La questione di quale aliquota IVA applicare in fattura ai rilievi esecutivi e alle tavole di posa è da tempo oggetto di un acceso dibattito tra gli operatori del settore. C’è chi ritiene che a queste spese il serramentista debba applicare l’aliquota del 10% e chi invece quella del 22%. Qualche giorno fa è intervenuto un importante chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate in risposta ad un quesito posto dall’arch. Ester Marino, esperta in detrazioni fiscali e IVA per serramenti, che ce ne parla in questo articolo.
Da tempo chi scrive ha notato che, nella documentazione che le arriva da parte dei serramentisti che affidano al suo studio le pratiche Enea dei loro clienti, sono presenti fatture in cui è stata attribuita una aliquota IVA del 22% a voci quali i rilievi esecutivi e la redazione delle tavole di posa, qualificate come spese professionali.
In effetti alle spese professionali va sempre attribuita l’IVA al 22%. Tuttavia, la questione è un’altra.
Quale aliquota IVA?
In sintesi: quelle voci possono essere qualificate come spese professionali se inserite nella fattura del serramentista e se sono relative a prestazioni eseguite da un soggetto interno all’azienda e che peraltro non è un professionista iscritto ad un albo?
Personalmente ho sempre ritenuto che, trattandosi di spese relative ad attività direttamente collegate alla realizzazione dell’intervento di fornitura e posa che vengono svolte all’interno dell’azienda del serramentista, peraltro quasi sempre da personale che non è un tecnico abilitato, sono da considerarsi prestazioni di servizio e come tali va applicata l’IVA al 10%.
Le spese professionali
Del resto, la Circolare 71/E del 2000 dice chiaramente che le spese professionali sono quelle che “non hanno ad oggetto la materiale realizzazione dell’intervento ma risultano a questo collegate solo in maniera indiretta” e più avanti precisa che le prestazioni professionali sono quelle relative alle “prestazioni rese da professionisti (ingegneri, architetti, geometri, ecc)”.
L’erronea qualificazione risale al 2020. Cioè, a quando il Decreto Requisiti Ecobonus del 06/08/2020 ha fissato dei massimali unitari di spesa per il prezzo da applicare in fattura ai serramenti perché sia congruo e detraibile con l’ecobonus.
Dopo il Decreto Requisiti Ecobonus
Prima, infatti, si teneva conto di questi costi nel prezzo complessivo che si applicava in fattura alla fornitura dei serramenti.
Dopo l’entrata in vigore del Decreto Requisiti Ecobonus ci si è posti il problema di trovare il modo di far sì che il prezzo applicato in fattura ai serramenti risultasse congruo. Allora si è quindi pensato di scorporare dal prezzo dei manufatti alcune voci di spesa che il Decreto consente di poter aggiungere a parte e per le quali non si deve rispettare alcun massimale di costo.
Le voci che secondo il Decreto possono essere aggiunte in fattura e che non devono rispettare un massimale unitario di costo sono le opere provvisionali necessarie per la realizzazione dell’intervento (ad esempio il noleggio dei ponteggi), quelle per i lavori di manodopera, le prestazioni professionali oltre l’IVA su tutte le suddette voci.
Qualcuno ha pensato che tra le spese che non devono rispettare un massimale unitario di costo potessero esserci i rilievi esecutivi e la redazione delle tavole di posa. E fin qui non ho nulla da obiettare. Però qualcuno le ha erroneamente qualificate come spese professionali e quindi con IVA al 22%! E tanti altri si sono accodati sposando questa erronea interpretazione….
L’errore
Purtroppo molti continuano a considerare quali spese professionali il rilievo esecutivo e la redazione delle tavole di posa e quindi ad applicare l’IVA al 22%, benché si tratti di servizi tecnici eseguiti direttamente dall’esecutore dei lavori all’interno di un contratto d’opera!
Per mettere un punto fermo su questa questione ho posto un quesito al Servizio Webmail dell’Agenzia delle Entrate e la risposta che riporto di seguito non lascia adito a dubbi:

Quindi, direi che questa questione è risolta!
L’IVA per le prestazioni di servizio è del 10%
In conclusione, vorrei comunque rassicurare chi ha applicato in fattura l’IVA al 22% per tali voci: normalmente l’Agenzia delle Entrate non contesta al serramentista l’aver applicato un’aliquota IVA maggiore del dovuto. Tranne nel caso, molto poco probabile, che contesti a qualche suo cliente l’aver portato in detrazione un importo superiore a quello spettante.
Però i suoi clienti sicuramente avrebbero da ridire visto che nel 90% dei casi l’IVA è un costo e quindi pagherebbero inutilmente un importo maggiore del dovuto!
Quindi, per il futuro suggerisco di qualificare quelle spese come prestazioni servizio e di imputare loro una aliquota IVA del 10%.
Arch. Ester Marino, Studio Consulenza Marino
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