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Home » Attualità » Pratica Enea. La Cassazione: non è obbligatoria per l’Ecobonus

Pratica Enea. La Cassazione: non è obbligatoria per l’Ecobonus

16 Maggio 2025
in Detrazioni, Ecobonus, Finestre, riqualificazione energetica, Risparmio energetico, Serramenti
Tempo di lettura:3 minuti
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Pratica Enea
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Due ordinanze, una dopo l’altra, della Suprema Corte di Cassazione stabiliscono che la mancata pratica Enea non fa decadere il diritto all’Ecobonus. La comunicazione degli interventi all’Enea ha finalità puramente statistiche per monitorare il risparmio effettivamente conseguito con i lavori di efficientamento energetico.

Hai dimenticato di inviare la pratica Enea per i tuoi lavori di efficientamento energetico? O l’hai inviata in ritardo?  O meglio, non vuoi fare la pratica Enea per le più svariate ragioni? Niente paura, da oggi in poi, due ordinanze della Corte suprema di Cassazione ti garantiscono comunque il diritto all’Ecobonus.  Si tratta delle ordinanze 12422 e 12426 del 2025, emesse appena qualche giorno fa. Tutto questo succede mentre gli operatori dell’edilizia, dell’impiantistica e dei serramenti attendono con ansia l’apertura del portale Enea, vedi qui, per l’inoltro delle comunicazioni dei lavori che danno diritto all’Ecobonus.

Mancata pratica Enea

E’ solo da notare che la Corte suprema di Cassazione, nell’ordinamento giudiziario della Repubblica Italiana, rappresenta l’organo di legittimità di ultima istanza. Essa, sintetizziamo al massimo, non entra nel merito dei fatti ma guarda solo se la legge è stata rispettata. Già lo scorso anno la Corte di Giustizia tributaria di Reggio Emilia, organo che dipende dal Ministero dell’Economia e finanze, aveva rilevato che non esiste una norma che preveda sanzioni nel caso di mancata pratica Enea per i lavori di efficientamento energetico, vedi news. Nel caso di specie, il contribuente aveva omesso di presentare all’Enea la comunicazione dei dati dell’intervento di efficientamento energetico entro i 90 giorni di prassi. Tuttavia, aveva iniziato comunque a porre in detrazione la relativa aliquota e l’Agenzia delle Entrate l’aveva pizzicato. ll ricorso era stato immediato.

La parola alla Cassazione

Con le due pronunce, emesse a raffica, la Corte ha voluto evidenziare che la legge che regola le detrazioni per le spese di riqualificazione energetica non prevede la decadenza del diritto all’Ecobonus legata alla mancata pratica Enea (o meglio comunicazione all’Enea). Semmai questa ha per fine il monitoraggio del risparmio energetico conseguito. Quindi, solo fini statistici. Basta guardare bene il Decreto interministeriale del 19/02/2007 – Min. Economia e Finanze

Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In particolare, leggendo l’articolo 4, Adempimenti, si scoprirà che non esiste nessuna sanzione per chi omette la comunicazione all’Enea. All’epoca al legislatore mancò il coraggio di scrivere che la mancata comunicazione all’Enea comportava la decadenza del diritto all’Ecobonus. Scrisse che i contribuenti erano “tenuti” a farla ma non “obbligati”!

Ed ora, che si fa?

Il nostro suggerimento prudenziale è di continuare a inviare la comunicazione all’Enea. Non vale la pena di imbarcarsi in una estenuante battaglia con l’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, il quadro giuridico che emerge è di grande confusione con l’Agenzia delle Entrate che dice una cosa e la Cassazione che dice il contrario. Ci vuole l’intervento del legislatore che chiarisca in maniera definitiva e senza ambiguità che cosa comporti la mancata comunicazione all’Enea ai fini dell’Ecobonus. O, quantomeno, ci vorrebbe un’interpretazione autentica dell’articolo 4 del citato DM e successive modificazioni. Peraltro, l’Italia, come gli altri Paesi dell’Unione europea, è obbligata a comunicare alla Commissione i dati del risparmio energetico ottenuti grazie ai bonus fiscali. Dati utili anche alla programmazione della politica energetica del Paese. ll lavoro di Enea in tal senso è davvero esemplare ed ammirevole.

EB

Tags: Corte di CassazioneEnea
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