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Home » Attualità » EPR, responsabilità estesa del produttore, anche per le tende?

EPR, responsabilità estesa del produttore, anche per le tende?

10 Agosto 2026
in Ambiente, Fine vita dei prodotti, Schermature solari, Tende
Tempo di lettura:4 minuti
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Resstende ERP schermature solari e tende
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Assites, l’associazione delle tende e schermature solari, chiede al MASE, ministero dell’ambiente e della sovranità energetica, che lo scherma EPR, responsabilità estesa del produttore, non si applichi a tende e schermature solari: «Non si possono estendere automaticamente ai sistemi ombreggianti obblighi e costi concepiti per il fine vita dei mobili»

L’EPR, lo schema di responsabilità estesa del produttore, fa dibattito. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha avviato nei giorni scorsi una consultazione pubblica sullo “Schema di regolamento per l’istituzione del regime di responsabilità estesa del produttore per la filiera dei mobili e dei prodotti da arredo”.

EPR, che cosa è?

La responsabilità estesa del produttore (EPR, acronimo dall’inglese  Extended Producer Responsibility) è uno scherma di regolamento di politica ambientale che obbliga i produttori e chi immette beni sul mercato a farsi carico della gestione finanziaria e operativa del fine vita dei prodotti. Attualmente il MASE è in procinto di introdurlo a breve per mobili e prodotti di arredo previa consultazione pubblica lanciata il 3 agosto. La scorsa primavera vi era stata la Consultazione pubblica EPR sui prodotti plastici non da imballaggio che includeva porte e finestre in materiale plastico.

Assites esamina lo schema

Nell’ “Allegato I” del provvedimento sono infatti espressamente richiamate le tende da sole tra i prodotti da arredo per esterni, i sistemi ombreggianti e oscuranti mobili aventi funzione di arredo e il codice Prodcom 13962110, relativo a “teloni, tende da sole e tendine parasole”. Assites ha rilevato una criticità potenzialmente molto dannosa per le imprese italiane produttrici di tende e schermature solari. Molte delle quali, segnaliamo, sono installate da serramentisti e rivenditori di porte e finestre. Si tratta di prodotti tecnici installati stabilmente sugli edifici che rischiano infatti di essere attratti in un sistema organizzativo ed economico progettato e sperimentato sulla base delle caratteristiche e dei flussi di rifiuto propri dei mobili. L’inserimento di tende e schermature solari, rileva l’associazione, risulta poco comprensibile e desta forte preoccupazione.

I rilievi

«Non contestiamo gli obiettivi ambientali del provvedimento, che condividiamo pienamente», dichiara Fabio Gasparini, presidente di Assites. «Chiediamo però di comprendere sulla base di quali presupposti un sistema nato per il fine vita dei mobili sia stato esteso anche alle tende da sole. Non si possono applicare automaticamente gli stessi obblighi a prodotti che svolgono funzioni profondamente differenti».

Sono prodotti tecnici

Le tende esterne e le schermature rientranti nel campo di applicazione della norma armonizzata UNI EN 13561 sono prodotti da costruzione soggetti a marcatura CE e dichiarazione di prestazione, con specifici requisiti prestazionali e di sicurezza, tra i quali la resistenza al carico del vento. La loro natura tecnica è confermata anche da Enea, che individua le schermature solari come sistemi mobili applicati solidalmente all’involucro edilizio o ai suoi componenti, posti a protezione delle superfici vetrate e caratterizzati da specifiche prestazioni energetiche valutate mediante il fattore di trasmissione solare totale gtot.

Anche i CAM Edilizia

La medesima qualificazione è recepita dai CAM Edilizia che, al criterio 2.3.8 “Radiazione solare”, prevedono l’impiego di schermature solari mobili esterne montate solidalmente all’involucro edilizio o ai suoi componenti e richiedono il conseguimento di specifiche prestazioni secondo la UNI EN 14501.

Schermature solari, prodotti agevolati

Anche il riconoscimento, a decorrere dal 2015, di specifiche agevolazioni fiscali per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari ne conferma la funzione energetica ed edilizia. In questo contesto, l’aggettivo “mobili” indica la capacità della schermatura di essere aperta, chiusa o regolata in funzione dell’irraggiamento solare, non la sua natura di bene liberamente movimentabile o assimilabile a un mobile da arredo.

No all’ERP per tende e schermature solari

In conclusione, Assites chiede al MASE “di distinguere chiaramente gli elementi liberamente movimentabili con prevalente funzione di arredo dalle schermature solari tecniche; di escludere dal regime EPR dell’arredo quelle installate solidalmente all’involucro edilizio; di adottare criteri fondati sulla funzione del prodotto, sulle modalità di installazione e sui relativi riferimenti normativi; di valutare preventivamente l’impatto economico e amministrativo sulle PMI e di coinvolgere le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore nella definizione delle disposizioni applicative”.

EB

Tags: AssitesFabio GaspariniMASE
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