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Home » Attualità » Il Salva-Casa è legge. Il decreto-legge in Gazzetta Ufficiale

Il Salva-Casa è legge. Il decreto-legge in Gazzetta Ufficiale

30 Maggio 2024
in Abitazioni, Attualità, Edilizia, Edilizia libera, Leggi e Sentenze, Pergotende, Porte, Tende, Vepa
Tempo di lettura:4 minuti
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La Gazzetta Ufficiale di ieri 29 maggio pubblica il cosiddetto decreto-legge Salva-Casa. Il provvedimento contiene “disposizioni urgenti e puntuali per salvare le nostre case da una normativa rigida e frammentata fatta di procedure amministrative incerte che ostacolano la commerciabilità dei beni e precludono l’accesso a mutui, sovvenzioni e contributi”. Così lo presenta un documento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

E’ oramai legge il cosiddetto decreto-legge Salva-Casa, già anticipato qui. Il DECRETO-LEGGE 29 maggio 2024, n. 69 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica è stato pubblicato nella Gazzetta del 29 maggio. Lo puoi scaricare qui. Ora toccherà al Parlamento esaminarlo, discuterlo e quasi sicuramente approvarlo nella versione definitiva, di solito con modifiche, entro 60 giorni. Qui di seguito riportiamo la sintesi che ne offre il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il DL Salva-Casa

Il provvedimento contiene “disposizioni urgenti e puntuali per salvare le nostre case da una normativa rigida e frammentata fatta di procedure amministrative incerte che ostacolano la commerciabilità dei beni e precludono l’accesso a mutui, sovvenzioni e contributi”. Non si tratta di un condono in quanto il decreto interviene solo nelle casistiche di minore gravità.

In sintesi

Il DL Salva-Casa che consta di quattro soli articoli affronta tre argomenti:
-Interventi sulle minori difformità: edilizia libera, tolleranze costruttive, tolleranze esecutive e parziali difformità
-Stato legittimo dell’immobile
-Mutamento della destinazione d’uso

Gli interventi sulle minori difformità:

-le vetrate panoramiche amovibili (Vepa) anche per i porticati rientranti all’interno dell’edificio;
-le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, la cui struttura principale sia composta da tende, anche a pergola, addossate o annesse agli immobili, purché non determinino spazi stabilmente chiusi e non abbiano un impatto visivo e ingombro apparente disarmonici.

Tolleranze costruttive

Sono considerate tolleranze costruttive gli interventi, realizzati entro il 24 maggio 2024, entro il limite massimo del:
-2% per superficie utile superiore a 500 mq;
-3% per superficie utile compresa tra 300 e 500 mq;
-4% per superficie utile compresa tra 100 e 300 mq;
-5% per superficie utile inferiore a 100 mq.
NB: le tolleranze possono essere asseverate da un tecnico abilitato.

Interventi sulle minori difformità

Tolleranze esecutive. Per tolleranza esecutiva si intendono le irregolarità geometriche, le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, la diversa collocazione di impianti opere interne.
Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 sono incluse tra le tolleranze esecutive:
-il minor dimensionamento dell’edificio;

-la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;
-le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni;
-la difforme ubicazione delle aperture interne;
-la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria;
-gli errori progettuali corretti in cantiere;
-gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.
-e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.

L’accertamento di conformità

Finora l’accertamento di conformità poteva essere chiesto solo quando veniva dimostrata la cosiddetta ‘doppia conformità’. In altre parole, l’opera doveva essere conforme alla normativa edilizia e urbanistica vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione dell’istanza. Il decreto Salva-casa semplifica la normativa, richiedendo la doppia conformità solo nei casi più gravi.
Per le parziali difformità possono essere sanati gli interventi che all’epoca della realizzazione erano coerenti con le norme edilizie e che oggi sono conformi alle norme urbanistiche.

I tempi

Si supera il silenzio rigetto e si introduce il silenzio assenso: questo significa che se l’amministrazione non risponde, entro i termini di legge, l’istanza si considera accettata. I termini, in particolare sono:
-34 giorni: permesso in sanatoria;
-60 giorni: Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
A queste tempistiche si aggiungono 180 giorni per gli immobili soggetti a vincolo paesaggistico.

Stato legittimo dell’immobile

Il decreto legge Salva-Casa riduce gli oneri amministrativi per i cittadini: per dimostrare lo Stato legittimo sarà sufficiente presentare il titolo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio, anche in sanatoria. Ne deriva quindi le parziali difformità che saranno sanate contribuiranno a dimostrare lo stato legittimo di un immobile.

Mutamento di destinazione d’uso

Con il decreto legge Salva-Casa viene semplificato il cambio di destinazione d’uso di singole unità immobiliari, nel rispetto delle normative di settore e di eventuali specifiche condizioni comunali. All’interno della stessa categoria funzionale, il mutamento della destinazione d’uso sarà sempre ammesso. Tra le diverse categorie il mutamento della destinazione d’uso sarà limitatamente alle categorie residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale, all’interno delle zone: centro storico, residenziali consolidate, residenziali in espansione. Sono escluse dalle semplificazioni le unità immobiliari al primo piano fuori terra.

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