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Home » Attualità » D.M. Requisiti Minimi 2025: Guida ragionata alla lettura

D.M. Requisiti Minimi 2025: Guida ragionata alla lettura

8 Maggio 2026
in Edilizia sostenibile, Infissi, Leggi e Sentenze, Serramenti
Tempo di lettura:8 minuti
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Decreto Requisiti Minimi
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Prima Parte di tre, della Guida alla lettura del D.M. Requisiti Minimi 2025 relativamente ai requisiti per gli interventi sugli infissi e ai suoi impatti sulle detrazioni fiscali. I destinatari della Guida, proposta sotto forma di FAQ, cioè di domande e risposte, sono principalmente i produttori e fornitori di infissi esterni e relativi accessori. A cura dell’arch. Ester Marino, esperta in detrazioni fiscali per serramenti, IVA sui serramenti, Conto Termico 3.0 e D.M. Requisiti Minimi.

Il 5 dicembre 2025 è stata pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 25 ottobre 2025 il cui titolo è: Aggiornamento del decreto 26 giugno 2015, recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici» in attuazione di quanto previsto dall’art. 4 comma 1 del Decreto 192/2005. Entra in vigre il 3 giugno 2026.

Finalità del D.M. Requisiti Minimi 2025

Il Decreto contiene le prescrizioni e i requisiti minimi che devono essere soddisfatti nella progettazione/realizzazione di nuove costruzioni o negli interventi sugli edifici esistenti per la conformità edilizia e ai fini del contenimento dei consumi energetici.

Come si capisce dal titolo, non è un decreto nuovo ma solo l’aggiornamento di quello pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico il 26/06/2015: si limita infatti ad inserire o modificare qualche frase nei primi articoli del precedente decreto e a sostituire integralmente i due precedenti Allegati.

A chi è rivolto il Decreto

Il Decreto è rivolto principalmente ai progettisti, ai costruttori e ai proprietari di edifici pubblici e privati, sia residenziali che non residenziali, ma interessa anche i produttori/fornitori dei manufatti da utilizzare in questi interventi.

A questo si aggiunge la necessità,  da parte di coloro che si occupano (in proprio o per il tramite di un consulente esterno) della redazione delle pratiche Enea dei loro clienti,  di capire come e se il decreto impatta sulle detrazioni fiscali relative agli interventi per i quali hanno fornito/installato i loro prodotti, onde evitare di mettere a rischio la possibilità di accesso a tali agevolazioni fiscali da parte dei propri clienti e magari di essere un domani chiamati ad un risarcimento dei danni da parte di questi ultimi.

A chi è rivolta questa Guida

Ed è proprio per dare una risposta alle legittime preoccupazioni di questi soggetti che ho deciso di scrivere questa breve Guida. I destinatari sono principalmente i produttori e fornitori di infissi esterni e relativi accessori che da sempre costituiscono il target principale dei miei clienti. Per consentire una agevole lettura ed una immediata comprensione il taglio è di tipo pragmatico: una sequenza di FAQ, cioè di domande e risposte.

Arch. Ester Marino


D.M. Requisiti Minimi 2025 sotto forma di FAQ

1.Cosa è il Decreto Requisiti Minimi?

È un decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che è stato emanato il 28/10/2025 in attuazione dell’articolo 4 comma 1 del Decreto Legislativo 192/2005 e pubblicato sulla G.U. n. 283 del 05/12/2025

Il titolo esatto è Aggiornamento del decreto 26 giugno 2015, recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici» in attuazione di quanto previsto dall’art. 4 comma 1 del Decreto 192/2005.

Come si capisce dal titolo questo del 2025 non è un decreto nuovo ma solo l’aggiornamento di quello pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico il 26/06/2015: si limita infatti ad inserire o modificare qualche frase negli articoli 1-7 del precedente decreto e a sostituire integralmente i precedenti Allegati 1 e 2 con due nuovi Allegati 1 e 2.

2. Di cosa tratta questo decreto?

Contiene le prescrizioni e i requisiti minimi che devono essere soddisfatti nella progettazione/realizzazione di nuove costruzioni o negli interventi sugli edifici esistenti per la conformità edilizia e ai fini del contenimento dei consumi energetici.

3. A chi si rivolge questo decreto?

Questo decreto così come già il precedente è rivolto principalmente ai progettisti, ai costruttori e ai proprietari di edifici pubblici e privati, sia residenziali che non residenziali, ma interessa anche i produttori/fornitori dei manufatti da utilizzare in questi interventi e impatta anche sulle detrazioni fiscali.

4. Le prescrizioni e i requisiti di cui parla il decreto sono gli stessi per tutti gli interventi edilizi?

No, il decreto opera una netta demarcazione tra i vari tipi di interventi edilizi individuando due macro-gruppi.

