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Home » Attualità » Direttiva Case Green nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione

Direttiva Case Green nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione

14 Maggio 2024
in Attualità, Edilizia sostenibile, Efficienza energetica, EPBD, Risparmio energetico
Tempo di lettura:4 minuti
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Dopo due anni di lavori e le approvazioni del Parlamento EU e del Consiglio approda finalmente sulle pagine della Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea dell’8 maggio 2024 la Direttiva EPBD IV o Direttiva Case Green sulla prestazione energetica nell’edilizia. Entra in vigore a fine maggio ma la sua applicazione richiede una legge italiana di recepimento che dovrà essere approvata entro due anni. Tranquilli, i tempi sono lunghi perché non abbiamo ancora recepito la precedente EPBD III

Finalmente la Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea pubblica la Direttiva Case Green alias EPBD IV, quarta edizione del provvedimento. Il titolo è Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell’edilizia. La puoi scaricare qui.

Direttiva Case Green

La Direttiva entra in vigore a fine maggio. Tuttavia, la sua applicazione non è per domani. Essa richiede una apposita legge italiana di recepimento che deve essere introdotta entro due anni, il 29 maggio 2026.  Tempi lunghi visto che non siamo ancora riusciti ancora a far decollare la terza versione della EPBD che avverrà fra qualche mese dopo l’emanazione del nuovo Decreto Requisiti minimi di cui parleremo presto. Breve intermezzo: la legge che recepisce la EPBD III è il D.Lgs. 48/2020  Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. Il 2020 è 4 anni fa! Mentre la EPBD III è del 2018, sei anni fa. Veniamo alla EPBD IV.

Gli obiettivi della EPBD IV

Il documento consta di 68 pagine, di cui 13 di ‘considerando’, cioè le premesse che nessuno legge ma che sono fondamentali per la piena comprensione del testo. Poi, abbiamo 27 pagine dedicate ai 38 articoli e 20 riservate ai dieci allegati. Gli obiettivi sono “il miglioramento della prestazione energetica degli edifici e la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra provenienti dagli edifici all’interno dell’Unione per conseguire un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050”.

Le disposizioni riguardano…

Gli aspetti su cui impattano le disposizioni della Direttiva Case Green sono tanti. Vale la pena di dare un’occhiata a questo lungo elenco che ci permette di penetrare dentro il documento:

a) il quadro comune generale di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari;

b) l’applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica di edifici e unità immobiliari di nuova costruzione;

c) l’applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica a:

i) edifici esistenti e unità immobiliari esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti;

ii) elementi edilizi che fanno parte dell’involucro dell’edificio e che hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell’involucro dell’edificio quando sono rinnovati o sostituiti;

iii) sistemi tecnici per l’edilizia qualora siano installati, sostituiti o siano oggetto di un intervento di miglioramento;

d) l’applicazione di norme minime di prestazione energetica agli edifici esistenti e alle unità immobiliari esistenti, in conformità degli articoli 3 e 9;

e) il calcolo e la comunicazione del potenziale di riscaldamento globale nel corso del ciclo di vita degli edifici;

f) l’energia solare negli edifici;

g) i passaporti di ristrutturazione;

h) i piani nazionali di ristrutturazione degli edifici;

i) le infrastrutture di mobilità sostenibile all’interno e in prossimità degli edifici;

j) gli edifici intelligenti;

k) la certificazione della prestazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari;

l) l’ispezione periodica degli impianti di riscaldamento, degli impianti di ventilazione e degli impianti di condizionamento d’aria negli edifici;

m) i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica, i passaporti di ristrutturazione, gli indicatori della predisposizione degli edifici all’intelligenza e i rapporti di ispezione;

n) le prestazioni relative alla qualità degli ambienti interni degli edifici.

Questo per il momento. A breve ulteriori approfondimenti

(continua)

EB

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Tags: Unione europea
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