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Home » Attualità » UNI 11998:2025, le VEPA e il DPR 380. Nota del prof. ing. Rigone

UNI 11998:2025, le VEPA e il DPR 380. Nota del prof. ing. Rigone

12 Gennaio 2026
in DPR 380, Normativa, Vepa, Vetrate panoramiche
Tempo di lettura:5 minuti
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A dicembre UNI ha pubblicato la norma UNI 11998:2025 sui sistemi vetrati amovibili. Un’ampia categoria che comprende le VEPA, le vetrate panoramiche rese interventi di edilizia libera dal DPR 380. Abbiamo dato subito notizia della pubblicazione qui. In essa ci siamo permessi di additare nel testo della norma due mancate citazioni: l’ormai comune termine VEPA, che sta per vetrate panoramiche amovibili, parte dei sistemi vetrati amovibili, e il DPR n. 380. Una importante legge dello Stato, che le ha rese interventi di edilizia libera. Nella notizia a firma di Ennio Braicovich sottolineava che si trattava di “Dimenticanza davvero curiosa!”. Il commento non è piaciuto al prof. ing. Paolo Rigone, coordinatore del GL12/UNI, il gruppo di lavoro che ha redatto la norma. Qui la sua nota di chiarimento.


Riceviamo e pubblichiamo una nota di chiarimento del prof. ing. Paolo Rigone, coordinatore del GL 12/TC33/UNI “Finestre, porte, chiusure oscuranti e relativi accessori”, che opera all’interno della Commissione “Prodotti, processi e sistemi per l’organismo edilizio” di UNI. Al prof. ing. Rigone risponde qui l’autore dell’articolo.


Oggetto: Pubblicazione della norma UNI 11998:2025, nota di chiarimento

Buongiorno Ennio,

Ho con interesse letto il tuo articolo apparso nella giornata di oggi sulla rivista on-line COSMOSERR in merito alla pubblicazione da parte di UNI della norma UNI 11998 relativa ai sistemi vetrati amovibili.

Alla luce di quanto da te riportato è necessario da parte mia, in qualità di coordinatore del Gruppo di lavoro GL12 dell’UNI che ha redatto in modo collegiale il testo normativo, trasmetterti questa nota di chiarimento, soprattutto in relazione alla tua chiusura dell’articolo dove testualmente scrivi: “Già il progetto di norma preannunciava in una noticina a fondo pagina che la futura norma comprendeva le VEPA utilizzando un poco comprensibile giro di parole. Si precisava infatti che oggetto del  documento era anche la categoria di sistemi vetrati amovibili privi di profili verticali di sostegno che possono determinare un impatto visivo, cosiddetti panoramici. Un modo come un altro per non utilizzare la parola VEPA, ovvero vetrate panoramiche. Curiosamente il documento non citava nemmeno la legge DPR 380 che considera le vetrate panoramiche amovibili alias VEPA interventi in edilizia libera. Il che è un grande vantaggio per clienti e per gli applicatori, cioé in genere serramentisti, rivenditori e vetrai. Dimenticanza davvero curiosa!”.

Nel merito voglio ricordarti che le norme UNI non possono, per regolamento, riportare alcun riferimento a marchi o prodotti commerciali. Infatti, si dà il caso, che il nome VEPA sia un marchio registrato sin dal 2021 da parte dell’associazione ASSVEPA:

Il divieto di utilizzare marchi e nomi commerciali nelle norme tecniche UNI non deriva da una singola “legge” esterna, ma dalle regole di redazione che l’UNI adotta in quanto membro delle organizzazioni di standardizzazione europea (CEN) e internazionale (ISO).

La regola principale è contenuta nelle ISO/IEC Directives, Part 2. Le norme UNI sono redatte seguendo le direttive iISO/IEC, specificamente la Clausola 31 (“Trade names”). Questa regola stabilisce che:

“Neutralità del mercato: Un documento normativo non deve favorire un particolare fornitore rispetto a un altro.

Uso di termini generici: Devono essere sempre usati nomi generici (es. “fissaggio a strappo” invece di “Velcro”)

Eccezionalità: I nomi commerciali sono ammessi solo se è tecnicamente impossibile descrivere il prodotto in altro modo. In tal caso, deve essere inserita una nota che specifichi che il marchio è solo un esempio e che non implica un avallo ufficiale da parte dell’Ente.”

Tutto questo anche con buona pace di coloro che, durante i lavori di redazione della norma, pur a conoscenza delle regole UNI, hanno insistito affinché si utilizzasse esplicitamente il termine VEPA nonostante questa dicitura fosse coperta da marchio sin dal 2021.

Anche nel merito del non avere citato espressamente il DM 380 vorrei ricordare il regolamento interno UNI che al punto 6.5 indica che, per richiamare documenti legislativi all’interno delle norme, occorre fare un generico riferimento alla “legislazione vigente”, questo perché, in caso di modifica/aggiornamento del riferimento legislativo specifico, è necessario ricorrere ad una modifica della stessa norma. Anche in questo caso si tratta di una prassi ben conosciuta da parte di chi frequenta da molti anni i tavoli normativi dall’UNI e che UNI stessa non manca mai di ricordare in occasione della redazione dei testi normativi attraverso il proprio personale di segreteria e di gestione tecnica dei gruppi di lavoro.

Quindi, caro Ennio, non si tratta di “una curiosa dimenticanza” come tu scrivi, ma di rispetto delle regole che sopra ti ho riportato.

Infine, francamente, prima di scrivere e riscrivere  (vedi anche il tuo articolo dello scorso agosto) cose non corrette, sarebbe opportuno verificare le fonti e assumere un comportamento più obiettivo. Credo che questo sia un dovere per tutte le forme di informazione e divulgazione, anche per quelle di carattere tecnico e di settore.

Con preghiera che tu pubblichi questa mia nota a chiarimento del perché la norma non citi espressamente le “VEPA” e perché questo fatto non venga semplicisticamente riportato come una “curiosa dimenticanza”.

Con un cordiale saluto,

prof. ing. Paolo Rigone

Coordinatore del Gruppo di lavoro UNI CT033/GL12 “Finestre, porte, chiusure oscuranti e relativi accessori”


Qui la risposta dell’editorialista Ennio Braicovich, autore della notizia

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Tags: DPR 380
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