Pergotende in edilizia libera. Il Consiglio di Stato detta le regole  

Data: 5 Gennaio 2024
Aggiornato: 5 Gennaio 2024

In una recente sentenza la suprema istanza della Giustizia amministrativa fissa le caratteristiche che le pergotende, ivi incluse le pergotende bioclimatiche, devono avere per poter essere considerate attività di pura manutenzione. Quindi, interventi di edilizia libera non richiedenti alcuna autorizzazione edilizia secondo l’art. 6 D.P.R. n. 380/2001.

Nel corso degli anni non si contano le sentenze della magistratura amministrativa sulle pergole e sulle pergotende. E ultimamente anche sulle pergotende bioclimatiche. Spesso contraddittorie. Un vero ginepraio, insomma, che si spera superato con la recente sentenza n.9808/2023 del Consiglio di Stato, il massimo organo di giustizia amministrativa. Evitiamo di entrare nel merito della causa che vedeva un cittadino di Tarquinia contro il locale Comune. Se di vostro interesse, potete scaricare il testo della pronuncia dall’apposita pagina delle sentenze del Consiglio di Stato inserendo il numero dell’atto, 9808, e il suo anno, 2023.

Se il cittadino s’allarga…

Per farla breve, il Comune di Tarquinia aveva contestato la struttura eretta giudicandola una tettoia e non una pergola bioclimatica, e quindi costruzione richiedente permesso di costruire e non intervento di edilizia libera (come pretendeva il cittadino). In effetti, il tarquiniese si era allargato ….un po’ troppo. Partendo da una preesistente tenda parasole, aveva fatto costruire una tettoia di 17 metri quadrati. Non solo. Nell'occasione aveva pure realizzato un ampliamento della propria abitazione portando a termine una diversa distribuzione degli ambienti interni.

sentenza del TAR VePa e pergotenda

Le pergotende in edilizia libera

Nella sentenza N. 09808/2023 i giudici della seconda Sezione del Consiglio di Stato hanno fissato le caratteristiche delle pergotende, anche bioclimatiche, nelle modalità seguenti.

perché possa parlarsi di pergotenda, anche cd. bioclimatica, è necessario che l’opera, per le sue caratteristiche strutturali e per i materiali utilizzati, non solamente non determini la stabile realizzazione di nuovi volumi/superfici utili, ma deve anche trattarsi di una struttura leggera, non stabilmente infissa al suolo, sostanzialmente idonea a supportare una “tenda”, anche in materiale plastico, ma a condizione che:

Le caratteristiche

  • l’opera principale sia costituita, appunto, dalla “tenda” quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore fruizione dello spazio esterno;
  • la struttura rappresenti un mero elemento accessorio rispetto alla tenda, necessario al sostegno e all'estensione della stessa;
  • gli elementi di copertura e di chiusura (la “tenda”) siano non soltanto facilmente amovibili, ma anche completamente retraibili, in materiale plastico o in tessuto, comunque privi di elementi di fissità, stabilità e permanenza tali da creare uno spazio chiuso, stabilmente configurato che possa alterare la sagoma ed il prospetto dell’edificio “principale”…;
  • gli elementi di copertura e di chiusura (la “tenda”) siano non soltanto facilmente amovibili, ma anche completamente retraibili, in materiale plastico o in tessuto, comunque privi di elementi di fissità, stabilità e permanenza tali da creare uno spazio chiuso, stabilmente configurato che possa alterare la sagoma ed il prospetto dell’edificio “principale”.

Foto in alto: doc. Tendatech

Foto intermedia: doc. AssVepa

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