Seconda Parte dello Speciale sulla Marcatura CE dei serramenti curato dall’Istituto Giordano, dedicata agli obblighi di legge
Qui la prima Parte dello Speciale
Abbiamo visto nella prima Parte che la tabella ZA.1 della norma di prodotto UNI EN 14351-1 riporta una serie di caratteristiche prestazionali rilevanti, secondo il tipo di prodotto (finestre, porte, finestre da tetto).
Fra le caratteristiche della tabella, in particolare, è obbligatorio dichiarare quelle richiamate dalla legislazione vigente. Ad oggi esiste già tutta una serie di leggi e decreti (evidenziati nella tabella che troverete più avanti) che di fatto rende parte dei requisiti essenziali della normativa obbligatori. La dichiarazione di altri requisiti potrà comunque essere prescritta dalle competenti autorità, anche sulla base delle proposte degli organi tecnici dell’UNI, o prevista dai contratti di fornitura.
Caratteristiche e obblighi di legge
Le tre tabelle che seguono specificano nella prima colonna se per le Caratteristiche prestazionali secondo il tipo di prodotto esista un Obbligo di dichiarazione esistente secondo le disposizioni nazionali cogenti. Nella seconda colonna è precisato se vi è stata Introduzione di obbligo proposto dagli Organi Tecnici UNI (febbraio 2008). Nella terza colonna si specifica se sia prevista la Valutazione della prestazione (prove iniziali di tipo) da parte di un Organismo Notificato. Per alcune prestazioni sarà compito del Fabbricante valutare il livello prestazionale offerto dai propri prodotti, senza necessariamente rivolgersi ad un Ente Notificato.
Le tre tabelle riguardano, in successione, le caratteristiche di finestre, porte esterne pedonali e finestre da tetto.



c. Disposizioni nazionali
Qui di seguito sono riportati i riferimenti legislativi/motivazioni per la dichiarazione delle differenti caratteristiche prestazionali:
• DL 6 settembre 2005 n. 206 – Disposizioni relative ai singoli contratti
• DM 17 gennaio 2018 – Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»
• (DM 10 marzo 1998) / DM 3 settembre 2021 – Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro
• Decreto interministeriale 26 giugno 2015 (cd Decreto requisiti minimi)
• DM 2 aprile 1998 – Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi
• DLgs 19 agosto 2005 n. 192 – miglioramento della prestazione energetica degli edifici
• DLgs 29 dicembre 2006 n. 311 – rendimento energetico nell’edilizia
• DPCM 05/12/1997 – Requisiti acustici passivi degli edifici
• DLgs 9 aprile 2008, n. 81 – Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro
Obblighi di legge da non dimenticare
L’occasione è preziosa per rammentare due disposizioni di legge imprescindibili.
– ll DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 106 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione
Esso, in sostanza, introduce ammende e pene, anche carcere, per mancanza o errata marcatura CE.
-il Regolamento Prodotti da Costruzione n. 305/2011 in sigla CPR, il quale è diventato automaticamente legge italiana senza bisogno di recepimento. Da segnalare che il 18 dicembre 2024 è apparso sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) 2024/3110.
(continua)
a cura dell’Istituto Giordano
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