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Home » Attualità » Sostenibilità, Regolamento 2024/2769, le porte e le finestre

Sostenibilità, Regolamento 2024/2769, le porte e le finestre

13 Novembre 2024
in Ambiente, Attualità, EPD, Serramenti, Sostenibilità
Tempo di lettura:4 minuti
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Il 17 novembre 2024 entra in vigore il Regolamento delegato (UE) 2024/2769 della Commissione che aggiorna il CPR 305/2011 sui sistemi applicabili per la verifica delle prestazioni in materia di sostenibilità ambientale. Vediamo che cosa comporta per i produttori di finestre e porte pedonali.

Seconda Parte.

Come segnalato qualche giorno fa, a fine ottobre la Commissione ha fatto pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, clicca qui, il Regolamento delegato 2024/2769 sulla sostenibilità ambientale dei prodotti da costruzione. In particolare, l’atto integra il Regolamento Prodotti da costruzione n. 305/2011 stabilendo i sistemi applicabili per valutare e verificare la costanza della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali riguardanti la sostenibilità ambientale. Inoltre, ed è una vera novità, il Regolamento delegato introduce la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione in base a un approccio di modellizzazione. Fatto degno di nota, esso entra in vigore il 17 novembre 2024.

Regolamento delegato 2024/2769

L’atto adottato dalla Commissione indica che per la Valutazione e alla Verifica della Costanza della Prestazione (VVCP) in materia di sostenibilità ambientale i produttori di prodotti da costruzione devono adottare i sistemi 4 e 3+.  Quest’ultimo rappresenta una novità nella novità.

VVCP 4

Sostanzialmente è un sistema di autoverifica e di autodichiarazione. E’ da adottare se si trattano “Prodotti per i quali esiste una base giuridica europea applicabile per stabilire che si ritiene che raggiungano un certo livello o una certa classe di prestazione senza prove o calcoli o senza prove o calcoli ulteriori”.

Applicazione del VVCP4

Il Regolamento Prodotti da Costruzione prevede una Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal fabbricante. Questo in base due elementi a carico del produttore:

-la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo, a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;

– il controllo della produzione in fabbrica;

Sotto il Sistema 4 l’organismo notificato non ha compiti da svolgere e quindi non interviene.

VVCP 3+

Sotto il sistema 3+ il Regolamento delegato 2024/2769 impone regole sia ai produttori che agli organismi notificati. I produttori di prodotti da costruzione devono effettuare la valutazione della prestazione del prodotto in base alla raccolta di dati per i valori iniziali, le ipotesi e la modellizzazione possibile. E introducono il controllo della produzione in fabbrica.

VVCP 3+ per l’organismo notificato

L’organismo notificato di convalida della valutazione decide in materia di rilascio, limitazione, sospensione o ritiro della relazione di convalida della costanza della prestazione del prodotto da costruzione in base all’esito delle valutazioni e delle verifiche che seguono, effettuate dallo stesso organismo. Anzitutto, vi è l’ispezione iniziale dello stabilimento di produzione per convalidare eventuali dati specifici dell’impresa. Segue la convalida dei valori iniziali, delle ipotesi formulate e della conformità rispetto alle norme generali o specifiche per categoria di prodotti applicabili. Quindi, la convalida della valutazione del fabbricante e del processo applicato per generare tale valutazione. E la convalida dell’uso corretto del software adeguato per la valutazione.

La marcatura CE

Essa è apposta solo sui prodotti da costruzione per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione. A sua volta la dichiarazione di prestazione a dichiarazione indica il sistema o i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all’allegato V del CPR, che viene modificato dal regolamento delegato citato. Tuttavia, nel caso specifico dei serramenti manca la norma armonizzata di riferimento. E mancano alcuni documenti di raccordo della Commissione.

Regole per l’EPD

Grazie all’atto della Commissione sono più precisi i compiti degli organismi notificati e dei fabbricanti in materia di sostenibilità ambientale. E’ il caso dei produttori di serramenti che volessero ottenere, ad esempio, una EPD, la Dichiarazione Ambientale di Prodotto, molto utile se non addirittura indispensabile nei cantieri soggetti ai CAM o al PNRR. Il riferimento normativo, non armonizzato, è la UNI EN 17213 “Finestre e porte – Dichiarazione ambientale di prodotto – Regole di categoria di prodotto per finestre e porte pedonali”. Naturalmente la Dichiarazione implica la collaborazione di un organismo notificato che dovrà operare secondo le indicazioni del Regolamento delegato 2024/2769.

Ennio Braicovich

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