Ultima Parte di tre, della Guida alla lettura del Decreto Requisiti Minimi 2025, obbligatorio dal 3 giugno, relativamente ai requisiti per gli interventi sugli infissi e ai suoi impatti sulle detrazioni fiscali. I destinatari della Guida, proposta sotto forma di FAQ, cioè di domande e risposte, sono principalmente i produttori e fornitori di infissi esterni e relativi accessori. A cura dell’arch. Ester Marino, esperta in detrazioni fiscali per serramenti, IVA sui serramenti, Conto Termico 3.0 e D.M. Requisiti Minimi.
A questo link la prima parte D.M. Requisiti Minimi 2025: Guida ragionata alla lettura
Qui la seconda parte della Guida
18-Da quando entra in vigore il decreto?
Varrà per tutti gli interventi per i quali il progettista depositerà in Comune il relativo titolo abilitativo dal 3 giugno 2026 in poi!
19-E per gli interventi in edilizia libera a quale data si farà riferimento?
Su questa eventualità il decreto non ha specificato nulla. Ci auguriamo che a breve il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica pubblichi delle FAQ e chiarisca come regolarsi in un caso del genere.
Personalmente penso che molto probabilmente si potrà farà riferimento alla data del contratto vincolante tra le parti e al primo bonifico, come già a proposito della questione del Bonus Barriere architettoniche!
20-Ma ai fini delle detrazioni fiscali devono essere soddisfatti questi requisiti?
Sì certo, perché in caso di controllo la mancata conformità edilizia ed urbanistica comporterebbe la perdita delle detrazioni!
È detto chiaramente anche nell’ultima guida dell’Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
Ovviamente se si chiede l’Ecobonus le trasmittanze devono essere più restrittive!
21-Come va fatta la dichiarazione del serramentista nei casi in cui può sostituire la relazione del tecnico?
Secondo me per rispettare quanto chiede il decreto può essere sufficiente una “rivisitazione” della Dichiarazione Requisiti Tecnici che ho sviluppato anni addietro per le detrazioni fiscali. Lo utilizzano tutti i miei clienti per attestare il rispetto dei requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali. La rivisitazione prevede l’inserimento di una nuova colonna nella tabella degli infissi e alcune integrazioni nella parte con le attestazioni finali.
La colonna in più potrebbe riportare il valore del fattore solare della nuova vetrata, come riportato di seguito:

La tabella dell’esempio è quella relativa alla Dichiarazione Requisiti Tecnici per il Bonus Casa. Tuttavia le stesse considerazioni valgono anche per quella per l’Ecobonus.
Invece la parte conclusiva, sempre con riferimento alla Dichiarazione Requisiti Tecnici che ho sviluppato per il Bonus Casa, potrebbe essere così integrata:

Ovviamente in caso di Ecobonus queste integrazioni vanno modificate per tener conto che i limiti di trasmittanza termici sono quelli previsti dal Decreto Requisiti Ecobonus. I quali valori, comunque, essendo più restrittivi rispetto a quelli previsti per il Bonus Casa, a maggior ragione rispettano quanto richiesto dal Decreto Requisiti Minimi!
Alla “nuova” Dichiarazione Requisiti Tecnici andranno poi allegate:
- le DOP dei nuovi serramenti
- le schede tecniche delle vetrate
- le DOP degli eventuali nuovi oscuranti
- le certificazioni dei valori gtot delle eventuali schermature solari
22-Nel caso della sola sostituzione dei serramenti chi deve dichiarare che l’impianto termico è dotato di valvole termostatiche o di altro sistema di controllo delle temperature?
Secondo me, per la sola sostituzione dei serramenti può bastare un atto notorio del beneficiario che dice che ha installato questi dispositivi di controllo o che sono già presenti.
23-Ma quindi c’è da aspettarsi un nuovo aggiornamento del portale Enea per l’inserimento dei dati relativi agli interventi iniziati a partire dal 3 giugno?
Non è detto! In teoria l’Enea dovrebbe modificare la scheda-dati sul suo portale prevedendo l’inserimento di nuovi dati in osservanza dei requisiti obbligatori in base al nuovo Decreto Requisiti Minimi. Tuttavia non mi aspetto che lo faccia. Temo che permarrà quello “scollamento” che già c’è con il precedente decreto del 2015!
24-In cosa consiste questo “scollamento”?
Ad esempio, in Bonus Casa è possibile inserire per i nuovi serramenti un valore di trasmittanza termica superiore al valore limite o, addirittura, non inserire alcun valore di trasmittanza termica per i vecchi e i nuovi serramenti e comunque andare avanti, inviare il tutto in Enea ed ottenere il codice CPID!
Inoltre, non viene mai chiesto se l’infisso è esposto da est o ovest passando per il sud e, se lo è, se la vetrata ha un valore gtot ≤0,35 o se ha davanti una schermatura solare o una chiusura oscurante!
25-E se l’Enea non dovesse aggiornare il portale è un problema?
Sì certo, perché perdurando questo scollamento il cliente riterrà ingenuamente di avere diritto alle detrazioni visto che la pratica è stata chiusa e si è anche in possesso del relativo codice CPID. Salvo, poi, scoprire, in fase di un controllo, che ha realizzato un intervento che non rispetta il Decreto Requisiti Minimi e che potrebbe quindi perdere le detrazioni!
26-Qual è quindi il suggerimento finale per un serramentista?
Il mio consiglio è quello di mettere il cliente al sicuro da questo rischio indicando nella Dichiarazione Requisiti Tecnici, nella versione qui da me rivisitata, di aver rispettato quanto richiesto dal suddetto decreto e allegando alla dichiarazione i documenti che ne sono la prova. Infatti, nel caso di sola sostituzione dei serramenti assumerebbe il ruolo della dichiarazione semplificata che chiede il Decreto Requisiti Minimi.
E ovviamente ai tratta di fare presente al cliente che quando si interviene sugli infissi è obbligatorio che l’impianto termico sia dotato di valvole termostatiche ovvero di altro sistema che permetta di regolare la temperatura per singolo ambiente o singola unità immobiliare e di un generatore che – grazie ad una sonda climatica esterna – consenta di adattare la temperatura dell’acqua nelle canalizzazioni di mandata in base alla temperatura esterna!
Fine
Arch. Ester Marino, Studio Consulenza Marino
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