Il primo intervento di incentivo fiscale per il recupero del patrimonio edilizio, quello che oggi comunemente definiamo Bonus Ristrutturazioni o Bonus casa, risale alla legge n. 449/1997. Visto il successo e i risultati positivi il provvedimento è stato prorogato nel corso degli anni. Esso è stato reso stabile nel nostro ordinamento dal DL n. 201/2011 che ha inserito nel Testo unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) l’articolo 16 bis che tratta la materia. Altro intervento importante, nel 2007, è stato un provvedimento di incentivi fiscali per favorire lavori edilizi, quali la sostituzione dei vecchi serramenti, che aiutano a raggiungere obiettivi di risparmio energetico, riduzione delle emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti e di protezione climatica. Anche questo provvedimento è sempre stato prorogato nel tempo.
Nel 2020 è stato introdotto l’incentivo del Superbonus 110%. Esso prevede incentivi pari al 110% degli investimenti necessari per la riqualificazione energetica di una unità immobiliare o di un condominio che consentono almeno il doppio salto di classe energetica.
Negli ultimi anni sono state adottate altre facilitazioni per i consumatori quali la cessione del credito e lo sconto in fattura. Questi due meccanismi permettono al contribuente che esegue lavori di efficientamento energetico o di riqualificazione edilizia di poter cedere il proprio credito fiscale a banche e a istituzioni finanziarie o di ottenere dai propri fornitori uno sconto sulla fattura dei beni e/o servizi ottenuti in cambio della cessione del credito di imposta. I fornitori possono a loro volta cedere tale credito a banche o istituzioni finanziarie oppure portalo direttamente in detrazione.
Sì, ognuno può decidere liberamente in merito. Può quindi chiedere lo sconto in fattura oppure porre in detrazione il credito di imposta. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate nella Circolare n. 24E/2020
I casi possono essere diversi. Non conoscendo la sua situazione possiamo fare delle ipotesi. Anzitutto che il suo sia un edificio residenziale.
Se il fornitore fornisce i serramenti per manutenzione straordinaria e non li posa, la fattura è soggetta all’aliquota del 22%. Il posatore a sua volta fattura solo l’installazione e applica una aliquota del 10%.
Leggermente più complesso è il caso di fornitura e posa. Ai fini IVA la sostituzione degli infissi in edifici residenziali rientra nel caso dei cosiddetti beni significativi. Qui si applica l’IVA agevolata del 10% sugli infissi fino alla concorrenza del valore della manodopera. La parte eccedente va ivata al 22%.
Ad esempio: spesa per infissi 3000 + spesa per manodopera 2000. Su 4000 (=2000+2000) ho l’IVA al 10%. Sui restanti 1000 l’IVA è al 22%. In fattura il fornitore deve distinguere il valore del bene significativo e il restante corrispettivo
Il tema dell’IVA è affrontato a pag. 11 della Guida dell’Agenzia delle Entrate “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico”.
Lo può trovare all’interno del DECRETO 6 agosto 2020. Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus. E in particolare all’Allegato E Requisiti degli interventi di isolamento termico di cui riportiamo qui l’estratto relativo alla Tabella della trasmittanza termica dei serramenti.
L’Italia è stata suddivisa in sei zone climatiche, dalla A alla F. Per semplicità: la zona A ha le temperature invernali più calde, la zona F quelle più fredde. Ogni comune appartiene a una sola delle sei zona climatiche. Per sapere quale trasmittanza termica, ovvero il grado di isolamento termico, degli infissi dovrà accertarsi in quale zona climatica si trova l’edificio in cui andrà a sostituire i serramenti. Potrà rivolgersi all'ufficio tecnico comunale oppure, più comodamente, ricercare la zona climatica tramite internet.
E’ il Decreto 75/2022 del MITE-Ministero della Transizione Ecologica “Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici”. E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 marzo ed entrato in vigore il 15 aprile. Vedi qui la notizia. Clicca qui per scaricarlo.
