I nuovi CAM Edilizia 2025 impongono alcuni nuovi criteri nella scelta dei materiali per serramenti: alluminio, legno e PVC. Sono all’insegna della sostenibilità, della riciclabilità e dell’impiego di materiali rinnovabili e in generale dell’economia circolare. Vediamo quali ricordando che il nuovi CAM Edilizia entrano in vigore il 1° febbraio. Quinta puntata
Qui il Decreto CAM Edilizia 2025 in Gazzetta Ufficiale
Continua la nostra disanima puntuale del recente Decreto Criteri Ambientali Minimi alias CAM Edilizia 2025 presentando le indicazioni per i materiali per serramenti. Notiamo che per la prima volta il legislatore impone alle stazioni appaltanti di ricorrere a materiali per serramenti contenenti un minimo di riciclato: 20% per il PVC e 40% per l’alluminio. Sono numeri non critici sia nell’uno che nell’altro caso.
Materiali per serramenti: PVC e alluminio
Le indicazioni sono presenti al punto 2.4.12 Chiusure oscuranti e telai per serramenti: PVC e Alluminio
Il criterio adottato è il seguente:
“I profili per telaio fisso e mobile di serramenti e chiusure oscuranti esterne o interne devono avere un contenuto di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotto di almeno il 20% sul peso del prodotto se in PVC e di almeno il 40% se in alluminio. Qualora siano utilizzati dispositivi antinsetto, i profilati utilizzati rispettano i medesimi requisiti riguardo il contenuto di riciclato. I dispositivi antinsetto devono essere conformi alla marcatura CE ai sensi della norma EN UNI 13561. Sono esclusi i prodotti in legno che rispondono ai requisiti di cui al criterio “2.4.6 Prodotti di legno o a base legno”.
La verifica che il criterio è stato rispettato avviene nella Relazione CAM, di cui al criterio “2.1.1 Relazione CAM di progetto”. Essa deve illustrare in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.
Materiali per serramenti: Legno
Il criterio adottato è il 2.4.6 Prodotti di legno o a base legno. Essa afferma che tutti i prodotti in legno o a base legno costituiti da materie prime vergini devono provenire da foreste gestite in maniera sostenibile o responsabile. Il che va comprovato tramite certificazione FSC o PEFC che garantisca la “catena di custodia”. Per il legno riciclato, occorre una certificazione di catena di custodia rilasciata da organismi di valutazione della conformità che attesti che la componente legnosa sia costituita da almeno il 70% di materiale riciclato, quali: FSC® Riciclato” (“FSC® Recycled”) che attesta il 100% di contenuto di materiale riciclato, oppure “FSC® Misto” (“FSC® Mix”) con indicazione della percentuale di riciclato con il simbolo del Ciclo di Moebius all’interno dell’etichetta stessa o l’etichetta Riciclato PEFC che attesta almeno il 70% di contenuto di materiale riciclatoInfine, i pannelli a base legnosa contenenti materiale riciclato devono inoltre essere conformi ai limiti di inquinanti previsti dal punto 5.4 della norma UNI 11951:2024 “Gestione del legno di recupero per la produzione di pannelli a base legno”.
(continua)
Ennio Braicovich
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