Annualmente, a partire dal 2027, ogni Stato membro dell’Unione dovrà inviare a Bruxelles i dati relativi ai consumi energetici degli immobili, residenziali e non residenziali. Lo prevede il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1328 della Commissione, pubblicato a fine agosto sulla GUUE, in attuazione della Direttiva UE) 2024/1275 EPBD IV, o Case Green. Lo strumento è stato istituito per monitorare i progressi della riqualificazione energetica degli edifici e della decarbonizzazione del patrimonio edilizio dell’Unione europea.
I consumi energetici degli edifici rappresentano a livello europeo il 40% dei consumi di energie il 36% delle emissioni a gas ad effetto serra. Ridurre tali consumi fino ad azzerarli ultimamente nel 2050 è l’obiettivo delle direttive europee EED e EPBD, o Case Green.
Direttiva EPBD e consumi energetici
Giunta alla 4.a edizione con la versione 2024/1275 la Direttiva EPBD dovrà essere recepita anche dall’Italia, entro il 29 maggio 2026. Proprio questa Direttiva impone a ciascuno Stato membro di creare una banca dati nazionale che permette di raccogliere dati sulla prestazione energetica (e quindi sui consumi energetici) dei singoli edifici e dell’intero parco immobiliare nazionale. A tal fine in Italia è stata costituita la banca data SIAPE, Sistema Informativo Attestati Prestazione Energetica. Non solo, ma gli Stati membri provvederanno almeno una volta l’anno a trasferire le informazioni contenute nella banca dati nazionale all’Osservatorio del parco immobiliare dell’UE.
Consumi energetici sotto controllo
Monitorare i progressi della riqualificazione energetica degli edifici e della decarbonizzazione del patrimonio edilizio dell’Unione europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1328 della Commissione, pubblicato il 28 agosto sulla GUUE Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. Il titolo completo è
Quali edifici
Il Regolamento impone il transfer annuale dei dati energetici del Parco immobiliare complessivo. Ovvero immobili residenziali e non residenziali. Tra gli edifici residenziali abbiamo le abitazioni unifamiliari e gli edifici plurifamiliari. I non residenziali contemplano gli uffici, le strutture scolastiche, gli ospedali ed altri edifici.
Quali dati
L’elenco è piuttosto lungo e noioso. Esso comprende informazioni:
– desunte dagli attestati di prestazione energetica e sul parco immobiliare nazionale (v. articolo 5);
– tratte da rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d’aria (v. articolo 6);
-desunte dai passaporti di ristrutturazione (v. articolo 7);
– tratte dall’indicatore di predisposizione all’intelligenza (v. articolo 8).
Entrata in vigore
Il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
EB
Immagine in alto: doc. Enea
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