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Home » Attualità » Relazione tecnica ex DM 236 e bonus 75%. Chi la redige?

Relazione tecnica ex DM 236 e bonus 75%. Chi la redige?

4 Settembre 2023
in Agevolazioni fiscali, Attualità, Barriere architettoniche, Bonus 75%, Serramentisti
Tempo di lettura:5 minuti
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Cambia lo scenario per la relazione tecnica da compilare per accedere al bonus 75%. La risposta dell’Agenzia delle entrate a uno specifico interpello di Unicmi non lascia dubbi. Nel caso di sostituzione di infissi esterni, porte interne e porte di ingresso nonché di motorizzazioni di oscuranti anche il produttore di infissi la può redigere. Oltre che un professionista abilitato.

Tra tutte le risposte ricevute dall’Agenzia delle entrate a specifici interpelli dell’associazione Unicmi, una di quelle che probabilmente ha più colpito è stata quella relativa alla relazione tecnica per il Bonus 75%. Riprendiamo domanda e risposta dall’articolo di qualche giorno fa L’Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti Unicmi sul Bonus 75%.

Relazione tecnica per il Bonus 75%

[domanda di Unicmi]: Quale sia la documentazione tecnica da predisporre per attestare il superamento delle barriere architettoniche presenti nella portafinestra e finestre esistenti oggetto di intervento (necessità di relazione tecnica da parte del fornitore, documentazione fotografica ante e post intervento, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, altro..?).

[risposta Agenzia delle Entrate]: Poiché lo scopo è quello di comprovare la sussistenza di precisi requisiti tecnici, il che presuppone il possesso di specifiche competenze in materia, il rispetto del DM 236/1989 non può risultare da una dichiarazione di atto notorio del contribuente; si ritiene necessaria una relazione tecnica del produttore degli infissi o di un professionista abilitato.

Documentazione da controllare e conservare per il Bonus 75%

La risposta dell’Agenzia delle entrate fa riferimento a quanto esplicitato nella recente Circolare 17/E che riassume così la documentazione da conservare per ottenere la generosa agevolazione:

– Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa e la

riconducibilità della stessa agli interventi agevolabili;

– Autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la

detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile;

– Dichiarazione dell’Amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli

obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal

condomino e la misura della detrazione. In assenza di amministratore, documentazione

inerente la spesa sostenuta;

– In mancanza del codice fiscale del condominio minimo (documentazione ordinariamente

richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione), autocertificazione che attesti la

natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte

del condominio;

– Documentazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento di cui al

decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Come redigere la Relazione tecnica?

In effetti la Circolare 17/E è molto vaga nella sua formulazione.  In genere si concorda sul fatto che la relazione tecnica debba consistere di due parti, dopo la precisa identificazione del cliente e dell’unità immobiliare:

-analisi dello stato di fatto precedente i lavori che evidenzia la circostanziata presenza di barriere architettoniche con fotografie, rilievi misure e grafici;

-analisi dello stato finale in seguito all’intervento di sostituzione di infissi esterni, porte interne e porte di ingresso e di motorizzazioni comprendente adeguata documentazione fotografica, rilievi misure e disegni e ogni altra documentazione che attestino il rispetto dei criteri previsti dal DM 236/89. Il tutto accompagnato da “una relazione specifica contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per la eliminazione delle barriere architettoniche”, come si afferma all’articolo 10.2 del 236.

Edilizia libera e no

In genere si ritiene che il produttore di infissi possa redigere la relazione tecnica in oggetto nel caso di interventi di sostituzione di serramenti in regime di edilizia libera. Concetto quest’ultimo che non ci pare esistesse nel 1989 al momento della pubblicazione del DM 236. Cambiano le cose radicalmente in presenza di lavori soggetta CILA o SCIA. Qui può valere il disposto dell’articolo 11 del DM 236 che afferma:

Art. 11. (Verifiche)

11.1. Il Sindaco, nel rilasciare la licenza di abitabilità o di agibilità ai sensi dell’art. 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto della legge.

11.2. A tal fine egli può richiedere al proprietario dell’immobile una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

Laddove il tecnico abilitato è un ingegnere, un architetto, un geometra iscritto ad un albo professionale.

Che fare, dunque?

Il rischio di cui all’articolo 11.2 andrebbe valutato attentamente.  Il suggerimento che ci si sente di offrire è che, se il produttore di infissi possiede una struttura tecnica interna adeguata, vale la pena di offrire ai clienti la relazione tecnica nel caso di interventi in edilizia libera. Se non si avesse tale struttura tecnica, è meglio ricorrere a tecnici abiitati o ai diversi servizi di fornitura di relazioni tecniche oggi esistenti, a costi anche inferiori a 200 euro a relazione tecnica, vedi qui. In ogni caso, edilizia libera o no, in caso di sconto in fattura e cessione dei crediti, l’acquirente dei crediti potrà sempre imporre le proprie idee in merito alla relazione tecnica e richiedere che magari essa venga redatta da un tecnico abiltato. Al di là di quello che pensa l’Agenzia.

Ennio Braicovich

Tags: Agenzia delle entrateUnicmi
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