Un’altra sentenza a favore di una pergotenda+VePa, cioè di una pergotenda protetta lateralmente da pannelli vetrati scorrevoli, le vetrate panoramiche. Ci giunge dal Consiglio di Stato, la suprema giustizia amministrativa. Sintetizzando al massimo: i dehors di questo tipo sono strutture precarie, facilmente smontabili, che proteggono da sole e pioggia e che non si trasformano in ambienti chiusi e abitabili. Di fatto non c’è costruzione e quindi non c’è abuso edilizio. Pergotenda+Vepa sono edilizia libera, riafferma la sentenza.
A luglio è finito l’incubo dei due proprietari dell’ Osteria del Mercato Sas, ristorante sito ad Oleggio, nella campagna novarese. Nel 2019 avevano pensato bene di installare una pergotenda+Vepa. Ovvero una pergotenda protetta lateralmente da vetrate scorrevoli. Il fine era ovviamente il cosiddetto “miglior godimento dell’immobile”. Con la sentenza 7 luglio 2025 n. 5828, della Sezione II del Consiglio di Stato viene dato loro ragione e si condanna il Comune di Oleggio al pagamento delle spese processuali e alle spese accessorie. Perché, dopo l’ordine di smantellamento del Comune, la vicenda era approdata anche al TAR Piemonte che aveva dato ragione al comune novarese.
Scarica la sentenza 7 luglio 2025 n. 5828, Sez. II, Consiglio di Stato
Pergotenda+Vepa
Partendo dalla sentenza del Consiglio di Stato vediamo come era costituita la struttura partendo dalla perizia di parte, completamente ignorata dal TAR Piemonte. Il dehor è stato realizzato così:
-i pannelli hanno una esigua sezione di. 10 mm, di gran lunga inferiore rispetto allo spessore dei vetri usati per le finestre (28/30 mm), che li rende assimilabili, a tutti gli effetti, a un tendaggio;
– sono totalmente amovibili, in quanto privi di opere murarie ed assemblati tra loro in modo da rendere possibile lo smontaggio mediante la semplice operazione di estrazione dai binari in cui scorrono, senza alcuna demolizione;
– non sono termoisolanti, difettando dei requisiti richiesti dalla norma UNIEN 1435-1 (Trasmittanza termica U limite in zona climatica E 1,90 (W/mqk). Pannello di vetro installato 4.90 (W/mqk);
– tra un pannello e l’altro rimane uno spazio vuoto e, quindi, l’ambiente del dehor non è isolato;
– l’apposizione dei pannelli non ha modificato la superficie commerciale dell’esercizio pubblico che è rimasta inalterata.
In punta di diritto/2019
Il Consiglio di Stato annota a pag. 5 alcuni elementi che avrebbero già dovuto illuminare a suo tempo i giudici di primo grado. Ad esempio, nella sentenza della Sez. VI, 14.10.2019, n. 6979, del Consiglio di Stato, si evidenzia che l’apposizione, nella struttura di supporto, di una tenda retrattile, di pannelli laterali in vetro scorrevoli non muta la natura dell’opera determinando la creazione di uno spazio chiuso stabilmente configurato e quindi non genera nuovo volume o superficie”.
In punta di diritto/2022
Una più recente sentenza è entrata nel merito della legittimità di una struttura caratterizzata da una tenda retrattile e chiusure laterali con teli. In essa si chiariva che: “gli interventi di arredo di spazi aperti effettuati con materiali leggeri devono di norma (ossia ove non vi siano peculiari e specifiche previsioni vincolistiche o pianificatorie puntualmente ostative, nella specie insussistenti) essere considerati liberamente ammissibili, in quanto idonei a realizzare il miglior godimento dell’immobile senza incidere significativamente su di esso: ossia lasciandone inalterate le caratteristiche edilizie, progettuali, culturali, ambientali ed estetiche dell’edificio (tali ultimi caratteri rilevando, vada sé, solo a fronte dei pertinenti vincoli)” (sottolineature ed evidenziazioni aggiunte, Cons. Stato, Sez. II, 4.5.2022 n. 3488)”.
Perizia ignorata
Altro fatto non trascurabile che il TAR avrebbe ignorato la perizia di parte che descriveva in maniera precisa il bene. Il che avrebbe potuto portare a ben altra valutazione del manufatto. Di fatto il caso di specie è quindi riconducibile alla categoria degli interventi che possono essere eseguiti in assenza di un titolo abilitativo perché non comportano alcuna rilevante trasformazione dello stato dei luoghi.
“Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato”.
Pergotenda+Vepa è “edilizia libera”
Con un’ultima stoccata finale. La sentenza, si precisa, deve dare continuità all’orientamento anche recentemente espresso dal Consiglio di Stato Sez. VI, Sentenza, 27/1/2025, n. 607, secondo cui “Un’opera costituita da una struttura con copertura retrattile e chiusura laterale con vetrate scorrevoli, se mantiene la destinazione esterna dello spazio senza trasformarlo in un ambiente stanziale chiuso e stabile, deve qualificarsi come pergotenda. Tale qualificazione la colloca tra le opere di edilizia libera, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 380 del 2001 e del “Glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera” (D.M. 2 marzo 2018), non essendo quindi soggetta a titolo edilizio”.
Ennio Braicovich