Il Decreto ministeriale fissa i limiti massimi ai prezzi dei beni soggetti a detrazioni fiscali in edilizia. Riguarda gli incentivi fiscali del Bonus Ristrutturazione 8detto anche Bonus Casa, Ecobonus, Bonus Facciate (termico) e Superbonus 110%. I prezzi massimi applicabili per gli incentivi fiscali sono contenuti all’Allegato A del Decreto che sostituisce dal 15 aprile l’Allegato I del DM 6 agosto 2020 utilizzato finora per i prezzi massimi dei prodotti incentivabili.
Dal 15 aprile 2022 sono in vigore i prezzi contenuti all’Allegato A del Decreto ministeriale 75/2022. Qui sotto ne riportiamo un estratto che riguarda le chiusure trasparenti comprensive di infissi come i serramenti, le finestre, le chiusure oscuranti quali le persiane, gli scuri, le tapparelle.
No. La posa in opera è esclusa, come pure le spese professionali. Il Decreto Costi Massimi specifici contiene due righe finali di grande importanza:
I costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.
Lo si può fare unicamente accedendo al sito di Enea https://bonusfiscali.enea.it/
Questo sia per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica (Legge 296/2006) che danno diritto all’Ecobonus che per gli Interventi che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili (art. 16-bis DPR 917/86) che danno diritto al Bonus Casa.
Sì, Enea riconosce la ricezione della scheda descrittiva (detta anche la pratica) degli interventi che permettono di accedere alle detrazioni fiscali di Ecobonus e Bonus Casa. Lo fa inviando al contribuente una e-mail di conferma che va assolutamente conservata per poter usufruire la detrazione. Altrimenti il contribuente può stampare direttamente la scheda descrittiva dell’intervento. In testa alla scheda e in ogni pagina della scheda è riportato il codice CPID, assieme alla data di trasmissione. Il codice CPID, Codice Personale Identificativo, attesta che la trasmissione della pratica è andata a buon fine.
Lei potrà sempre e comunque accedere alla sua area personale del sito di Enea. Qui potrà consultare la scheda descrittiva dei suoi interventi, stamparla e stampare pure la ricevuta di trasmissione ad Enea della sua pratica. Idem per gli interventi da Ecobonus.
Risponde l’ ing. Dario Poletti, normatore e responsabile tecnico Anfit
No. Gli infissi sono proprietà individuale del singolo condomino e come tali non ci può essere obbligo di sostituzione.
Risponde l’ ing. Dario Poletti, normatore e responsabile tecnico Anfit
No, non è vero. E’ possibile rivolgersi a fornitori diversi.
Risponde l’ ing. Dario Poletti, normatore e responsabile tecnico Anfit
È sufficiente fare riferimento a una attestazione redatta dall’impresa per dimostrare la contemporaneità degli interventi trainanti e trainati.
Se le chiusure (tapparelle, scuri, persiane) sono installate assieme alle nuove finestre, si tratta di un intervento da considerare in maniera unitaria sotto l’aspetto delle spese detraibili. I limiti di spesa detraibile sono fissati dal DECRETO 14 febbraio 2022 “Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici”, DECRETO 14 febbraio 2022 “Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici”, Tabella A, entrato in vigore il 15 aprile 2022.
Se invece la sostituzione delle chiusure oscuranti e/o l’installazione delle schermature solari avvengono in maniera indipendente da quella dei serramenti, essi costituiscono interventi autonomi, sempre interventi trainanti nel quadro degli interventi per il Superbonus. Anche per essi il riferimento è costituito dal DECRETO 14 febbraio 2022 “Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici”, tabella A.
Vedere anche FAQ PREZZI MASSIMI ECOBONUS
Sì, in effetti è vero ma rispettando alcune condizioni. La prima è che l'edificio sia di tipo residenziale. L'altra condizione è che la sostituzione degli infissi esterni avvenga con modifica di materiale o tipologia di infisso, come ben scritto a pag. 3 della Guida Bonus Mobili dell'Agenzia delle Entrate, qui.