giugno 2015 e recepisce la Direttiva (UE) 2018/844 sulla prestazione energetica nell’edilizia (del 2018!). Riguarda le nuove prestazioni dell’involucro edilizio, i ponti termici, favorisce le energie rinnovabili e i punti di ricarica dei veicoli elettrici. Oltre ad occuparsi del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, il DM disciplina pure i rischi connessi ai fenomeni sismici e la sicurezza antincendio.
Due allegati di peso
Il provvedimento di 57 pagine è completato da due allegati che fissa minuziosamente le nuove regole dell’efficienza energetica in edilizia.
– Allegato 1: Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici
Comprende due Appendici:
-A: Descrizione dell’Edificio di Riferimento e Parametri di Verifica
-B: Requisiti Specifici per Edifici Esistenti Soggetti a Ristrutturazioni Importanti di Secondo Livello o a Riqualificazione Energetica
– Allegato 2: Norme Tecniche di Riferimento per il Calcolo della Prestazione Energetica degli Edifici
Trasmittanza termica massima
Interesserà molto i lettori comprendere l’impatto su facciate continue e serramenti. L’ Appendice B (dell’Allegato 1) fissa i valori limite di trasmittanza termica massima (U) per le strutture opache (verticali, di copertura, di pavimento) e per le chiusure tecniche trasparenti/opache, in funzione della zona climatica, applicabili agli interventi di riqualificazione energetica. Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello, introduce il calcolo della trasmittanza termica comprensiva dei ponti termici e il suo confronto con un valore limite.
Entrata in vigore
Il decreto entrerà in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. In allegato la bozza del nuovo DM requisiti minimi