Da una parte ci sono:

  • gli Interventi di nuova costruzione, tra cui rientrano anche gli ampliamenti con volume lordo climatizzato maggiore del 15% del volume esistente e gli edifici derivanti da una demolizione-ricostruzione
  • le Ristrutturazioni importanti di I livello, cioè quelle che comportano lavori su più del 50% della superficie lorda disperdente

Dall’altra parte ci sono:

  • le Ristrutturazioni Importanti di II livello, cioè gli interventi su edifici esistenti che comportano lavori sul 25% e fino al 50% della superficie lorda disperdente: 
  • le Riqualificazioni Energetiche, cioè tutti gli interventi non riconducibili ai precedenti casi e che hanno un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio.

5. Cosa cambia tra questi due macro-gruppi di interventi edilizi?

Negli interventi che ricadono nel primo macro-gruppo, cioè le nuove costruzioni e le ristrutturazioni importanti di primo livello, per verificare il rispetto dei requisiti di conformità edilizia ai fini del contenimento dei consumi energetici il decreto fa ricorso ad un “edificio di riferimento”.

Si tratta di un edificio fittizio,  identico a quello reale oggetto dell’intervento in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e condizioni al contorno, ed avente parametri energetici con valori standard (ad esempio le trasmittanze termiche di pareti opache o vetrate e  il fattore solare delle vetrate) e impianti tecnici con caratteristiche predefinite (ad esempio l’efficienza dei vari tipi di sottosistemi di utilizzazione o generazione). L’obiettivo è quello di avere un riferimento generale per determinare il fabbisogno di energia primaria limite che gli edifici di nuova costruzione o quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello dovranno rispettare.

Infatti perché siano soddisfatti i requisiti minimi previsti dal decreto le prestazioni energetiche dell’edificio reale non devono essere inferiori a quelle che ha il corrispondente edificio di riferimento!

Negli interventi che ricadono nel secondo macro-gruppo, cioè le Ristrutturazioni di II livello e le Riqualificazioni energetiche, non si fa riferimento ad un edificio di riferimento ma a quelli che sono i parametri energetici e le caratteristiche degli impianti dell’immobile reale.

6. Perché il Decreto Requisiti Minimi del 2015 ha sempre destato poco interesse nei serramentisti?

Il precedente decreto ha destato sempre poco interesse nei serramentisti perché – visto che la maggior parte degli interventi di sostituzione degli infissi viene eseguita in edilizia libera – in verità l’unico requisito minimo che si sono sempre premurati di rispettare (più che altro perché è quello richiesto per le detrazioni bonus casa!) è il valore limite di trasmittanza termica degli infissi che separano caldo-freddo in funzione della zona climatica in cui ricade l’immobile oggetto di intervento e, in secondo ordine, il valore gtot che devono avere le vetrate esposte da est a ovest passando per il sud (requisito che in verità viene preso in considerazione solo nel caso in cui davanti a quelle vetrate si sono installate delle schermature solari e il cliente vuole chiedere le detrazioni ecobonus!)

Nei casi invece in cui la sostituzione dei serramenti rientra tra i lavori previsti nella pratica edilizia presentata in Comune dal cliente per il tramite del suo Tecnico, la questione del rispetto dei requisiti minimi del decreto del 2015 resta di competenza del Tecnico il quale deve provvedere anche a redigere la cosiddetta “relazione ex-legge 10” (cioè quella sul contenimento dei consumi energetici prevista dall’art. 8 del Decreto Legislativo N. 192 del 2005 e s.m.i.); di conseguenza al serramentista arrivano precise indicazioni sulle tipologie e sulle caratteristiche dei manufatti da fornire e installare e non si deve preoccupare di stabilirle lui! 

7.Cosa cambia con il nuovo decreto per gli interventi di sostituzione degli infissi?

Come per tutti i tipi di interventi edilizi serve una relazione tecnica redatta da un Tecnico secondo un ben preciso schema.

La relazione deve attestare (e dimostrare con calcoli e verifiche!) la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento dei consumi energetici che sono nel decreto.

Però nel caso degli interventi di mera sostituzione degli infissi dei volumi riscaldati – cioè negli interventi riqualificazione energetica – la relazione può essere compilata dal Tecnico in modo parziale e solo relativamente ad alcuni campi.

C’è però una eccezione a questa regola: in caso di intervento di mera sostituzione degli infissi in presenza di superfici vetrate o chiusure oscuranti con un valore del fattore solare non superiore a 0,35 (che cioè soddisfano il requisito previsto dal decreto!) la relazione tecnica può essere sostituita da una dichiarazione del serramentista!

(continua)

Qui la seconda Parte

Ester Marino,  Studio Consulenza Marino

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Tags: Ester Marino
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