Bonus 75%. Decreto-legge Superbonus esclude i serramenti

Data: 29 Dicembre 2023
Aggiornato: 25 Gennaio 2024

Un decreto-legge urgente, il cosiddetto decreto-legge Superbonus, all’articolo 3 rivede radicalmente la normativa sul Bonus 75% ed esclude i serramenti dall’ambito applicativo. Qui la bozza di un provvedimento che cambia radicalmente il mercato dei serramenti. Il decreto-legge sarà pubblicato nelle prossime ore e avrà immediata validità. Successivamente, il Parlamento lo dovrà approvare entro sessanta giorni pena la decadenza.

Cambio di scenario inatteso per il Bonus 75% per i serramenti. Il Governo ha infatti approvato nella seduta n. 64, vedi qui, un decreto-legge sul Superbonus, il DL 212, che riserva un’amara sorpresa per il mondo del serramento. Semplicemente viene escluso dal Bonus 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Sul Superbonus il provvedimento non prevede alcuna proroga. Contempla ma solo la possibilità per i redditi sotto i 15mila euro di mantenere l’elevata agevolazione per intero tramite un Fondo per la povertà. Inoltre, prevede una stretta sul Sismabonus e un’altra sul Bonus 75% barriere architettoniche. Di fatto il Governo, dopo il DL 11 di febbraio, infierisce un nuovo duro colpo ora all’edilizia e al settore dei serramenti, in particolare.

La versione del Governo

Ci sembra corretto riportare anche l’opinione dell’Esecutivo in merito al decreto-legge n. 212.

“A tutela delle persone con disabilità e al fine di evitare l’uso improprio dei bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche, si limita il novero degli interventi sottoposti all’agevolazione e i casi per i quali continua a essere previsto sconto in fattura e cessione del credito, salvaguardano la tutela delle persone con disabilità. Inoltre, sarà necessaria un’apposita asseverazione per il rispetto dei requisiti e sarà richiesta la tracciabilità dei pagamenti, da effettuare con il cosiddetto “bonifico parlante”.” A parte il fatto che tutti i pagamenti per i lavori coperti dal Bonus 75% sono sempre effettuati con bonifico parlante, ci pare abbastanza inappropriato parlare di uso improprio del bonus 75%. O è illegale o non lo è. Introdurre categorie morali in merito è assolutamente…improprio.

Il Bonus 75% nel decreto-legge

Ecco la bozza dell’articolo 3 che prevede la stretta sul Bonus 75% (il grassetto è nostro) e che, dopo il duro colpo del DL 11 di febbraio, infierisce nuovamente sul settore serramenti.

Articolo 3

(Revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche)

1. All’articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025, con le modalità di pagamento previste per le spese di cui all’articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.»;

b) al comma 4 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il rispetto dei requisiti di cui al primo periodo deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.».

c) il comma 3 è abrogato.

2. All’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38:

a) dopo le parole «alle spese sostenute» sono inserite le seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano anche alle opzioni relative alle spese di cui al primo periodo sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, da:

a) condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;

b) persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il requisito reddituale di cui al primo periodo non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».

3.  Le disposizioni di cui al citato articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020, nonché di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dai commi 1 e 2 si applicano alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

4. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano alle spese sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

L’articolo 3 in sintesi

Il decreto-legge precisa che gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche devono avere per oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Addio quindi a serramenti interni ed esterni, bagni, tapparelle e chiusure motorizzate. Dal primo gennaio 2024 la cessione del credito viene consentita per le parti comuni dei condomini con uso abitativo e alle persone fisiche con redditi inferiori a 15mila euro. Questo limite non si applica alle persone con disabilità.

Gli interventi Bonus 75% in corso

Il decreto-legge salva in corner gli interventi “per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo”. In pratica, se non andiamo errati, le stesse disposizioni che avevano salvato quest’anno lo sconto in fattura per gli interventi Ecobonus 50% dopo l'arrivo del DL 11.

Il nostro giudizio

Come afferma la relazione tecnica che accompagna l’articolo 3: “In particolare, il beneficio viene circoscritto agli interventi aventi ad oggetto le scale, le rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici….Le misure di fatto restringono l’ambito di applicazione dell’agevolazione”. L’accanimento del legislatore si applica a “gli interventi riguardanti l'automazione di specifiche tipologie di impianto (porte automatiche, tapparelle e saracinesche motorizzate, imposte e persiane automatiche)”. Chapeau! Se, poi, il disabile, l’anziano, la donna incinta, il bambino, ecc non riescono a sollevare una tapparella chi se ne importa.

Addio sconto in fattura

Il provvedimento che agevolava con il Bonus 75% i serramenti ed affini viene sostanzialmente eliminato restringendo enormemente l’ambito applicativo. Era l’ultima agevolazione coperta da sconto in fattura e cessione del credito. L’anno 2024 per il settore serramenti si presenta ancora più duro e problematico di come ce lo si prospettava prima del decreto-legge. Il quale, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dovrà essere approvato dal Parlamento entro 60 giorni.

Ora attendiamo le reazioni delle associazioni del settore serramenti.

P.S.: prima reazione nel corso della notte quella di Anfit leggibile qui

Ennio Braicovich

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