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Home » Attualità » Pergotende e Vepa. Il Consiglio di Stato condanna Roma Capitale

Pergotende e Vepa. Il Consiglio di Stato condanna Roma Capitale

22 Maggio 2024
in Abitazioni, Attualità, Leggi e Sentenze, Pergotende, Vepa
Tempo di lettura:5 minuti
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Clamorosa sentenza del Consiglio di Stato su Pergotende e Vepa. Condanna Roma Capitale che aveva ordinato la rimozione delle Vepa poste a protezione perimetrale di una pergotenda. Il commento del prof. avv. Sergio Santoro, già Presidente aggiunto del Consiglio di Stato. In allegato la sentenza.

Ci perdoneranno i lettori per il fluire degli articoli su pergotende e Vepa, registrato negli ultimi giorni. L’attualità però a volte comanda e impone i suoi ritmi. E qui la notizia è davvero clamorosa, come ci viene segnalato con grande reattività da parte di Assvepa, l’associazione di riferimento: il Consiglio di Stato con la sentenza dell’8 maggio 2024 n. 4148, qui in allegato, è intervenuto in materia condannando Roma Capitale che aveva ordinato la rimozione delle Vepa poste a protezione perimetrale di una pergotenda.

Pergotende e Vepa: il quesito di fondo

La recentissima sentenza del Consiglio di Stato (II Sezione), ha chiarito una questione oggi di particolare interesse.  Le “VEPA-vetrate panoramiche amovibili” installate a protezione di una pergotenda, a sua volta installata sul terrazzo scoperto di pertinenza di un appartamento, rientrano nel regime della cosiddetta edilizia libera?

Il giudice di primo grado (TAR Roma) aveva ritenuto infatti che solo le VePa apposte su balconi aggettanti dal corpo di un fabbricato, o su logge rientranti all’interno di un edificio, non necessitassero di alcun titolo edilizio, fornendo in tale modo un’interpretazione ingiustamente riduttiva dell’art. 6, comma 1, lettera b-bis del D.P.R. 380/2001, introdotta dal D.L. 115 del 2022, convertito con legge n. 142 del 2022. La sentenza del Consiglio di  Stato ha corretto la ingiusta determinazione del Comune. Qui seguito abbiamo il piacere di ospitare il commento del prof. avv. Sergio Santoro, già Presidente aggiunto del Consiglio di Stato.

Il prof. avv. Sergio Santoro

Chi è Sergio Santoro

Laureato in Giurisprudenza con lode nell’Università “La Sapienza”, è Presidente on. del Consiglio di Stato, professore straordinario di diritto dell’U. E. nell’Università t. UNINETTUNO, avvocato patrocinante dinanzi le giurisdizioni superiori, V. presidente di Assicuratrice Milanese s.p.a. È stato Presidente a. del Consiglio di Stato; presidente dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC), capo di gabinetto nei Ministeri del Bilancio e P.E., Lavori Pubblici, Sanità, Trasporti e A.C. e del Comune di Roma; consigliere del Presidente del Consiglio dei ministri per l’attività di monitoraggio e di trasparenza legislativa dell’azione di Governo (Berlusconi III); presidente della Consulta giuridica dell’ANAS; della Corte Federale della FIGC, della I sezione del Consiglio superiore delle comunicazioni; avvocato dello Stato; magistrato T.A.R.; presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati della Giustizia Amministrativa e fondatore della Fondazione Bellonci (Premio Strega).

Il commento del prof. avv. Sergio Santoro

Una Sentenza chiarificatrice

La sentenza del Consiglio di Stato dell’8 maggio 2024 n. 4148 – riformando integralmente le conclusioni cui era pervenuto il TAR, sul presupposto che “le vetrate laterali, qualora apribili e completamente richiudibili, hanno la medesima funzione di precaria chiusura degli spazi esterni al fine di riparo dal sole e dagli agenti atmosferici delle pergotende” – ha sancito che l’installazione delle VePa, anche al di fuori delle ipotesi delineate dall’art. 6, comma 1, lett. b-bis) DPR 380/2001, rientra comunque nel regime di edilizia libera.

In altri termini, il Consiglio di Stato ha chiarito una volta per tutte che “l’utilizzo di vetrate panoramiche non comporta di per sé la creazione di un nuovo volume quando sia effettuata ai soli fini di protezione temporanea dagli agenti atmosferici e riduzione delle dispersioni termiche e sia mantenuta la natura e la funzione di spazio esterno”, altro non permettendo, logicamente, le caratteristiche fisiche delle VePa.

Per cui, a prescindere dal contesto in cui vengono installate, avendo le VePa l’unica funzione di “precaria delimitazione dello spazio esterno” e limitandosi a rendere maggiormente vivibile tale spazio, non possono considerarsi come volumi e superfici, né possono mutare la destinazione d’uso dell’area che delimitano.

Alcune osservazioni

A prescindere dagli aspetti di diritto, questa fondamentale pronuncia fa emergere alcuni interrogativi sull’inspiegabile comportamento di alcune amministrazioni locali.

Se i proprietari appellanti avessero incaricato un tecnico per presentare un progetto al Comune, avrebbero ottenuto il permesso di installare pergotenda e VePa? La risposta ovvia è: assolutamente sì.

Un’altra osservazione. Roma capitale non ha risorse per sistemare le strade, per raccogliere adeguatamente i rifiuti, e per migliorare l’arredo urbano di una tra le più belle città del mondo. Tuttavia, trova ogni occasione per impedire opere di modesto o nessun impatto visivo e che tuttavia, senza alterare il carico urbanistico, trasformano lo spazio pertinenziale dell’unità immobiliare in un nuovo ambiente vivibile, anche in presenza di condizioni meteorologiche non favorevoli.

Bene ha fatto, quindi, il Consiglio di Stato a correggere le ingiuste determinazioni di Roma Capitale, affermando che “gli interventi di arredo di spazi aperti effettuati con materiali leggeri devono di norma essere considerati liberamente ammissibili, in quanto idonei a realizzare il miglior godimento dell’immobile senza incidere significativamente su di esso ossia lasciando inalterate le caratteristiche edilizie, progettuali, culturali, ambientali ed estetiche dell’edificio, salve peculiari e specifiche previsioni vincolistiche o pianificatorie ostative”.

Un monito per i Comuni

Un monito per quei Comuni – pochi per fortuna – che ancor oggi continuano a non volere applicare la disciplina introdotta dal D.L. 115 del 2022 convertito con legge n. 142 del 2022, che ha espressamente incluso nella attività edilizia libera anche le “VEPA -Vetrate panoramiche amovibili” (art. 6 comma 1 lettera b-bis del D.P.R. 380/2001). Oltretutto, senza voler ammettere che tale norma, come dichiara la stessa sentenza in commento, consente “gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microareazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche”.

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