È stato appena pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2026/557 della Commissione che fissa le classi di prestazione in relazione alla caratteristica essenziale «resistenza al fuoco». Tuttavia le definizioni, le prove e i criteri di prestazione saranno descritti o citati nelle specifiche tecniche armonizzate e nelle normative di pertinenza.
È stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2026/557 della Commissione fissa le classi di prestazione in relazione alla caratteristica essenziale «resistenza al fuoco».
Resistenza al fuoco. Scarica qui il testo del Regolamento delegato (UE) 2026/557 della Commissione
Da tempo le classi di prestazione per la resistenza al fuoco erano state fissate dal precedente regolamento delegato (UE) 2024/1681 della Commissione. Quest’ultimo però era ancorato al vecchio regolamento prodotti da costruzione n. 305/2011. Venuto questo a cessare con l’arrivo del nuovo CPR 2024/3110, si rendeva necessario integrare il vecchio testo con le nuove disposizioni.
Che cosa cambia?
In effetti il legislatore ha raccomandato alla Commissione di riprendere i contenuti del vecchio regolamento delegato consistente essenzialmente in 32 tabelle, contenute nella Parte B dell’allegato del provvedimento. Tali tabelle fissano le classi di resistenza al fuoco delle tante merceologie del settore antincendio. Tuttavia, lo precisa bene il testo di legge, le definizioni, le prove e i criteri di prestazione saranno descritti o citati nelle specifiche tecniche armonizzate, nei documenti per la valutazione europea, nelle norme europee di classificazione della resistenza al fuoco e nelle norme europee di prova pertinenti.
Le voci merceologiche di merito
Pur riguardando tutti i sistemi costruttivi edilizi, le tabelle riportano ampiamente elementi costruttivi attinenti al mondo dei serramenti e delle chiusure. Così le finestre sono citate 3 volte, le porte ugualmente 3, i lucernari 2, idem per i sistemi di chiusura. Le facciate vetrate compaiono 1 volta, così pure gli evacuatori forzati di fumo e calore (ventilatori), compresi i connettori e gli evacuatori naturali di fumo e calore.
Le tabelle pertinenti
Ecco le tabelle che riportano le voci elencate in precedenza:
2.2: Pavimenti, tetti, finestre da tetto, lucernari e sistemi di chiusura
4.1: Tramezzi (compresi i tramezzi che presentano parti non isolate) e finestre fisse
4.5: Facciate (muri divisori) e muri esterni (inclusi elementi in vetratura
4.10: Porte resistenti al fuoco, finestre apribili (su pareti e tetti), lucernari apribili e sistemi di chiusura (compresi quelli muniti di vetrature, dispositivi di chiusura e altri accessori per serramenti)
5.2: Serrande tagliafuoco
7.6: Evacuatori forzati di fumo e calore (ventilatori), compresi i connettori
7.7: Evacuatori naturali di fumo e calore
Ennio Braicovich
Immagine: foto di test di resistenza al fuoco su elementi di porta eseguito presso il CSI






