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Home » Attualità » Il committente deve verificare il possesso della patente a punti

Il committente deve verificare il possesso della patente a punti

28 Ottobre 2024
in Attualità, Edilizia, Mercato, Sicurezza antinfortunistica, Sicurezza sul lavoro
Tempo di lettura:2 minuti
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Lo afferma una FAQ dell’Ispettorato nazionale del Lavoro secondo cui il committente di lavori in edilizia è tenuto a verificare il possesso da parte di un’impresa o ad un lavoratore autonomo della patente a punti.  Se non lo fa, rischia una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91.

Anche il committente è coinvolto nei controlli che riguardano il possesso della patente a punti altrimenti detta patente a crediti richiesta per poter operare nei cantieri edili a partire dal 1° ottobre, vedi news. Egli deve verificarne il possesso.

Lo precisa opportunamente l’Ispettorato nazionale del Lavoro con una delle FAQ pubblicate sul suo sito. La domanda cui risponde l’INL è:

Il committente, nell’ambito degli appalti, è tenuto a richiedere il possesso della patente a crediti nell’elenco della documentazione trasmessa dagli appaltatori e subappaltatori?

La risposta dell’Ispettorato

“Secondo quanto disciplinato dall’art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, è tenuto alla verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all’art. 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo art. 27, dell’attestazione di qualificazione SOA”.

La sanzione

“Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell’INL n. 4/2024, ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia effettuato le citate verifiche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91”. Così termina la FAQ.

Attenzione al 1° novembre

L’occasione è perfetta per ricordare che per tutto il mese di ottobre è comunque possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it

In ogni caso, tale autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ha validità sino al 31 ottobre 2024.

Foto in alto: OBI Italia

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Tags: Patente a punti
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