A 10 anni dalla pubblicazione del decreto 26 giugno 2015 sulle prestazioni energetiche degli edifici e dei requisiti minimi, il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica provvede al suo aggiornamento recependo anzitutto la Direttiva EPBD III del 2018 (sic!). Sostanzialmente invariate le tabelle dei valori limite di trasmittanza termica dei serramenti per i diversi casi applicativi, come ristrutturazioni importanti di secondo livello o a riqualificazione energetica, come la sostituzione dei serramenti.
Il primo agosto avevamo annunciato, vedi qui, l’arrivo del nuovo Decreto Requisiti Minimi. Finalmente nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre appare il Decreto 28 ottobre 2025 “Aggiornamento del decreto 26 giugno 2015, recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”. Il provvedimento, detto anche per brevità Decreto Requisiti Minimi, è firmato dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica assieme (‘di concerto’) con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro della salute e il Ministro della difesa.
In sintesi, il Decreto Requisiti Minimi
Il provvedimento attua la direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. Come dispone il decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48 (di 5 anni fa, sic!). Di fatto, dopo 10 anni dal primo Decreto Requisiti minimi, il Mase ha necessario aggiornarlo ed integrarlo “anche al fine di disciplinare gli aspetti relativi al benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, alla sicurezza in caso di incendi, ai rischi connessi all’attività sismica e alle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici”. Questo è il quadro complessivo.
Fra 180 giorni
Il decreto consta sostanzialmente di 11 articoli, 10 dei quali dedicati alle modifiche da attuare sui diversi punti del Requisiti Minimi del 2015. L’11.mo articolo riguarda l’entrata in vigore del provvedimento che è fissata a 180 giorni, ovvero 6 mesi, dalla data di pubblicazione che è il 5 dicembre scorso.
Le trasmittanze termiche di legge
Sarà rassicurante per serramentisti constatare che rimangono sostanzialmente immutati i valori limite della trasmittanza termica delle chiusure trasparenti e opache e dei casonetti, comprensivi degli infissi verso l’esterno e verso ambienti non climatizzati. E questo in due casi:
-parametri dell’edificio di riferimento, a pag. 36;
-edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti di secondo livello o a riqualificazione energetica, pag. 43.
In entrambi i casi comanda la Tabella 4.

De segnalare un piccolo aggiustamento di tiro per la zona climatica F. Qui il valore limite della trasmittanza termica sale a 1,1 W/mqK da 1 W/mqK contemplato dal Decreto Requisiti minimi del 2015 per l’anno 2021. La ragione di questo incremento è per rispettare un distacco di 0,1 W/m2K dal valore 1 W/mqK imposto dall’ Ecobonus per la stessa zona.
La relazione tecnica
Viene trattata al punto 2. Prescrizioni comuni per gli edifici di nuova costruzione, gli edifici oggetto di ristrutturazioni importanti o gli edifici sottoposti a riqualificazione energetica. In particolare al 2.2 Relazione tecnica e conformità delle opere al progetto.
Mera sostituzione dei serramenti
Al sottopunto 4 si precisa che nel caso di riqualificazione energetica ove si preveda la mera sostituzione dei serramenti, la relazione tecnica può essere compilata in modo parziale, relativamente alle dichiarazioni riguardanti:
a) la permeabilità all’aria e la trasmittanza termica dei serramenti di nuova fornitura;
b) il soddisfacimento della verifica della trasmittanza dei serramenti di nuova fornitura con i valori limite di cui alla qui sopra riportata Tabella 4 dell’Appendice B dell’Allegato 1;
c) la trasmittanza dei serramenti esistenti oggetto di sostituzione;
d) la verifica del fattore di trasmissione solare totale della componente finestrata per le chiusure tecniche trasparenti delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno con orientamento da Est a Ovest, passando per Sud, con i valori limite di cui alla Tabella 8 dell’Appendice B dell’Allegato 1 (con l’eccezione per la categoria E.8).
Serramenti + chiusure oscuranti…
Al sottopunto 5 si considera il caso di riqualificazione energetica, in presenza di chiusure oscuranti o di tipologie di superfici trasparenti per le quali risulti soddisfatta la verifica del fattore di trasmissione solare totale. In questo caso la relazione tecnica può essere sostituita da dichiarazione dell’impresa esecutrice attestante la trasmittanza dei serramenti esistenti sostituiti e dalla documentazione attestante la marcatura CE (cogente secondo Regolamento (UE) 305/2011) sui serramenti di nuova fornitura redatta dal fabbricante. Tale documentazione deve obbligatoriamente riportare:
a) la trasmittanza termica, la permeabilità all’aria dei serramenti di nuova fornitura e il valore del fattore di trasmissione solare totale;
b) in presenza di chiusure oscuranti, il valore del fattore di trasmissione solare totale può non essere riportato in quanto si considera automaticamente soddisfatta la verifica dei valori limite di cui alla Tabella 8 dell’Appendice B dell’Allegato 1 (con l’eccezione per la categoria E.8).

a cura di EB





