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Home » Attualità » I CAM Edilizia 2025 pubblicati in Gazzetta Ufficiale

I CAM Edilizia 2025 pubblicati in Gazzetta Ufficiale

4 Dicembre 2025
in Appalti pubblici, CAM, Lavori pubblici
Tempo di lettura:3 minuti
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CAM EDILIZIA 2025 IN GAZZETTA UFFICIALE 3_12_025
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La Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre ha pubblicato i cosiddetti CAM Edilizia 2025, ossia il decreto “Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi”. Entra in vigore il 1° febbraio 2026 abrogando i CAM precedenti risalenti al 2022 e le loro modifiche del 2024. L’applicazione dei CAM Edilizia “consente di diffondere le tecnologie ambientali e i prodotti ambientalmente preferibili e produce un effetto leva sul mercato, inducendo gli operatori economici meno virtuosi a investire in innovazione e buone pratiche per rispondere alle richieste della pubblica amministrazione in tema di acquisti sostenibili”.

Lungamente atteso, da mesi e mesi, a cura del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica finalmente il decreto sui CAM Edilizia 2025 è apparso in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.281 del 03-12-2025. Già a marzo, vedi qui, davamo per imminente la loro pubblicazione. Ora ci siamo. Avremo due mesi di tempo per comprenderlo e per applicarlo a partire dal 1° febbraio 2026.

Il nuovo decreto CAM Edilizia

Il decreto consta di quattro pagine che constano di una lunga premessa, quattro articoli e di allegati che sono parte integrante del decreto e presenti sul sito del Ministero. Una noticina a fine decreto a pag. 86 della Gazzetta ci informa che “Il decreto, comprensivo dei suoi allegati, è consultabile sul sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nella sezione «Temi» – «Sostenibilità dei prodotti e dei consumi – CAM e Certificazioni» – «CAM vigenti», al seguente link : https://www.mase.gov.it/portale/cam-vigenti “.

Perché il decreto

Sostanzialmente i CAM Edilizia 2025 aggiornano i precedenti CAM del 2022 “in ragione del progresso tecnologico e dell’evoluzione della normativa ambientale e dei mercati di riferimento, perseguendo con maggiore efficacia gli obiettivi ambientali connessi ai contratti pubblici relativi alle relative categorie di forniture e affidamenti”. La revisione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione, direzione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi ha visto un lungo confronto con le parti interessate e con esperti di settore, inclusi i referenti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell’economia e delle finanze e di ANAC per le valutazioni di competenza.

Dove si applicano

Il decreto precisa all’articolo 1 che alla data di entrata in vigore i CAM Edilizia si applicano:

a) alle procedure e ai contratti aventi ad oggetto il servizio di progettazione e direzione lavori i cui bandi o avvisi indittivi di scelta del contraente sono pubblicati o, in caso di procedura senza pubblicazione di bandi o avvisi, il cui avviso a presentare offerta è inviato a partire da tale data;

b) alle procedure e ai contratti aventi ad oggetto servizi di manutenzione e lavori e alle procedure e ai contratti congiunti di progettazione esecutiva e di lavori aventi a base di gara un progetto validato in vigenza del presente decreto;

c) alla progettazione svolta internamente alla stazione appaltante, anche se affidata con lettera di incarico precedente a tale data, non ancora validata.

Entrata in vigore

L’articolo 4 del decreto prevede che i CAM Edilizia 2025 entrino in vigore dopo sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il 1° febbraio 2026, abrogando contempoareamente sia il decreto dei CAM precedenti del 2022 che le loro modifiche del 2024.

Efficacia dei CAM Edilizia

Il sito del MASE precisa opportunamente che “l’efficacia dei CAM è stata assicurata grazie alle previsioni contenute nel Codice dei contratti”. Infatti, l’articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, prevede l’obbligo di applicazione, per l’intero valore dell’importo della gara, delle “specifiche tecniche” e delle “clausole contrattuali”, contenute nei criteri ambientali minimi (CAM). Lo stesso comma prevede che si debba tener conto dei CAM anche per la definizione dei “criteri di aggiudicazione dell’appalto” di cui all’art. 108, commi 4 e 5, del Codice.

Ennio Braicovich

2.a parte: CAM Edilizia 2025_1. Ambiti di applicazione e soggetti obbligati

Tags: CAM EdiliziaMASE
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