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Home » Attualità » SOA. Obbligo per tutti i bonus edilizi per lavori sopra 516mila€

SOA. Obbligo per tutti i bonus edilizi per lavori sopra 516mila€

6 Febbraio 2025
in Bonus Casa, Bonus edilizi, Ecobonus, Edilizia, SOA, Superbonus
Tempo di lettura:2 minuti
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SOA per lavori privati con bonus edilizi
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In occasione di Telefisco 2025, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato l’obbligo di affidare i lavori, anche privati, sopra la soglia di 516mila€ a imprese certificate SOA se si desidera accedere ai bonus edilizi.

La certificazione SOA per le imprese alla ribalta di Telefisco 2025. Ieri mercoledì 5 febbraio si è svolta la 34° edizione di Telefisco, il tradizionale appuntamento del Sole 24 Ore-L’Esperto risponde dedicato alle novità fiscali per professionisti, imprese e contribuenti. In effetti, una pagina di Norme & Tributi del quotidiano economico e finanziario firmata da Dario Aquaro e Giuseppe Latour dà conto dell’obbligo SOA per le imprese che svolgono lavori, anche privati, sopra la soglia di 516mila€ per i quali vengono chiesti i bonus edilizi. Lavori, quindi importanti come quelli che vengono effettuati nei condomini.

Dove nasce l’obbligo SOA

La qualificazione Soa è notoriamente obbligatoria per gli appalti pubblici. Il panorama applicativo si è allargato ai lavori privati con il decreto Superbonus.  Infatti, per ottenere gli incentivi fiscali “di cui agli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34” l’articolo 10-bis, comma 2 del decreto legge 21/2022 impone la SOA. Il quadro di contorno è quello della cessione del credito e dello sconto in fattura. L’impresa incaricata di eseguire lavori privati di importo superiore a 516mila euro deve essere dotata dell’attestazione Soa.

La legge dice che…

“…l’esecuzione dei lavori  di  importo  superiore  a  516.000  euro,  relativi  agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, e’ affidata: a) ad imprese in possesso, al  momento  della  sottoscrizione  del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici,  del contratto di subappalto, della  occorrente  qualificazione  ai  sensi  dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;…”. Quindi lavori da superbonus, ecobonus, bonus casa, sisma bonus.

Una Circolare AdE precisa che…

Il concetto è stato ulteriormente precisato dalla Circolare 10/E del 20 aprile 2023 dell’Agenzia dell’entrate. Così: “In considerazione del tenore letterale della disposizione, si ritiene che le “condizioni SOA” riguardino sia la fruizione della detrazione sia l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relativamente agli interventi previsti dall’articolo 119 (Superbonus) e dall’articolo 121, comma 2, (bonus diversi dal Superbonus)”.

516mila euro

Come intendere il valore di soglia di 516mila euro? Lo precisa la Legge n. 38/2023. L’importo di 516mila€ va calcolato per singolo contratto di appalto e di subappalto.  Ovvero, certamente conta il valore totale dell’opera. Se vi sono subappalti, conta pure il loro importo. Per essere più chiari: se un subappaltatore deve eseguire lavori sopra i 516mila euro, egli deve possedere la certificazione SOA.

Ennio Braicovich

Tags: SOA
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