Cassazione, Ecobonus ok anche senza invio dati ad Enea entro 90 gg

Data: 6 Settembre 2024
Aggiornato: 6 Settembre 2024

Con l’ordinanza n. 19309 del 12 luglio 2024 la Corte di Cassazione conferma in via definitiva che il contribuente che non ha inviato ad Enea la comunicazione dei dati dell’intervento Ecobonus entro i 90 giorni di legge , ha sempre diritto alla detrazione.

Finalmente la Corte di Cassazione ha deciso con sentenza definitiva che la detrazione dell’Ecobonus vale anche se il contribuente non ha inviato all’Enea i dati dell’intervento entro 90 giorni dalla fine lavori. Come da Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007. Si chiude così una querelle che tormenta il mondo dell’edilizia da almeno tre quinquenni. Con buona pace di chi, come noi e tanti altri, ha sempre sostenuto che l’invio dei dati ad Enea andava fatto entro 90 giorni dalla fine lavori. Come disposto dall’articolo 4, comma 1-bis, del citato decreto, vedi qui sotto ripreso in maniera integrale, con sottolineatura nostra. Insomma, non abbiamo letto bene il Decreto, vien da dire. Sorry!

Corte DI cassazione

La Corte di Cassazione ha deciso che…

Sostanzialmente la Corte di Cassazione ha deciso che non esiste il predetto obbligo della comunicazione entro 90 giorni ad Enea per poter godere dei benefici fiscali dell’Ecobonus. In effetti, il DM del 19 febbraio 2007 afferma che i contribuenti sono solo tenuti e non obbligati a trasmettere i dati dell’intervento e la scheda informativa all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Il testo del Decreto è chiaro. Essere tenuti è ben diverso dall’essere obbligati.  Inoltre, rileva la Corte, il decreto non dispone alcuna decadenza dal diritto all’agevolazione. Per di più una sentenza, la n. 7657/2024, dello scorso marzo, della stessa Cassazione aveva evidenziato che la comunicazione ad Enea entro 90 giorni aveva pure finalità statistiche.

Il caso di specie

Nello specifico, un contribuente aveva iniziato i lavori di efficientamento energetico agevolati con l’Ecobonus nel 2008 e li aveva terminati nel 2010. Ma solo nel 2014 aveva inviato ad Enea la comunicazione relativa all’intervento effettuato. Quando l’Agenzia delle entrate si accorge della detrazione posta in essere, emette un’ingiunzione di recupero della somma fruita. Da lì è seguita una vicenda, lunga quasi 10 anni, che alla fine ha visto soccombere l’Agenzia. Dopo questa ordinanza c’è da scommettere che aumenteranno di colpo i distratti, i malintenzionati, e comunque i ritardatari di prassi. Tanto ci sarà sempre tempo per inoltrare a Enea i dati a meno che una leggina non trasformi i soggetti “tenuti” in soggetti “obbligati”. Sempre che l’Ecobonus continui oltre il 31 dicembre, data in cui il provvedimento decadrà. Salvo proroga.

Ennio Braicovich

L'articolo 4 del DM 19 febbraio 2007

D.M. 19 febbraio 2007, già modificato dal D.M. 26 ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 aprile 2008 e con D.M. 6 agosto 2009, attuativo della Legge Finanziaria 2008 (“Decreto edifici”).

“Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

Articolo 4

(Adempimenti)

1-bis. Per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, comprese quelle concernenti la prosecuzione di interventi iniziati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, i soggetti che intendono avvalersi della detrazione, fermo restando quanto previsto al comma 1, lett. a), c) e d), sono tenuti a:

a) acquisire l’attestato di certificazione energetica, ovvero copia dell’attestato di qualificazione energetica nei casi e con le modalità di cui all’articolo 5;

b) trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it, disponibile a partire dal 30 aprile 2008, ottenendo ricevuta informatica:

1. i dati contenuti nell’attestato di certificazione energetica, ovvero nell’attestato di qualificazione energetica, avvalendosi dello schema di cui all’allegato A al presente decreto, prodotto da un tecnico abilitato, che può essere il medesimo tecnico che produce l’asseverazione di cui al comma 1, lettera a);

2. la scheda informativa di cui all’allegato E relativa agli interventi realizzati ovvero, per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e comma 4, la scheda informativa di cui all’allegato F al presente decreto

Condividi l'articolo su
Altri articoli

Contattaci per richiedere informazioni o porre la tua domanda

Form Contatti
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram